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Nei fondi di un palazzo sono stati creati 22 posti auto, realizzati con divisori REI, bascule ventilate, ecc. I locali sono posti alla base di un palazzo la cui altezza dal piano di calpestìo al soffitto è di circa 4 m, al quale è stato realizzato un controsoffitto con pannelli REI 180, creando una zona di controsoffitto pari a circa 80 cm. Gli impianti elettrici sono stati realizzati tutti in tubazione stagna, composta da tubazioni e scatole di derivazione plastiche, le quali sono state fissate sul soffitto del controsoffitto. Il controsoffitto è stato realizzato con pannelli rei 180 ma non vi è un impianto di rilevazione fumi. Inoltre, in un filtro freddo è stato installato un sistema di messa in pressione con tubazione REI certificata e centralina dotata di 2 sensori e un pulsante. Tale centralina, in caso di rilevazione fumi, allarma il sensore, il quale attiva l’elettronica della centrale SACOP, la quale aziona a sua volta un motore che preleva aria dall’ambiente esterno e mette in pressione il filtro freddo. Avendo installato tale dispositivo, non si deve installare allora un impianto per monitorare tutta l’area di parcheggio?

Alessandro Sciutto

Fatto salvo quanto determinato nelle specifiche di progetto ai sensi dell’art. 5.1.3 della Norma UNI 9795, e delle funzioni particolari richieste al sistema, la rivelazione fumi deve essere installata nei controsoffitti in presenza delle seguenti condizioni:

– abbiano altezza maggiore di 800 mm;
– abbiano superficie maggiore di 100 m2;
– abbiano dimensioni lineari maggiori di 25 m;
– non siano totalmente rivestiti all’interno con materiali di classe A1 o A1FL secondo UNI EN 13501-1;
– contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza a meno che che i cavi siano resistenti al fuoco per almeno 30 minuti ai sensi CEI EN 50200.

La scelta di installare rivelatori di fumo nei corselli del comparto autorimessa è decisione precipua del tecnico della prevenzione incendi con riferimento alla SCIA, o al progetto, antincendio presentati con riferimento alla regola di prevenzione incendi dell’attività (Attività 75 DPR 151/11) e delle eventuali deroghe concesse dall’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.