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Ho una villetta di 510 mq il cui impianto elettrico (unico) è stato realizzato nel 1956 e aggiornato solo installando un differenziale (c.d. salvavita). Ho 2 problemi:
 1) catastalmente sono ancora 2 unità distinte (casa + uffici);
 2) debbo installare un impianto fotovoltaico.
 Per vari motivi (troppo lunghi da scrivere qui), è fuori discussione rompere muri per la sostituzione totale di canaline (posso solo sostituire i fili), per progettare e realizzare un impianto nuovo (>400 mq come da decreto 37/08)
 Le opzioni che vedo sono:
 A) non presentare nessuna documentazione (impianto prima del 1990) e rivolgermi a chi mi realizza un fotovoltaico senza chiedermi il rifacimento dell’impianto
 B) chiedere una dichiarazioni di rispondenza e farla allegare al progetto del fotovoltaico
 C) risolvere in altro modo, ma senza progetto e nuovo impianto
 Come posso fare?

Thomas Benassi

L’impianto fotovoltaico può essere collegato ad un solo impianto elettrico utilizzatore e riferirsi ad una sola unità catastale. Le unità catastali sono due e due dovranno essere le forniture di energia elettrica ai sensi delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (documento 653/2016/R/eel).
Di conseguenza saranno due gli impianti elettrici da adeguare e uno di questi potrà essere collegato all’impianto fotovoltaico.
Se desidera avere un impianto elettrico unico con una sola fornitura deve unificare le schede catastali e procedere di conseguenza applicando gli obblighi di cui al decreto 37/08 in materia di progettazione.
E’ possibile realizzare l’adeguamento degli impianti sostituendo i conduttori e riutilizzando le tubazioni esistenti senza applicare per l’unità ad uso abitazione le prescrizioni prestazionali di cui al Capitolo 37 della Norma CEI 64-8.
Per gli impianti realizzati prima del 5 marzo 1990 non è possibile rilasciare la dichiarazione di rispondenza.
Valutata la data di costruzione dell’impianto elettrico consigliamo caldamente di procedere all’adeguamento (rinnovo) dello stesso o degli stessi applicando le prescrizioni di cui all’art. 5 del decreto 37/08 per gli obblighi di progettazione.

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