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Per la realizzazione degli impianti elettrici nei distributori di carburante per autotrazione, soprattutto se di tipo misto (carburanti liquidi e gassosi) esiste il problema di un intreccio normativo, in parte prodotto dal Legislatore e in parte prodotto dagli Enti di Normazione (CEI e UNI) che rende “complicata” la vita del progettista i quale dovrà garantire che l’impianto da lui progettato:
– non costituisca causa di incendio o di esplosione e veicolo di propagazione sulla base della classificazione del rischio elettrico dei luoghi (ordinario, a maggior rischio in caso di incendio, a rischio di esplosione);
– garantisca la continuità di esercizio delle linee di alimentazione degli impianti e dei dispositivi aventi funzioni ai fini della sicurezza antincendi;
– garantisca la salvaguardia dell’operatore di soccorso.

Premessa
Un impianto elettrico, per rispondere alla “regola dell’arte” di cui all’art.1 Legge 186/68, art.5 decreto 37/08 e art.81 del D.Lgs. 81/08, deve tenere in debita considerazione sia le norme di legge che regolamentano i distributori di carburante, sia le norme tecniche. Le leggi e i regolamenti che hanno influenza sulla progettazione elettrica sono le seguenti, tenendo peraltro presente che trattandosi di norme aggiornate nel tempo con diversi provvedimenti successivi, è necessario andare alla caccia dei testi coordinati disponibili nei siti specializzati:

Documenti legislativi:
– D.Lgs. 81/08, art.80 comm1 1 lettere c), d), 2, 3 e 3bis;
– Decreto 31/07/34, art. 29, 66, 78;
– Circolare del Ministero dell’Interno n.10/69 “Distributori stradali di carburanti”, punto 9.2;
– Guida per l’istallazione di impianti fotovoltaici” del Ministero dell’Interno N.1324 del 07/02/2012;
– Decreto Presidente Repubblica n° 340 del 24/10/2003 “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”;
– Decreto Ministeriale del 24/05/2002 “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
– Decreto Ministeriale del 31/08/2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”;
– Decreto 07/08/2012 – Allegato II “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’arti-colo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”
– Decreto Ministeriale del 27/01/2006 – Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio
– Nota DCPST 6651 del 22/08/2006 – Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d’incendio. Nota informativa sulle direttive 90/396/CEE “Gas”, 94/9/CE “ATEX”, 97/23/CE “PED”, 98/37/CE e 2006/42/CE “Macchine”, 95/16/CE “Ascensori”.

Indicazioni applicative
– Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5870 del 18-05-2015 “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione”

Norme tecniche
Le norme e guide tecniche impiegabili, in aggiunta alle norme generali impianti (CEI EN 61936-1 e CEI 64-8), sono le seguenti:
– Norma CEI 11-17 (Cap.6.3)
– Norma CEI EN 60079-10-1 “Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas”;
– Norma CEI 31-35 “Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10” applicabile, nella versione 2012 e relativa variante 2014, sino al 13/10/2018;
– Norma CEI 64-8, Sezione 712 “Sistemi fotovoltaici solari di alimentazione”;
– Norma CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione”;
– Norma CEI EN 60079-14 “Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici”;
– Norma CEI 31-108 “Guida alla progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici in applicazione della norma CEI EN 60079-14”;
– Norma CEI EN 60079-17 “Verifica e manutenzione degli impianti elettrici”.

Scelte le “regole del gioco”, per l’individuazione delle misure di sicurezza antincendi da adottare sull’impianto elettrico, può farsi riferimento alla seguente scaletta:
1. Individuazione dei vincoli normativi sul layout dell’impianto elettrico (Legislazione, norma CEI 11-17 per le linee interrate, CEI 11-4 per le eventuali linee aere in conduttori nudi);
2. Individuazione delle zone pericolose generate dall’impianto meccanico (rete di distribuzione dei carburanti) secondo CEI EN 60079-10-1 e CEI 31-35 e di quelle generate dalle apparecchiature marcate ATEX secondo Direttiva 2014/34/UE (erogatori, dispositivi di sicurezza passo d’uomo, …);
3. Individuazione delle fonti di innesco da installare nelle zone pericolose;
4. Individuazione delle caratteristiche costruttive per l’impianto elettrico (CEI EN 61936-1, CEI 64-8, CEI 11-17, CEI EN 60079-14);
5. Descrizione dei sistemi di alimentazione (ente distributore, impianto fotovoltaico, gruppo elettrogeno);
6. Individuazione delle modalità di alimentazione dei servizi di sicurezza (impianti di protezione attiva e sistemi di emergenza ex art.2.8 del decreto 24/05/2002, punto 7 del DPR 340/08, punto 2.9 del decreto 31/08/2006);
7. Individuazione dei sistemi di sezionamento dell’alimentazione elettrica.

Realizzato l’impianto, non rimane che mettere a disposizione degli organi di vigilanza:
– I progetti (“Preliminare” per l’istruttoria art.3 DPR 151/2011, “esecutivo”, per la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico di cui all’Allegato II del decreto 07/08/2012), possibilmente redatti nel rispetto delle indicazioni della Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, attualmente in fase di revisione;
– La dichiarazione di conformità, correttamente compilata e completa degli allegati previsti dal decreto 37/08. In merito si segnala che per l’eventuale dichiarazione di rispondenza ex art.7 comma 6 decreto 37/08 potrebbe essere richiesta dal Comando VVF competente la sottoscrizione da parte di professionista in possesso sia dei requisiti ex art.7 comma 6 del decreto, sia dell’inscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla legge 818/84 (oggi leggasi decreto 03/08/2015) così come specificato dalla Lettera Circolare P 515 del 24/04/2008.
– Le verifiche iniziali richieste dall’art.4 comma 1 del DPR 462/01 e dagli artt.64 comma 1 lettera c, art.80 comma 3-bis, art.81 comma 3 del D.Lgs. 81/08
– Il fascicolo tecnico dell’impianto di cui all’allegato II del decreto 07/08/2012, comprensivo de documenti di cui al punto precedente e dalle asseverazioni relativi alle alimentazione elettriche dei servizi di sicurezza allegate alle attestazioni periodiche di conformità antincendio di cui all’art.5 del DPR 151/2011.

Vincoli normativi per il layout degli impianti
Sia la legislazione richiamata che la norma CEI 11-17 pongono importanti vincoli sul layout dell’impianto elettrico in quanto fissano distanze di sicurezza rispetto agli impianti meccanici per:
– Cabine di riduzione dell’energia elettrica, da porre a distanza non inferiore a 7,5 m dagli elementi pericolosi dell’impianto di distribuzione del metano (punti 1,2,3 del decreto 24/05/2002) e 15 m dagli elementi pericolosi dell’impianto di distribuzione idrogeno (punti 1,2,3 del decreto 31/08/2006) secondo quanto previsto dai rispettivi documenti.
– Linee elettriche aeree con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, la cui proiezione in pianta dovrà distare:
. almeno 6 m dai punti di rifornimento (erogatori) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) dell’impianto di distribuzione dei carburanti liquidi secondo quanto previsto al punto 9.2 della Circolare M.I. n.10/69;
. almeno 15 m dagli elementi pericolosi dall’impianto di distribuzione metano e GPL secondo quanto previsto al punto 3.1 lett. D del decreto 24/05/2002 (rispetto alla condotta di alimentazione del metano all’impianto, vanno rispettate le distanze di sicurezza di cui al punto 2.6 del DM 17/04/2008);
. almeno 15 m dagli elementi pericolosi dall’impianto di distribuzione GPL secondo quanto previsto al punto 13.2.1 lettera i del DPR 340/03;
. almeno 30 m dagli elementi pericolosi dall’impianto di distribuzione idrogeno secondo quanto previsto al punto 3.1 lett. D del decreto 31/08/2006;
. almeno a 15 m dagli elementi pericolosi degli impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL.
– Linee elettriche interrate, da porre:
. almeno ad 1 m dai serbatoi interrati di carburanti liquidi e in posizione sottostante l’impianto meccanico (in corrispondenza ai punti di incrocio le tubazioni dell’impianto meccanico (carburanti liquidi) devono essere di tipo incamiciato, provvedimento, peraltro, reso obbligatorio per tutta la rete dal DM 29/11/2002.) secondo quanto previsto dall’art.66 del decreto 31/07/1934;
. alle distanze di sicurezza indicate dal capitolo 6.3 della norma CEI 11-17 (per le reti gas, il punto 6.3.3. della norma fa riferimento alle distanze di sicurezza del DM 24/11/84, oggi da sostituire con le distanze di cui al punto 1.2.4 del DM 16/04/2008 per le tubazioni gas a pressione inferiore a 5 bar e ai punti 2.6 e 2.7 del DM 17/04/2008. I due decreti, pur riferendosi al gas naturale con densità non superiore a 0,8, possono costituire utili riferimenti anche per l’idrogeno. Inoltre, la norma UNI 9860, richiamata dal citato DM 16/04/2008, si applica alle famiglie di gas definite dalla UNI EN 437 e, quindi, alle tubazioni di GPL a pressione ≤ 5 bar).

Classificazione dei luoghi
La classificazione dei luoghi, rientrante tra gli obblighi generali del datore di lavoro ai sensi degli articoli 17, comma 1 e 294 del D.Lgs. 81/08, potrebbe già essere disponibile e, quindi, se ne dovrà chiedere copia. In caso di indisponibilità del documento, nella valutazione da compiere è opportuno soffermarsi sui seguenti aspetti:
– Le zone pericolose possono essere generate:
. dalle discontinuità dell’impianto meccanico, da valutare secondo le norme di classificazione precedentemente individuate;
. dalle attrezzature soggette alla Direttiva ATEX 2014/34/UE nelle quali sono presenti fluidi infiammabili (erogatori, pompe, compressori, dispositivi di sicurezza passo d’uomo, …) e per le quali è necessario recuperare le informazioni sulle zone pericolose generate direttamente dal fabbricante secondo quanto previsto dal punto 1.06 dell’Allegato II alla Direttiva;
– il capitolo 5 della norma CEI EN 60079-10-1 fa presente che dal semplice esame di un impianto o del suo progetto, è molto difficile decidere quali parti dell’impianto possano essere assimilate alle tre definizioni di zona (0, 1 e 2). È perciò necessario uno studio più dettagliato e questo richiede l’analisi della possibilità di formazione di un’atmosfera esplosiva con il coinvolgimento di professionalità specializzate in altre discipline tecniche (es. progettisti impianto meccanico);
– La Guida CEI 31/35/A: 2001 contiene degli esempi di classificazione degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione (GD-7, GD-8, GD-11) che, benché non più riproposti nelle versioni successive della guida per la previsione della pubblicazione di documenti UNI che avrebbero dovuto disciplinare l’intera materia, possono costituire un utile riferimento per quanto non in palese contrasto con le indicazioni delle seguenti norme di prodotto/impianto:
. per i carburanti liquidi: UNI EN 13617-1:2012 Stazioni di servizio – Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote;
. per il GPL: UNI EN 14678-1:2013 (Distributori);
. per il GNL: UNI EN ISO 16924:2018 Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli, contenente anche indicazioni sulle distanze di sicurezza delle linee elettriche aree dal serbatoio.
Per il gas metano non sono ancora disponibili le norme della serie EN 13638 e pertanto può costituire ancora un riferimento attuale l’esempio riportato nella variante V1 del gennaio 2003 della Guida CEI 31-35/A.

Da ricordarsi, infine, che in una stazione di servizio non esiste soltanto il problema della classificazione legata allo stoccaggio e distribuzione di carburanti ma anche quello di dover classificare i fabbricati di servizio (depositi lubrificanti, minimarket, punti di ristoro, officine, ecc.). In genere, è applicabile la seguente classificazione:
– Magazzini oli lubrificanti: ambienti caratterizzati da un carico di incendio specifico di progetto superiore a 450 MJ/m2 (art.751.03.4 CEI 64-8/7);
– Punti di ristoro: ambienti caratterizzati da un elevato affollamento (art.751.03.2 CEI 64-8/7);
– Officine: ambienti ordinari nel caso in cui vengano rispettate le condizioni di esercizio dell’esempio GF-2 della Guida CEI 31-35/A:2012;
– Centrali termiche alimentate a gas: ambienti ordinari nel caso in cui vengano rispettate le condizioni di esercizio dell’esempio GF-3 della Guida CEI 31-35/A:2012;
– Centrali termiche a gasolio: ambienti ordinari;
– Altri fabbricati di servizio: ambienti ordinari.

Fonti di innesco elettriche nelle zone pericolose
Classificate le aree della stazione di servizio e determinate le estensioni, dobbiamo individuare tutte le potenziali fonti di innesco che devono essere installate all’interno e/o in prossimità delle zone pericolose. Tra queste, oltre all’impianto di distribuzione vi possono essere, ad esempio:
– i dispositivi self service pre/post pagamento e i relativi interruttori di livello istallati all’interno dei passi d’uomo dei serbatoi;
– la strumentazione e le attrezzature elettriche degli impianti GPL/metano;
– i dispositivi di comando a distanza dei sistemi di emergenza degli impianti metano, GPL e GNL;
– il sistema di controllo perdite delle intercapedini dei serbatoi;
– gli impianti fotovoltaici installati a bordo delle pensiline di copertura delle isole di distribuzione e/o dei fabbricati di servizio e/o dei parcheggi autovetture;
– i lettori portatili di bancomat e carte di credito spesso presenti presso le isole di erogazione.

Caratteristiche delle costruzioni elettriche
All’interno delle ATEX, al fine di ridurre il rischio di innesco di un’esplosione devono essere adottati i seguenti provvedimenti:
La costruzione dell’impianto elettrico deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla norma CEI EN 60079-14;
Le misure di protezione contro le scariche elettrostatiche, potranno essere realizzate in conformità alle indicazioni dettate dalla guida CEI 31-556; facendo particolare attenzione nelle sezioni di impianto in cui vengono utilizzati tubazioni e serbatoi in materiali non metallici (ammessi dal decreto 29/11/2002);
Gli apparecchi, i sistemi di protezione, i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione devono essere conformi alla Direttiva 2014/34/UE e scelti in funzione della classificazione dei luoghi come da seguente tabella:

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Tabella 1 – Direttiva 2014/34/UE e DLgs 81/08.

Alle altre fonti di innesco devono essere applicati i criteri generali di prevenzione dettati dalla norma UNI EN 1127-11 “Atmosfere esplosive – Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione – Concetti fondamentali e metodologia“, con particolare attenzione, nel caso di condotte metalliche dotate di protezione catodica, al possibile rischio di correnti vaganti, adottando i provvedimenti di cui al punto 6.4.6 della norma.
Al di fuori delle zone ATEX devono essere rispettate le caratteristiche costruttive richieste dalla classificazione dei vari ambienti. Ad esempio:
– in tutti gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio devono essere adottate le prescrizioni aggiuntive contro il rischio di innesco e propagazione dettate dagli articoli 751.04.1, 751.04.2 della norma CEI 64-8. Inoltre,
– negli ambienti caratterizzati da un elevato affollamento (es. punto di ristoro) devono essere adottate le misure aggiuntive individuate dall’articolo, 751.04.3;
– negli ambienti, caratterizzati da un carico di incendio specifico di progetto superiore a 450 MJ/m² devono essere adottate le misure aggiuntive individuate dagli articoli, 751.04.5;
Quanto sopra deve essere integrato con i provvedimenti contro l’incendio della Sezione 422 e 527 della norma CEI 64-8.

Sistemi di alimentazione
Una stazione di servizio di grandi dimensioni, oltre che ad essere complicata dal punto di vista meccanico (presenza di carburanti liquidi e gassosi) potrebbe essere complicata ance dal punto di vista dei sistemi di alimentazione. Infatti, sempre più frequentemente vengono realizzati sistemi di alimentazione costituiti da:
– Punto di consegna dell’ente distributore in Alta o Bassa Tensione;
– Gruppo elettrogeno;
– Impianto fotovoltaico.
Il progettista elettrico, per non dimenticare le esigenze di salvaguardia degli operatori di soccorso VVF e, quindi, dover rivedere l’impianto a seguito di contestazione, deve tener presente i seguenti aspetti:
– Il punto di consegna in Bassa Tensione dell’ente distributore dovrà essere esterno ai fabbricati o all’interno di un compartimento antincendi dedicato in modo da poter procedere al sezionamento degli impianti elettrici a monte del fabbricato/istallazione interessata dai possibili scenari incidentali (incendi, esplosioni, rilasci non innescati).
– I requisiti di sicurezza antincendi che devono essere assicurati per la cabina di trasformazione sono riportati nel DM 15/07/2014 (macchine elettriche con liquido isolante in quantità superiore a 1m3) e, in generale, capitolo 8.7 della norma CEI EN 61936-1, tenendo in debita considerazione che, laddove sussistono esigenze di continuità di esercizio dei servizi di sicurezza e/o di salvaguardia dell’operatore di soccorso, dovrà farsi ricorso alla compartimentazione del locale qualunque sia il tipo di trasformatori installati.
– I gruppi elettrogeni con potenza superiore a 25 kW sono soggetti al decreto 13/07/2011. Il decreto specifica al Titolo I-Capo 3 che “Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o delle unità di cogenerazione installati deve essere duplicato all’esterno, in prossimità dell’installazione, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato. 2.2. Tale pulsante deve attivare, oltre all’arresto del gruppo e/o unità di cogenerazione, anche il dispositivo di sezionamento dei circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassa tensione di sicurezza.”.
L’impianto fotovoltaico è soggetto, oltre alle prescrizioni dettate dalla Sezione 712 della norma CEI 64-8 anche alle seguenti disposizioni della “Guida per l’istallazione di impianti fotovoltaici” del Ministero dell’Interno 1324 del 07/02/2012, per la corretta applicazione delle quali si invita al confronto con il funzionario VVF istruttore almeno sulle seguenti richieste:
1. L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche, che dovranno consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.).
2. L’ubicazione e le modalità di sezionamento del dispositivo di comando di emergenza del generatore tenuto conto che deve provocare il sezionamento dell’impianto elettrico, all’interno del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l’impianto fotovoltaico;
3. La possibilità di installazione di un impianto fotovoltaico sopra le pensiline a protezione delle colonnine di erogazione di carburanti gassosi leggeri (metano e idrogeno) visto che le Zone ATEX che possono essere generate dagli impianti meccanici potrebbero interessare l’area di installazione del generatore fotovoltaico
4. La verifica delle strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l’incendio di cui al DM 09/03/2007 tenendo conto delle variate condizioni dei carichi sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico.
5. Le procedure di estinzione degli incendi coinvolgenti il generatore fotovoltaico compatibili con il rischio di elettrocuzione del personale VVF, tenendo presente le soluzioni tecniche contenute nella disposizione del Dipartimento die Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Emergenza 3336 del 27/06/2012.

Alimentazione dei servizi di sicurezza
Per la determinazione delle caratteristiche dell’alimentazione dei servizi di sicurezza, bisogna tener presente che:
– Il DPR 340/03 (distributori GPL) al punto 2.8 richiede un’alimentazione ordinaria per la rete idranti secondo UNI 9490;
– Il DM 24/05/2002 richiede la protezione con idranti del carro bombolaio e la protezione con sprinkler dei locali di deposito con capacità di accumulo superiore a 3000 Nm3 nel rispetto, sottointeso, della regola dell’arte applicabile;
– Il DM 31/10/2006 richiede una rete idranti a norma UNI 10779, un impianto sprinkler per i locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 2.000 Nm3, un impianto di rivelazione fughe gas e un impianto di rivelazione fumo, fiamme e scintille.
Da quanto sopra emerge che l’alimentazione potrà essere di tipo singola secondo UNI EN 12845 nei casi in cui non dovrà essere installata sia la rete idranti che l’impianto sprinkler.
Nel caso di alimentazione singola, tutte le pompe installate potranno essere elettriche (una o più pompe principali in parallelo e la pompa di compensazione), nel caso di alimentazione combinata (punti 9.6.4 e 10.2 norma UNI EN 12845:2015) soltanto una delle pompe principali potrà essere elettrica.
Ciò posto, fermo restando le indicazioni dei capitoli 35 e 56 della norma CEI 64-8,è bene ricordare che:
– l’alimentazione delle pompe antincendi e degli impianti di rivelazione incendi dovrà essere protetta dal fuoco;
– l’alimentazione degli impianti di rivelazione gas idrogeno non necessita di protezione dal fuoco;
– la scelta dei dispositivi di protezione deve essere effettuata in modo che i circuiti di sicurezza siano elettricamente indipendenti (Vedasi art. 563.1 della norma CEI 64-8) sia tra di loro sia rispetto ai circuiti ordinari/preferenziali;
– i circuiti di alimentazione delle pompe antincendi non devono essere protetti dal sovraccarico;
– i circuiti di alimentazione degli impianti di rivelazione fluidi infiammabili o incendio, essendo permanentemente alimentati, è opportuno che siano protetti dal sovraccarico e dotati di dispositivo di allarme per intervento delle protezioni per sovracorrenti;
– i circuiti in tensione non devono costituire causa di folgorazione per le squadre di soccorso;
– il divieto di sezionamento dei circuiti destinati a funzionare in caso di incendio deve essere riportato facendo ricorso alla segnaletica di sicurezza di cui al Titolo V del D.Lgs. 81/08.

Sezionamenti di emergenza
Nelle aree di servizio è necessario predisporre dispositivi di sezionamento di emergenza per eliminare i pericoli di folgorazione per le squadre di soccorso in caso di incendio o per evitare il rischio di innesco elettrico di rilasci non innescati estesi in zone in cui gli inneschi non dovessero avere caratteristiche adeguate secondo Direttiva 2014/34/UE. A tal fine bisogna tener presente che:
Nel caso in cui un gruppo elettrogeno dovesse alimentare la stazione di pompaggio della rete idrica antincendi, il pulsante di arresto di emergenza, di cui già accennato, dovrà essere impiegato solo nel caso di incendio all’interno del locale; il sezionamento delle linee ordinarie e di quella delle pompe antincendi derivate dal gruppo dovrà avvenire con dispositivi separati, in modo da poter togliere l’alimentazione ai fabbricati/istallazioni interessati da un incendio mantenendo in servizio il circuito delle pompe antincendi.
Il dispositivo di sezionamento di emergenza dei circuiti di alimentazione del fabbricato posto sulla linea dell’Ente Distributore, non deve disattivare, ovviamente, le alimentazioni dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio;
Nel caso dei generatori fotovoltaici posto su un’istallazione coinvolta in un incendio, nel caso in cui non sia presente un sistema di sezionamento in grado di ridurre la tensione di uscita a valori non pericolosi, il cui funzionamento sia affidabile anche in caso di incendio, dovranno essere presi opportuni provvedimenti, concordati con il Comando VVF competente, per la salvaguardia degli operatori di soccorso in aggiunta all’obbligo di segnalare la presenza del rischio di folgorazione per la presenza del generatore fotovoltaico.
Al fine di garantire l’affidabilità del sistema adottato, l’istallazione di un eventuale circuito di comando deve essere realizzata in modo tale da risultare protetta dalle sollecitazioni derivanti dallo scenario incidentale.

Considerazioni finali
Gli avvisi ai naviganti riportati nell’articolo dovrebbe spingere il professionista elettrico, soprattutto per le strutture più complesse, ad un fattivo confronto sia con il professionista di prevenzione incendi sia con il Comando VVF competente a salvaguardia di tutti gli interessi in gioco, ivi compreso quello della “protezione” degli investimenti messi in campo dal titolare dell’attività.

Calogero TURTURICI
Dirigente VVF, Presidente SCT 64C e membro della Commissione Superiore Tecnica del CEI

 

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