Un impianto elettrico utilizzatore costruito nel 2011, quindi post 2008, è sprovvisto di dichiarazione di conformità: non esiste più alcuna copia da nessuna parte. Cosa può o deve fare il proprietario/utilizzatore degli impianti per procurarsene una? Se un’impresa deve eseguire dei lavori di ampliamento sull’impianto in questione, nella sua dichiarazione di conformità, a quale certificato (esistente) dovrà fare riferimento? Può l’impresa esecutrice dell’ampliamento effettuare una verifica totale dell’impianto esistente e ricertificarlo prendendosene quindi la totale paternità?
Francesco De Giorgio
Un installatore non può rilasciare la dichiarazione di conformità per un impianto che non ha realizzato: dichiarerebbe il falso. Purtroppo solo se l’impianto fosse stato realizzato prima dell’entrata in vigore del Decreto 37/08 (ovvero il 27 gennaio 208), avrebbe potuto richiedere una dichiarazione di rispondenza:
Decreto 37/08 art. 7 – Dichiarazione di conformità
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6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Se l’impianto, come nel Suo caso, è successivo all’entrata in vigore del decreto 37/08 e la dichiarazione di conformità non è stata consegnata, il decreto non fornisce vie d’uscita.
Tale situazione non impedisce però di effettuare nuovi lavori (l’impresa installatrice incaricata è tenuta a controllare la compatibilità dell’intervento con l’impianto esistente a prescindere dalla documentazione presente agli atti).
L’assenza della dichiarazione di conformità non pregiudica nemmeno un’eventuale compravendita: l’articolo 13 del DM 37/08, che richiedeva le “carte in regola” ad ogni passaggio di proprietà è stato eliminato con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (GU n. 147 del 25-6-2008 – Suppl. Ordinario n. 152):
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e’ soppresso.