QUESITO TECNICO
Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
- 23026
- 21 Febbraio 2020
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Un impianto fotovoltaico ha obbligo di progetto firmato da professionista abilitato, solo se superiore a 6 kW?
Giuseppe Salvo Impalà
Il riferimento è il decreto 22 gennaio 2008, n. 37:
Articolo 2 lettera e)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale.Articolo 5 comma 2 lettere:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Pertanto, se l’impianto fotovoltaico è installato in un edificio con impianti di cui alla lettera a) comma 2 Art. 5 del decreto 37/08 se la potenza installata dell’impianto fotovoltaico è superiore a 6 kW è necessario il progetta da parte di professionista abilitato. Se l’impianto elettrico utilizzatore, installato al servizio di un edificio, al quale è connesso l’impianto fotovoltaico è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato (vedasi art. 5 comma 2 lettera c-d) anche l’impianto fotovoltaico deve essere progettato da professionista abilitato.
Buongiorno,
occorre ricordarsi e chiarire che il progetto è SEMPRE obbligatorio (come per tutti gli impianti) solo che al di sotto delle soglie indicate nella risposta lo stesso puo’ essere firmato anche da responsabile tecnico dell’impresa installatrice, il quale deve dotarlo di relaizone tencica, schema di impianto e plaminetrico di installazione ex CEI 0-2.
A parte la necessità, SEMPRE, della solita dichiarazione di conformità.
Bravo Luca L.
Questo suo commento è perfetto, ma haimè poco riscontrato. La ringrazio per questo commento