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Il 31 gennaio 2024, il Parlamento ha approvato la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023“. La Legge di conversione, n. 11/2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024. Segnaliamo una serie di argomenti di interesse generale, per gli operatori del nostro settore, contenute nel Capo I (articoli da 1 a 14-quater), che reca varie e articolate misure in materia di energia, finalizzate a garantire e implementare la sicurezza del sistema energetico e il sostegno alle fonti rinnovabili, anche con l’introduzione di ulteriori interventi semplificatori delle relative procedure autorizzative.

1. Rifiuti FV
Viene disposta un’attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti RAEE. Inoltre viene raddoppiata la somma trattenuta dal GSE per i costi di gestione di tali rifiuti.

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell’utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il GSE svolge un’attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti”;
b) all’articolo 40, comma 3, dopo le parole: “La somma trattenuta,” sono inserite le seguenti: “pari al doppio di quella”.

2. Fine dello “Scambio sul posto”
Lo scambio sul posto è stato un importante strumento per la diffusione del fotovoltaico in Italia, tuttavia gli oneri per il suo mantenimento sono stati reputati eccessivi (circa 200 milioni di euro l’anno). A partire dal 31 dicembre 2024, il servizio di scambio sul posto verrà quindi gradualmente dismesso. La priorità di uscita dal servizio sarà data agli impianti di maggiore potenza e più vecchi e agli impianti già incentivati in conto energia dal GSE.
Le convenzioni di scambio sul posto in essere all’8 febbraio 2024 non potranno essere rinnovate per un periodo superiore a 15 anni.
Per gli impianti che escono dallo scambio sul posto, si applicherà il meccanismo del ritiro dedicato.

4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l’ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:
a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
b) applicazione delle modalità di ritiro dell’energia di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.

3. Ritiro dedicato
Come noto, con il meccanismo del ritiro dedicato, il GSE ritira l’energia elettrica prodotta e non autoconsumata, pagandola un prezzo stabilito (poco). L’articolo 4-ter, per ulteriore semplificazione, per impianti con potenza fino a 20 kW, il GSE erogherà il corrispettivo ogni sei mesi. inoltre l’ARERA definirà, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria, per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

 

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell’erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall’anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall’ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

4. Impianti FV e aree agricole
Viene agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva.
Viene cancellata la norma che consentiva l’accesso ai meccanismi di asta al ribasso per i soli impianti realizzati su aree non utilizzate, individuate dalle regioni come aree idonee.

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva”;
b) all’articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;
c) all’articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
“18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all’articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento”.

5. Abolizione del PUN
Il Decreto fissa i criteri per il superamento del prezzo unico nazionale (PUN). Dal primo gennaio 2025 si applicheranno i prezzi zonali definiti in base al mercato dell’ingrosso dell’energia elettrica. La fase di transizione verrà gestita in conformità ai prezzi definiti allo scopo dal GME (Gestore dei Mercati Energetici).

4-ter. All’articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l’applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell’ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all’efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell’eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale”;
b) il comma 2 è abrogato

6. Un’alternativa al DLgs FER 199/2021
L’articolo 4-septies, inserito in sede parlamentare, prevede l’introduzione di un meccanismo di sostegno, basato sulla stipula di contratti per differenza a due vie, per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo.

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell’energia elettrica nei mercati a pronti;
2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
3) è previsto l’obbligo, a carico dell’operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
4) è previsto il diritto dell’operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
5) è prevista l’individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard.
La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell’anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l’inizio del periodo di efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell’obbligo di cui alla lettera d);
d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell’energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla presente lettera, l’operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all’obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);
e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell’energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell’albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell’ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;
f) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d’asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
m) i contingenti resi disponibili nell’ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):
1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell’esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all’alinea del presente comma;
o) in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui alla lettera d), l’operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell’obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)”.

Qui tutte le informazioni sul decreto (da camera.it).