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1. In merito al diploma IPSIA come “Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche” conseguito nel 1994/95… per quali lettere del decreto 37/08 occorre l’apprendistato?
2. Nel 2003 ho aperto un attività con iscrizione alla CCIAA di Modena per la lettera A che nella descrizione Attività, albi ruoli e licenze riportava:
– Data di inizio attività (03/10/2003);
– Attività esercitata nella sede: (Installazione, manutenzione, riparazione in edifici industriali di impianti elettronici in genere e impianti di protezione da scariche atmosferiche);
– Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività [Codice:43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
Importanza: A – primaria Albo artigiani
Data Inizio:03/10/2003
– Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività [ Codice: 45.31.02 – Installazione e riparazione di impianti Radio TV, impainri d’allarme, impianti telefonici ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini
Importanza: A – primaria Albo Artigiani
Data inizio: 30/10/2003.

L’attività è cessata nel 2006. Il 16 giugno 2010 ho riaperto l’attività a Caserta inserendo anche un responsabile tecnico, dopo il periodo previsto ho sganciato il responsabile tecnico ed ho acquisito la lettera per gli impianti elettrici, volendo fare l’installatore per SKY ho dovuto fornire una visura camerale e mi hanno risposto che non ho i requisiti per le antenne, ho controllato la visura aggiornata e riporta solo il codice ATECO 43.21.02 mentre manca il codice ATECO 43.21.03 che riportava la visura di Modena.
La mia domanda è: se a Modena potevo farli questi impianti, perché adesso non posso più farli? C’è stato qualche errore di comunicazione da parte di qualcuno oppure è cambiata la legge?

Roberto Cresci

1.  I riferimenti per l’acquisizione dei requisiti tecnico professionali di cui al decreto 37/08 sono indicati all’ Art. 4 dello stesso: “Requisiti tecnico-professionali”:

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
((a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011));
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.

Il caso prospettato a nostro parere ricade nella fattispecie di cui al comma c dell’articolo 4, quindi quattro anni di periodi di inserimento ridotto a due anni per gli impianti di cui alla lettera d).

2. Per l’abilitazione all’installazione degli impianti tecnologici degli edifici doveva, e deve, essere chiaramente indicata nel Certificato Camerale la lettera di riferimento dell’abilitazione della ditta e il nominativo responsabile tecnico con riferimento alla tipologia di impianti di cui all’art. 1 comma 2 del decreto 37/07. Il codice ATECORI indicato non certifica il possesso dei requisiti e le abilitazioni di cui al decreto 37/08.
Il riferimento per l’abilitazione delle imprese e la loro qualificazione è l’Art. 3 del decreto 37/08 “Imprese abilitate” e in particolare i commi 1,3,4,6:

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Per ogni altra indicazione nel merito delle abilitazioni da inserire nel Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali consigliamo di formulare apposito quesito alla locale Camera di Commercio o al MISE.
A titolo di informazione riportiamo il parere del Mise: Circolare n. 3643/C del 24-10-2011 installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder “Elenco-pareri-MISE-DM-37-2008-21-06-2017-2).
Il Mi.S.E. ha rappresentato, in riferimento ai requisiti necessari – ai sensi del d.m. 37/2008 – ai fini dell’installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite (comprensivi di parabola e decoder), che non è necessaria l’abilitazione completa allo svolgimento di attività di installazione di “impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere” di cui alla lettera b, comma 2, art.1 del decreto in parola, ma che è sufficiente l’abilitazione alla sola attività di installazione antenne, tenuto conto che non ritiene di ravvisare alcuna peculiarità della fattispecie in questione rispetto agli altri impianti televisivi via-cavo.
Ha inoltre rilevato che l’installazione stessa del semplice decoder non appare altro che un’installazione di apparecchiatura “plug and play” che, pertanto, per definizione del decreto in parola, è sottratta all’applicazione della relativa disciplina.