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Nel corso del mese di Maggio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (il “MASE”) ha pubblicato i primi avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani e lungo le superstrade. I bandi riguardano i progetti relativi all’anno 2023 e mettono a disposizione oltre 300 milioni di euro, sul totale complessivo di oltre 700 per il triennio 2023 – 2025.
Il decreto 12 gennaio 2023 “Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare nei centri urbani” a cui fanno riferimento ai bandi, pubblicato nel febbraio 2023, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.
Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
Le risorse finanziarie previste dal PNRR, quota parte dell’investimento complessivo, sono ripartite annualmente come di seguito:
a) anno 2023: 127.116.925euro;
b) anno 2024: 127.116.925 euro;
c) anno 2025: 98.925.775euro.

Progetti ammissibili
Sono ammissibili al beneficio di cui al decreto e quindi a bandi corrispondenti (già pubblicati e di futura pubblicazione) i progetti che:
– sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto. Per data di avvio ai sensi del primo periodo si intende la data di assunzione della prima obbligazione relativa alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo;
– garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica stabilito dal Decreto;
Qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione; qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture redatto secondo uno schema tipo fornito dal decreto; qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture;
– rispettano i requisiti tecnici individuati prospettati di seguito, ovvero quelli definiti dall’allegato 1 “Requisiti specifici per l’accesso al contributo – Requisiti minimi”:

Requisiti minimi “Elettrici”
• Almeno due connettori di ricarica di tipo CCS Combo2 conformi allo standard IEC 62196;
• Tensione di uscita che può variare almeno nel range: tra 150Vcc e 920Vcc;
• Corrente di uscita: fino a400 A per CCS e fino a 200 A per CHAdeMO (qualora presente);
• Ciascun connettore di ricarica deve essere in grado di erogare almeno 100 kW. In caso di utilizzo contemporaneo di più di un connettore di ricarica, la potenza complessiva da garantire in erogazione deve essere pari almeno a 100 kW.
• Efficienza energetica maggiore o uguale a: 94% a piena potenza;
• Correzione attiva del power factor PFC: > 0.97;
• Il CPO deve essere sempre in grado di modulare la potenza massima disponibile per tutta l’infrastruttura di ricarica in maniera da rendere possibile l’aggregazione secondo il vigente quadro regolatorio, come definito dalle Norme CEI del CT 316 e dalle delibere ARERA pertinenti.

Requisiti minimi “Ambientali”
• Temperatura di utilizzo almeno tra: -25ºC e +40ºC;
• Umidità relativa almeno nel range: tra 10% e 90%;
• Grado di protezione maggiore o uguale a: IP54;
• Rumorosità inferiore a: <65 dbA;
• Protezione da atti vandalici maggiore o uguale a IK 10 (IK 08 ammessa per il solo schermo);
• Standard EMC: Class B (residenziale).

Standards
• Protocollo DC: EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 COMBO 2, opzionale CHAdeMO 1.0;
• RFID: ISO/IEC 14443°/B, ISO/IEC 15693

Connettività
• Accesso alla rete dati: modem almeno CDMA modem e 10/100 base-t ethernet
• Protocollo di comunicazione con il CPO: OCPP 1.6 o superiore Note:
Sono possibili ulteriori implementazioni in DC rispetto al numero minimo previsto da questa specifica; è possibile anche affiancare dei sistemi di ricarica in AC a patto che: a) non superare il numero di una presa in AC ogni due prese in DC; b) le piazzuole di sosta per la ricarica servita con connettori in AC siano ben distinte e non possano interferire con quelle servite da connettori in DC.

Ulteriori requisiti
• Per sistemi con più di un connettore di ricarica si deve prevedere un sistema di ripartizione della potenza disponibile che limita la potenza di ricarica delle autovetture quando la domanda complessiva di potenza si approssima alla potenza massima disponibile.
• I punti di ricarica devono essere accessibili liberamente al pubblico h. 24/24, 7 giorni su 7.
• I sistemi di ricarica devono essere aperti e interoperabili in modo da garantire una similarità di ricarica con sistemi analoghi, facilitando gli utenti finali, garantire modalità di pagamento rapide e semplici, anche contestuali, senza necessità di contratti secondo quanto prescritto dalla direttiva AFID.
• I sistemi di ricarica devono avere conformazione adatta a garantire la fruibilità del servizio anche a persone disabili
Sarà inoltre necessario
• attestare l’interoperabilità e la conformità dei punti di ricarica secondo i disposti del D.Lgs n. 257 del 16 dicembre 2016 e Garantire l’interoperabilità con la PUN – Piattaforma Unica Nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

I bandi di Maggio
I due bandi di cui abbiamo fatto riferimento all’inizio dell’articolo sono molto simili, già dal titolo: “avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade nell’ambito del pnrr, missione 2, componente 2, investimento 4.3, finanziato dall’unione europea – nextgenerationeu” e “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali Finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica Nei centri urbani nell’ambito del pnrr, missione 2, componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall’unione europea – nextgenerationeu”. Le differenze riguardano le peculiarità dei due ambiti (urbano e non) e i corrispondenti importi. Nel dettaglio i progetti e i soggetti proponenti devono avere i seguenti requisiti:
1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente avviso, i progetti devono:
a) essere avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio.
b) prevedere, per ciascun ambito per il quale è proposta istanza di ammissione al beneficio, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica previsto per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito, come indicato nell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023.
2. Il soggetto proponente, per le infrastrutture di ricarica che sono comprese nell’ambito per il quale è presentato il progetto, deve:
a) qualora le infrastrutture di ricarica siano installate su suolo pubblico, aver presentato all’ente proprietario della strada o dell’area l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente, ai sensi di quanto previsto dal comma 14bis, dell’articolo 57, del decreto legislativo n. 76/2020;
b) qualora sia necessario procedere ad una nuova connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, aver presentato al gestore di rete competente per il territorio la richiesta per l’ottenimento del preventivo di connessione ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) di cui alla delibera ARERA 568/2019/R/eel;
c) qualora le infrastrutture siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e nei casi in cui le richieste siano presentate da soggetti diversi dal gestore della stazione, disporre dell’accordo, con il gestore della stazione di rifornimento carburanti, per la realizzazione delle infrastrutture. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall’allegato C;
d) qualora le infrastrutture siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, disporre dell’accordo con il proprietario dell’area per la realizzazione delle infrastrutture. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall’allegato D;
e) qualora le infrastrutture siano ubicate presso parcheggi esistenti, disporre di una relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, circa il rispetto dei requisiti tecnici dei parcheggi esistenti previsti dal decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 all’articolo 1 lett. h), corredata da fotografie sullo stato di fatto alla data di produzione dell’asseverazione;
f) qualora le infrastrutture siano ubicate presso parcheggi esistenti identificati come aree strategiche o a vocazione prioritaria dal Piano urbano della mobilità sostenibile e relativa pianificazione di settore (PUMS), qualora adottato dal Comune ovvero dalla Città Metropolitana sul cui territorio viene realizzato l’intervento, disporre di una attestazione, rilasciata dall’Amministrazione competente certificante la natura di area strategica o a vocazione prioritaria del parcheggio in cui si intende installare l’infrastruttura di ricarica;
g) le infrastrutture di ricarica devono rispettare i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, fatto salvo il requisito sulla potenza come indicato all’art.7 comma 1 a) del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023;
h) le infrastrutture di ricarica devono rispettare il principio DNSH secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; in particolare, per quanto riguarda le schede tecniche applicabili all’investimento (schede nn. 3, 5 e 30) i singoli elementi di controllo sono riportati nell’allegato K del decreto.
Per quanto riguarda la parte economica, l’articolo dedicato a spese ammissibili e cumulabilità per i centri urbani prevede quanto segue: “Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, al netto di IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a € 65.000”. I benefici non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente avviso”.
Per le superstrade, l’articolo 10 del Bando ritiene ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023, al netto di IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a € 121.500.
I requisiti per poter accedere agli incentivi sono particolarmente stringenti, e rispettabili solo da alcuni operatori strutturati o costituiti allo scopo. Tuttavia i grandi operatori che accederanno ai fondi, dovranno affidare i lavori ad aziende installatrici. Vale quindi la pena di monitorare l’evoluzione dei bandi.

Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica “PUN”
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 23 il Decreto 16 marzo 2023 dal titolo “Modalita’ per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica – PUN”. Il documento stabilisce le modalità per il funzionamento della piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica (PUN) che, una volta operativa, sarà lo strumento informatico pubblico tramite cui gli utenti finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o altri soggetti interessati potranno accedere alle informazioni relative ai punti di ricarica pubblici.
Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all’attivazione e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si avvarrà del supporto del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico).
Informazioni minime
Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di ricarica o di una infrastruttura privata di ricarica ad accesso pubblico comunica ed aggiorna tempestivamente sulla PUN le seguenti informazioni minime:
a) localizzazione, data di entrata in servizio, foto e identificativo dell’infrastruttura;
b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e abilitazione a smart charging, V1G o V2G), tipologia di alimentazione (corrente continua o alternata) e potenza massima erogabile;
c) tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica (quali, a titolo esemplificativo, card proprietaria, carta di credito), presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilita’ temporale dell’accesso;
d) costo del servizio di ricarica base (euro/kWh), da intendersi come un servizio di ricarica acquistato senza la necessita’ di registrarsi, concludere un accordo scritto o stipulare un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio di ricarica stesso;
e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a titolo esemplificativo, occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione), nonche’ l’indicazione, con almeno cinque giorni di preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica che incidono sull’orario di normale apertura al pubblico, di cui alla lettera c);
f) proprietario dell’infrastruttura (nome, indirizzo e-mail, web, riferimento telefonico eventuale call center) e modalità di segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di ricarica;
g) mix energetico della fornitura con indicazione della quota di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali etichettature energetiche e certificazioni di eco-design, ove disponibili;
h) percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica è effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli ultimi dodici mesi o, se piu’ recente, dalla data di messa in servizio;
l) identificativo del punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell’energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.
Funzionalità della piattaforma
La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalita’:
a) l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni di cui alla Sezione 1, e la loro accessibilita’ in funzione delle diverse tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo: utenti di veicoli elettrici; pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorita’ di regolazione o controllo; operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO, operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o di e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica; GSE/RSE;
b) un differente livello di accesso ai dati e alle funzionalita’ della PUN in base alle diverse tipologie di utenza;
c) la possibilita’ di comunicare informazioni mancanti, non veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei punti di ricarica sul territorio nazionale, nonche’ di tracciare le eventuali risposte e i riscontri;
d) l’accesso in forma semplificata tramite app e sito web utilizzando i piu’ comuni browser e sistemi operativi anche open source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza e certificazione dei dati, mediante autenticazione degli utenti e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;
e) l’estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei vari livelli di riservatezza delle informazioni, nonche’ l’accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica, anche utilizzando formati cartografici, e le modalita’ di integrazione e di accessibilita’ dei dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;
f) l’estrazione di dati e informazioni per le finalita’ di monitoraggio e controllo, nonche’ la possibilita’ di predisporre cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per istituzioni e autorita’ pubbliche, processi valutativi di specifiche attivita’ ed iniziative future.
g) l’acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;
h) la possibilita’ di inserire e visualizzare, mediante aree dedicate, informazioni su programmi/incentivi dedicati al settore della mobilita’ elettrica;
i) la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica privati non aperti al pubblico.
Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di ricarica
Ai fini dell’operativita’ e della funzionalita’ della PUN di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico, utilizzando le modalita’ tecniche previste dalle istruzioni operative della PUN stabilite dal GSE:
a) registrano sulla PUN, che ne da’ opportuna visibilita’, le infrastrutture di ricarica gia’ in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di cui all’Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operativita’ e accessibilita’ al pubblico della PUN;
b) registrano sulla PUN, che ne da’ opportuna visibilita’, le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui all’Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in operativita’ delle stesse;
c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con la periodicita’ prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;
d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicita’ delle informazioni inserite nella PUN;
e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilita’ elettrica;
f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.