Vorrei sapere se nel rilasciare la dichiarazione di rispondenza per l’impianto elettrico di una civile abitazione risalente al 1984/85 è sufficiente la verifica visiva di quanto riportato all’Art. 6, comma 3, del DM n. 37/2008, o se bisogna fare delle prove strumentali.
Gianfranco Antonica
Non ha senso redigere una dichiarazione di rispondenza per un impianto realizzato prima del 1990 in quanto documento sostitutivo della dichiarazione di conformità:
Art. 7. Dichiarazione di conformità
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso generale non è possibile rilasciare una dichiarazione di rispondenza senza le opportune prove e misure in quanto documento sostitutivo della dichiarazione di conformità. Devono quindi essere sempre previste ALMENO le attività descritte nella parte 6 della Norma CEI 64-8.