Confrontando i chiarimenti sulla obbligatorietà della qualificazione del Formatore ai sensi del DM 6/13/2013 dati da TuttoNormel e dati da NT24 si evince la seguente diversità:
a) Chiarimento TuttoNormel febbraio 2016 – Formatori per la sicurezza: “…i requisiti previsti dal DM 6/3/13 si applicano ad esempio ai docenti-formatori dei corsi finalizzati ad illustrare le procedure di sicurezza da adottare ai sensi della norma CEI 11-27 per minimizzare …..” .
b) Chiarimento di NT24 4 settembre 2015 – Qualificazione dei docenti per corsi PES PAV (Norma CEI 11-27)
Quesito: Quali sono i requisiti specifici che deve avere il docente di un corso di formazione sui lavori elettrici? Mi ricordavo che per i corsi sull’81/08 i docenti devono avere determinate caratteristiche. Posso affidare il corso al mio responsabile per la sicurezza, ingegnere molto competente ma non “certificato”?
anonimo via forum
Risposta: Non sono richieste particolari abilitazioni o certificazioni per i docenti dei corsi sui lavori elettrici. Devono comunque avere provata competenza nel campo dei lavori elettrici. Può quindi, se competente, affidare la formazione dei suoi collaboratori al suo “responsabile per la sicurezza”.
Chiedo pertanto a questo punto se il Formatore debba essere “qualificato o non” magari in base a modifiche legislative posteriori al 2015, che non riesco a trovare.
Ignazio Papa
Il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, citato allo scopo, raccoglie il mandato prospettato dall’articolo 6 comma 8 del DLgs 81/08 di “elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”.
Il documento è stato emanato al fine di regolamentare i requisiti dei formatori laddove non esistevano documenti normativi specifici (è il caso dei corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro).
Non è questo il caso dei lavori in presenza di rischio elettrico, per i quali il riferimento esiste, ed è la Norma CEI 11-27.
Tale Norma definisce i requisiti dei percorsi formativi all’articolo 4.15.5: per il formatore sono richieste solo le necessarie competenze professionali.
Norma CEI 11-27 art. 4.15.5
La formazione, o parte di essa, può essere svolta sia all’interno sia al di fuori dell’azienda di appartenenza, purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali.