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DPR 462Periodicità dei controlli DPR 462: Supponiamo di avere un ufficio (ambiente ordinario) il cui impianto elettrico è stato realizzato nel 2012. L’ufficio non supera i limiti dimensionali per l’obbligo di progetto a firma di professionista iscritto ad albo professionale (200 mq, 6 kW). La fornitura di energia dell’ufficio alimenta anche un box auto situato in un’autorimessa soggetta a prevenzione incendi e a normativa specifica del CEI. Essendo il box una pertinenza dell’ufficio, scatta l’obbligo di progetto da parte di professionista per l’intero impianto elettrico (box+ufficio)?. Dal punto di vista della periodicità della verifica periodica di messa a terra DPR 462/01 come comportarsi? Se il box rientra nel luogo di lavoro (es ad uso dei dipendenti dell’ufficio) la periodicità conviene considerarla biennale, mentre se il box non è associato all’attività lavorativa la periodicità è quinquennale?

Enrico Meloni

impianti elettrici1) Se l’impianto è progettato nel suo complesso (Ufficio +Box) è naturale che il progetto sia redatto da un unico soggetto che abbia i requisiti tecnico professionali previsti in caso di applicazioni di norma specifica del CEI, ossia professionista iscritto ad albo o ordine professionale.
Il professionista, nell’ambito del progetto, classificherà gli ambienti limitando l’applicazione, per esempio, della sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio” della norma CEI 64-8 alla sola autorimessa.

2) Per quanto attiene alle verifiche ai sensi del DPR 462/01 e alla loro periodicità si può far riferimento alla guida CEI 0-14 del 2005 in particolare:

2.5.3 Luoghi di lavoro misti
Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti alcuni ambienti soggetti a verifica biennale ed altri soggetti a verifica quinquennale, si deve adottare il seguente criterio:
• quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l’effettuazione di verifiche biennali, è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale;
• quando i luoghi e le attività che comportano verifiche biennali sono isolate o compartimentate in maniera che i rischi provenienti da questi ambienti restino confinati in questi luoghi e non si possano estendere agli altri e/o quando gli ambienti da sottoporre a verifica biennale riguardino soltanto ambienti o attività secondarie o residue (ad esempio la sola centrale termica) si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti.

Il caso sottoposto rientra nel secondo punto in quanto l’autorimessa non può essere considerata l’ambiente di lavoro prevalente. E’ chiaro che, a maggior tutela e per comodità (magari anche per economia), il datore di lavoro può comunque decidere di richiedere la verifica dell’intero impianto (uffici + autorimessa) con cadenza biennale.