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Tenuto conto che l’art. 7 del 37/08 prevede l’emissione per impianti successivi all’entrata in vigore della legge da parte dell’installatore, della dichiarazione di conformità, qualora quest’ultimo non emetta la dichiarazione lasciando incompleto l’impianto, un altro installatore abilitato può emettere la dichiarazione di conformità qualora anche per un mero aspetto formale l’impianto (cassette di derivazione prive di chiusura, quadri elettrici privi di copri moduli per quelli non utilizzati) è incompleto?

Rosario Conoscenti

Va premesso che la mancata emissione della Dichiarazione di conformità è sanzionabile ai sensi dell’art. 15 del decreto 37/08. Può essere emessa dall’installatore 1, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del decreto 37/08, una Dichiarazione di conformità per la parte di impianto realizzata e non completata.
L’installatore 2 può completare l’impianto con l’emissione di una Dichiarazione di conformità che ricomprenda quanto realizzato e dichiarato dall’installatore 1.

Art. 7 comma 3:
“In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità’, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.”