Ristorante con due dipendenti: per installare video camere all’interno del locale è obbligatorio per l’installazione del tecnico inscritto alla camera di commercio o può essere eseguito in economia dal titolare?
Giuseppe Mannone
Gli impianti descritti ricadono nel campo di applicazione del decreto 37/08 di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) e art. 2 comma 1 lettera f). L’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui agli articoli citati sono attività riservate alle sole imprese abilitate di cui all’art. 3 del decreto 37/08 secondo l’art. 6 dello stesso e considerati gli eventuali obblighi di progetto di cui all’art. 5.
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del decreto 37/08 comma 1
“Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3”.
Dopo l’esecuzione degli impianti l’impresa abilitata deve rilasciare la Dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 comma 1.
Per la tipologia d’impianto (installazione di impianto di videosorveglianza in ambienti di lavoro con presenza di lavoratori dipendenti) risulta altresì obbligatorio, ai sensi dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300) formalizzare alla Sezione provinciale dell’Ispettorato del Lavoro una specifica istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi. La documentazione tecnica d’impianto ai sensi del decreto 37/08 sarà la base per relazione tecnica accompagnatoria della suddetta istanza.