Chiedo se un Tecnico dipendente di pubblica amministrazione, prescindendo dai requisiti necessari da accertarsi, può legittimamente assumere l’incarico di responsabile tecnico all’interno di servizi destinati alla realizzazione e/o modifica di impiantistica elettrica e/o comunque generica. Inoltre il testo legislativo, nato per disciplinare l’attività impiantistica relativa all’universo delle imprese private, non indica percorsi abilitativi per i tecnici non laureati delle Pubbliche Amministrazioni aventi carriere esclusivamente “interne”.
Umberto Petacco
Il Ministero dello sviluppo economico con riferimento all’art. 3 comma 5 del DM 37/08 (Vedasi DM 37/08: Art. 3. Imprese abilitate – 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’articolo 4.) ha chiarito che anche soggetti diversi dalle imprese quali amministrazioni pubbliche, organismi di diritto privato o pubblico possono ottenere l’abilitazione di cui all’art. 3 comma 5 del DM 37/08 purché abbiano un ufficio tecnico interno che risponda alla definizione di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) del DM 37/08 e un responsabile in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del medesimo decreto.
Riferimenti: Circolare MISE n. 74440 del 19.08.2009 e Parere alla CCIAA di Udine del 15 ottobre 2009 da “Massimario Pareri MISE 37/08 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO” edito da Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica DIVISIONE VI – REGISTRO DELLE IMPRESE – Versione al 10 aprile 2019.
Pertanto, il soggetto dipendente di amministrazione pubblica in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al DM 37/08 può legittimamente ricoprire la carica di responsabile tecnico di ufficio tecnico interno dell’ente dal quale dipende. Per converso la figura del responsabile tecnico di impresa installatrice è ruolo ricoperto “in esclusiva” da un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionale di cui all’art. 4 del DM 37/08. Il ruolo di responsabile tecnico può essere ricoperto per una sola impresa e tale ruolo deve essere riportato nell’organigramma aziendale ed esplicitato nel certificato camerale. Il responsabile tecnico può essere un soggetto esterno solo nel caso del ruolo dell’institore ai sensi dell’ articolo 2203 e seguenti del Codice civile.
Il DM 37/08 è stato promulgato, con riferimento alla Legge 46/09 e ad altri provvedimenti legislativi, appunto per regolare l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici come da definizioni dell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 dello stesso DM, e quindi l’indicazione dei percorsi abilitativi dei tecnici non laureati all’interno della pubblica amministrazione è disciplinata da altri provvedimenti legislativi. Nel merito reputiamo utile richiedere uno specifico parere legale.