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Sono un laureato in tecniche della prevenzione (Non sono un ingegnere) iscritto all’Albo. La mia professione mi ha portato a specializzarmi in sicurezza elettrica.
Il mio quesito è: posso firmare i progetti elettrici per potenze superiori a 6 kW? Lo chiedo perché nel DM 37/08, cito testualmente “il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta” non è specificato che bisogna essere un ingegnere o architetto etc.

Francesco Patrizio

Come previsto dalla Legge 3/2018 e dal decreto 13 marzo 2018 sono stati istituiti gli “Ordini Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” riuniti in una Federazione Nazionale. A detti ordini devono essere iscritti i professionisti che esercitano una professione “sanitaria tecnica”. Nel suo caso specifico quella di “Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro”.
L’obbligo di progettazione degli impianti elettrici deriva dall’art. 5 “Progettazione degli impianti” del DM 37/08 che testualmente recita al comma 1:
“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice”
Ai sensi di detto articolo il requisito del progettista di impianti elettrici è di essere iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, ovvero nel caso di specie possedere una competenza specifica nell’elettrotecnica e dell’impiantistica elettrica attestata dal “curriculum studiorum” e dall’ambito di esercizio della professione indicato dalla legislazione professionale dei singoli Ordini (ingegneri e periti industriali). Risulta pertanto evidente che l’abilitazione per la redazione di progetti di impianti elettrici spetta quale “attività riservata” ai soli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e dei Periti Industriali secondo, appunto, criterio della “specifica competenza tecnica richiesta”.
L’esercizio di una professione sanitaria quale quella di “Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro”, anche se in presenza di una cultura professionale in materia di sicurezza elettrica, non presenta i requisiti di cui all’articolo citato, anche perché nella legislazione professionale di riferimento detta professione non ha quale attività professionale la progettazione degli impianti.
Pertanto Lei non può firmare e vidimare con il timbro professionale di una “professione sanitaria” dei progetti di impianti elettrici ai sensi del decreto 37/08.