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impianti elettriciUn installatore viene incaricato di installare il nuovo sistema di illuminazione di un negozio in via di ristrutturazione.
Alla fine dei lavori il proprietario chiede che gli venga rilasciata la dichiarazione di conformità. Viene da me e mi chiede se deve farlo o no e se posso esprimere il mio pensiero; eravamo in presenza del suo cliente.
Premesso che il mio era solo un parere e ho detto che ritenevo non fosse da rilasciare la dichiarazione di conformità
in quanto il DM 37/08 si occupa dell’impianto elettrico in quanto fornitore di alimentazione per gli utilizzatori e che
quindi gli apparecchi di illuminazione non ne facevano parte, che l’impianto finisce alle prese oppure ai morsetti di allaccio.
Ho espresso parere secondo cui l’installatore avrebbe potuto rilasciare una eventuale dichiarazione di corretto montaggio ma non una dichiarazione di conformità. Per permetterle di valutare meglio la questione le riporto quanto il proprietario mi ribatte con quanto segue:

” ….. all’art. 2 comma 1 lettera e) del DM 37/08 viene specificato che fanno parte dell’impianto elettrico “i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori”. Se inoltre guardiamo al parere del Ministero dello Sviluppo Economico (Pareri MiSE DM 37/08″), viene chiarito che affinchè una apparecchiatura possa essere considerata un semplice apparecchio utilizzatore non facente parte dell’impianto elettrico (e quindi non rientrare nell’ambito di applicazione del DM 37/08) deve essere alimentata tramite presa a spina. Ne conseguente che tale concetto è estensibile anche all’apparecchio di illuminazione: se è alimentato direttamente dall’impianto elettrico, tale intervento ricade nell’ambito di applicazione del DM 37/08.
Quindi in considerazione del fatto che l’installatore ha allacciato direttamente gli apparecchi di illuminazione ad un circuito dell’impianto elettrico e attraverso l’implementazione di ulteriore cavo ha generato dei punti luce prima inesistenti, ne dovrebbe conseguire il rilascio della dichiarazione di conformità… “

In questa affermazione io penso che la presa sia un oggetto che permette esprimere in maniera semplice un concetto tecnico che potrebbe essere più complesso, d’altro canto nessun corpo illuminante (salvo abatjour e piantane) in Italia venga venduto con spina ma questo a mio parere non fa sì che diventino apparecchi utilizzatori.
Penso ad esempio alle centrali termiche o a un qualunque macchinario industriale che si allaccia ai morsetti del quadro di bordo macchina ma non per questo ne diventa parte. E sono rimasto della mia idea.

Luca L

impianti elettriciGli apparecchi di illuminazione non fanno parte dell’impianto elettrico. Al proposito si confrontino le definizioni di cui al decreto 37/08 Art 2 comma 1 lettera e):

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. … omissis …

… e quelle tratte dalla Norma CEI 64-8:

11.5 I componenti elettrici sono trattati solo per quanto riguarda la loro scelta e la loro applicazione nell’impianto stesso: questo criterio si applica anche agli assiemi di componenti elettrici che siano in accordo con le relative Norme.

21.1 Impianto elettrico
Insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate.
Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; fanno parte dell’impianto elettrico anche gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione.

27 Altri componenti elettrici
27.1 Componente dell’impianto
Ogni elemento utilizzato per la produzione, trasformazione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica, come macchine, trasformatori, apparecchiature, strumenti di misura, apparecchi di protezione, condutture (art. 11.5 della Parte 1).

27.2 Apparecchio utilizzatore
Apparecchio che trasforma l’energia elettrica in un’altra forma di energia, per es. luminosa, calorica e meccanica.

27.3 Componente elettrico
Termine generale usato per indicare sia i componenti dell’impianto sia gli apparecchi utilizzatori.

Pertanto l’impianto elettrico termina ai morsetti di collegamento degli apparecchi utilizzatori salvo le condizioni di cui all’art. 21.1.
Siamo del parere che il tratto di cavo (di lunghezza limitata) che alimenta l’apparecchio utilizzatore (nel caso di specie l’apparecchio di illuminazione) derivandosi da una cassetta o da una blindo luce , faccia parte dello stesso apparecchio e non ricada quindi nella definizione di impianto elettrico data dalla norma e in quella indicata all’art. 2 comma 1 lettera e) del decreto 37/08 di “circuito di alimentazione degli apparecchi utilizzatori”.
Diverso è il caso di installazione di un impianto elettrico a servizio di apparecchi di illuminazione che si configura come ampliamento degli impianti esistenti.