A seguito di un lungo contenzioso scaturito di un infortunio in un cantiere edile si richiede alla vostra redazione informazione in merito alle distanze di sicurezza da linee elettriche aeree prima dell’entrata in vigore del DLGS 81/08 e prima quindi dell’attuale edizione della norma CEI 11-27 e quali riferimenti legislativi possono essere pertinenti in materia.
Calogero Scalise
Può fare riferimento al DPR 7 Gennaio 1956, N. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 Marzo 1956, n.78 (Suppl. ord.), che all’articolo 11 individua la distanza di 5 m indipendentemente dalla tensione di esercizio della linea:
Art. 11 Lavori in prossimità di linee elettriche
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.