Mi riferisco ad un quesito da Voi pubblicato in data 17 Febbraio 2017 e ad un analogo quesito con simile risposta è stato anche da Voi pubblicato il 4 Settembre 2015:
Le risposte risultano chiare, esaustive che condivido in pieno, ma, chiedo gentilmente un Vostro qualificato parere:
quale considerazione o, ancora in forma migliore, quale riferimento Normativo e/o Legislativo consente di NON dover considerare il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, (in vigore dal 18 marzo 2014) che ha introdotto i requisiti che devono possedere i docenti-formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tali requisiti comprendono un prerequisito di natura scolastica e almeno uno dei sei criteri di conoscenza/esperienza evidenziati sul decreto.
anonimo
A nostro parere (Non solo nostro eh! E’ un’interpretazione diffusa N.d.R.) il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 raccoglie il mandato prospettato dall’articolo 6 comma 8 del DLgs 81/08 di “elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento“.
Il documento è stato emanato al fine di regolamentare i requisiti dei formatori laddove non esistevano documenti normativi specifici (è il caso dei corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro). Non è questo il caso dei lavori in presenza di rischio elettrico, per i quali il riferimento c’è ed è la Norma CEI 11-27. Tale Norma definisce i requisiti dei percorsi formativi all’articolo 4.15.5: per il formatore sono richieste solo le necessarie competenze professionali.