Vorrei chiarimenti in merito alla figura del responsabile tecnico. Dopo quanto tempo decade tale figura e i requisiti passano all’ impresa? Posso io essendo iscritto all’albo dei periti industriali essere titolare e responsabile allo stesso tempo?
Bruno De Stefano
Le imprese abilitate l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti all’interno degli edifici devono possedere le caratteristiche di cui all’art. 3 “Imprese abilitate “ del decreto 37/08.
Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo il responsabile tecnico svolge tale funzione solo per una impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Le procedure per l’abilitazione e il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali sono indicate nei commi da 3 a 6 dell’art. 3 decreto 37/08.
I requisiti tecnico professionali sono personali e non decadono, sono indicati nell’ Art. 4 del decreto 37/08 così come i criteri per l’acquisizione degli stessi, secondo i diversi “curricula studiorum o professionali” previo svolgimento di attività di dipendenza presso un impresa del settore o presso impresa familiare (Art. 4 comma 1 lettere b,c,d; comma 2).
Detti requisiti non possono essere “passati” all’impresa in quanto requisiti “tecnico-professionali” in possesso del “responsabile tecnico”, che non decade se non in caso di dimissioni, licenziamento, chiusura dell’azienda, ecc. ecc..
Se è titolare dell’impresa di installazione nulla osta essere iscritto all’Ordine dei Periti Industriali purché, nell’esercizio delle eventuali attività riservate agli iscritti agli ordini professionali, siano rispettati tutti i criteri indicati dalla legislazione professionale e applicate le prescrizioni derivanti dalla normativa fiscale e previdenziale. Nel caso sia dipendente dell’azienda l’iscrizione all’ordine deve essere comunicata, o meglio, autorizzata dall’azienda stessa.