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Dopo l’esame iniziato nella scorsa seduta del 24 maggio, il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato il provvedimento che recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione Europea e nell’approssimarsi della scadenza degli attuali benefici.

Le finalità del decreto
Il decreto legge ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

Cosa cambia per il cittadino
Con l’approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Un’ultima conferma, e non ne sono previste successive, stabilita per dare la possibilità a quanti non lo avessero già fatto di migliorare l’efficienza energetica del proprio edificio. Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’effetto concentrato nel tempo della proroga e l’aumento della percentuale della detrazione possono dare un forte impulso all’economia di settore e in particolare al comparto dell’edilizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio della crescita e dell’occupazione e allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile. Proprio nell’ottica di recepimento della 2010/31 in materia di prestazione energetica, viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell’edificio nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda; vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni; nasce la definizione di “edifici a energia quasi zero” e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l’attuazione di un Piano nazionale che comprenda l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell’attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio dei Ministri, ha inoltre introdotto oggi significative ed importanti novità rispetto alle precedenti proroghe.
Tra queste la proroga, fino al 31 12 2013, delle detrazioni IRPEF prevista nel decreto legge (50 per cento, dall’ordinario 36 per cento, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario). Tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro); le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi;

Si tratta, presumibilmente, dell’ultima conferma per questo genere di benefici fiscali, in quanto espressamente prevista nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del rendimento energetico degli stessi.

Come funzionano le detrazioni
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno quindi diritto a una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 (fino al 31 dicembre 2014 per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio condominiali).
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare come abbiamo visto, le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,pavimenti); l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

Chi può usufruire delle detrazioni
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche in qualità di titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini o chi detiene l’immobile in comodato.

Tipologie di intervento incentivabili
Riqualificazione energetica di edifici esistenti: per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

Interventi sull’involucro: per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Installazione di pannelli solari: Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Sostituzione impianti di climatizzazione: Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Spese detraibili
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
a) l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
b) l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
c) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
a) copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
b) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito https://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, ottenendo ricevuta informatica.

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