Atteso che la Dichiarazione di Rispondenza va a sostituire ove non disponibile la Dichiarazione di Conformità per impianti elettrici realizzati fra il 1990 e il 2008, il professionista incaricato di redigere una Dichiarazione di Rispondenza deve far riferimento alle normative in vigore al momento della realizzazione dell’impianto elettrico oppure alle normative in vigore al momento della realizzazione della Dichiarazione di Rispondenza?
Gaudenzio Sacchetti
Riportiamo e sottoscriviamo quanto contenuto nelle “Linee guida per la redazione della dichiarazione di rispondenza” realizzata dal CNPI: Gli impianti per i quali si intende rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza devono essere conformi alla Regola dell’Arte. Sono conformi alla Regola dell’Arte gli impianti che rispettano, al momento della loro messa in servizio, la legislazione vigente, la normativa tecnica, le regole di “perizia” (il cui impiego si impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate dal professionista con attenzione al singolo caso), e i requisiti essenziali di sicurezza secondo cui:
“gli impianti sono installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare le persone, gli animali e le cose da tutti i rischi di natura elettrica, chimica, termica e meccanica”, quali:
– contatti elettrici diretti;
– contatti elettrici indiretti;
– innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
– innesco di esplosioni;
– fulminazione diretta ed indiretta;
– sovratensioni;
– altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
La sussistenza dei requisiti sopra elencati può essere dimostrata dal professionista, fermo restando il rispetto della legislazione vigente all’atto della messa in esercizio dell’impianto, mediante la oculata scelta delle norme tecniche (europee e nazionali) applicabili all’impianto in esame, come evidenziato nell’art. 5 comma 3 e nell’art. 6 comma 1 del decreto 37/08.