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~DUn’attività artigianale dovrebbe svolgere la propria attività in due locali fisicamente separati da una strada comunale. E’ possibile richiedere un’unica fornitura elettrica per l’alimentazione dei due locali?

Giovanni Bonsignore

~RPer rispondere alla domanda occorre fare riferimento alla definizione di Unità di consumo (UC) aggiornata dalla Delibera 21 dicembre 2017 894/2017/R/eel:

insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.
È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:

– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;

– unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;

– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Secondo la Delibera ogni unità di consumo deve essere connessa alla rete pubblica in un unico punto e a ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto. Se il caso prospettato rientra in quelli in cui è possibile aggregare più unità immobiliari (ad esempio un locale è pertinenziale all’altro) allora basta un unico PoD. Altrimenti no.