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Impianti elettriciIn riferimento ad un precedente quesito in caso l’installatore 1 non emette la dichiarazione di conformità e si rifiuta o è deceduto, quindi senza fare alcuna dichiarazione, l’installatore 2 può emettere la dichiarazione di conformità dell’intero impianto esplicitando solo negli allegati obbligatori, in particolare, nella relazione dichiarando “verificato impianto esistente”?

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Per quanto riguarda la morte dell’appaltatore, salvo che la persona fisica non sia stata motivo determinate del contratto, governa l’articolo 1674 del Codice civile per le relative obbligazioni a carico di eredi o aventi causa. Nel caso non sia possibile rilasciare la dichiarazione di conformità per decesso del legale rappresentante/responsabile tecnico dell’impresa installatrice non è possibile per un’altra impresa installatrice emettere una dichiarazione di conformità con la dizione “verificato impianto esistente” in quanto le attività di verifica non sono attività di installazione e non sono comprese nell’ambito della dichiarazione di conformità se non come allegati tecnici alla stessa.
L’impresa installatrice subentrante dovrà sì verificare l’impianto, apportare le eventuali o necessarie modifiche ed integrazioni all’impianto e rilasciare la dichiarazione di conformità su modello conforme all’ Allegato I del DM 37/08 come se avesse realizzato in toto l’impianto dall’inizio alla fine, indicando nella stessa se l’intervento si configuri come nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria, altro. A nostro parere questa è l’unica soluzione che si può prospettare (soluzione peraltro non esplicitata dal decreto 37/08).
Per le altre situazioni indicatesi applicano i disposti del DM 37/08 di cui all’art. 7 e all’art. 15. In ogni caso, salvo contestazioni di carattere legale o altri aspetti contrattuali, l’impresa esecutrice degli impianti deve rilasciare la Dichiarazione di conformità come da art. 7 su modello conforme all’ Allegato I del DM 37/08.