Mi si presenta l’occasione di rilevare un ambulatorio veterinario ristrutturato completamente nell’anno 1998; esiste una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; l’impianto di terra è privo di nodi equipotenziali. Quali passi potrebbero essere necessari per adattarlo ai requisiti minimi di legge?
Mauro Zani
Nel 1998 era in vigore la Norma CEI 64-4. All’epoca un ambulatorio veterinario rientrava nel campo di applicazione della norma sui locali medici (art. 1.2.01): in caso di impiego di apparecchi elettromedicali con parti applicate si era un un ambulatorio di tipo A, se venivano effettuati interventi di chirurgia erano “locali per chirurgia“. La 64-4 è stata sostituita in data 1 settembre 2001 dalla Sezione 710 della Norma CEI 64-8/7, introdotta dalla V2:2001-01 (fasc. 5903). L’attuale riferimento è la V2 del 2015 alla norma CEI 64-8.
L’applicazione delle prescrizioni contenute nella sezione 710 della 64-8 è facoltativa, per cui l’impianto potrebbe andar bene anche così, dipende dalla valutazione del rischio. In ogni caso trattandosi di locale medico, qualsiasi modifica deve essere progettata da professionista iscritto a ordine o albo secondo quanto previsto dal decreto 37/08:
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;