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impianti elettriciCon l’introduzione del decreto 3 Settembre 2021 che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 cosa cambierà nell’installazione degli impianti elettrici negli edifici ? In generale nel caso di ampliamento di un impianto elettrico esistente all’interno di un’autorimessa (che attualmente può essere soggetta o meno a controllo periodico dei VVF) vi saranno obblighi aggiuntivi rispetto a quanto previsto attualmente dalle normative ? Più precisamente se l’ampliamento dell’impianto riguarda l’installazione di una colonnina di ricarica continua ad essere valida la circolare 2/2018 la quale considera tale installazione non rilevante ai fini della sicurezza antincendio se realizzata secondo le linee guida citate.

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Con l’entrata in vigore del DM 3.09.3021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, non cambierà nulla per la progettazione ed installazione degli impianti elettrici all’interno degli edifici. Il DM va a sostituire ed abrogare il DM 10.03.1998.
Per maggiori dettagli nel merito del provvedimento si rinvia alla Circolare dei Vigili del Fuoco DCPREV 16700 del 8.11.2021 “DM 3 sett. 2021 – Primi chiarimenti”.
L’installazione di una colonnina di ricarica deve rispettare i criteri di cui alla Circolare 05 novembre 2018, n° 2 “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”.
Specificatamente le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non sono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto non comprese nell’ Allegato I al DPR 151/2011.
Qualora la colonnina di ricarica venga installata in una delle attività comprese nell’ Allegato I al DPR 1515/2011 detta installazione è da considerarsi modifica alle stesse e dovranno pertanto essere intraprese le azioni del caso secondo le procedure di prevenzione incendi.
Se l’installazione della colonnina di ricarica si configura come modifica senza aggravio di rischio, detta installazione va dichiarata mediante presentazione di apposita SCIA di prevenzione incendi.

 

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