Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e in particolare l’art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita’ di ricerca;
Vista la deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell’attivita’ di ricerca;
Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e ss.mm.ii, concernente l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e in particolare l’art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico), di intesa con l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA), definisce le modalita’ per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all’erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell’attivita’ di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa servizi energetici e ambientali, di seguito CSEA);
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sugli aiuti concessi dagli Stati, in particolare l’art. 107, paragrafo 3, sugli aiuti concessi dagli Stati, che possono considerarsi compatibili con il mercato interno;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), di modifica del 28 febbraio 2003, relativo alle modalita’ di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita’ di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);
Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia», convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all’art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla CSEA;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, con il quale sono state attribuite transitoriamente all’ARERA le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;
Vista la nota U. prot DVA-2012-0007527 del 28 MARZO 2012 con cui il MATTM, nell’escludere il Piano triennale 2009-2011 dalla procedura di VAS, precisava che «sulla base della documentazione prodotta risulta un elevato grado di astrattezza del Piano, riconducibile alla natura puramente scientifica della ricerca…» e che detto parere «e’ subordinato alla condizione che le successive fasi di programmazione del piano o singoli progetti applicativi dei risultati della ricerca finanziaria, siano sottoposti alle procedura di VAS e VIA in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., al ricorrere dei rispettivi presupposti»;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui al medesimo art. 108, paragrafo 3;
Vista la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 recante la disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27 giugno 2014;
Considerato che ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 sopra citato gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3 del Trattato purche’ soddisfino i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento medesimo;
Vista la nota 32943 del 3 novembre 2015 con la quale l’ARERA ha evidenziato le difficolta’ nella gestione del Fondo causate dell’attuale assetto organizzativo, che prevede una programmazione annuale, e ha auspicato per il futuro una programmazione triennale, coincidente con l’intera durata dei piani;
Considerato che l’applicazione del decreto 8 marzo 2006 alla gestione dei Piani triennali 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017 ha generato notevoli criticita’ per la complessita’ delle regole amministrative ivi previste;
Considerato che, a causa delle anzidette criticita’, si e’ prodotto uno sfasamento crescente tra l’esecuzione dei progetti e le attivita’ di valutazione nonche’ quella di erogazione dei contributi spettanti;
Considerato che la ricerca di sistema elettrico dovrebbe favorire una sinergia tra la ricerca di base finanziata tramite accordi di programma e quella applicata e di sviluppo sperimentale finanziata tramite bandi di gara;
Ritenuto di condividere le considerazioni della nota n. 32943 del 3 novembre 2015 con cui l’ARERA ha evidenziato la necessita’ di passare a una programmazione triennale delle attivita’, fatta salva la possibilita’ di intervenire in corso d’opera in presenza di importanti modifiche del quadro energetico nazionale o di esigenze strategiche nel settore elettrico;
Ritenuto opportuno ridefinire il meccanismo di gestione della ricerca di sistema per garantire una maggiore aderenza alle finalita’ previste dal decreto 26 gennaio 2000;
Vista l’intesa dell’ARERA espressa con deliberazione del 5 aprile 2018 n. 215/2018/I/RDS;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita’ per la selezione e il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all’erogazione degli stanziamenti di cui all’art. 11 (Fondo per la ricerca), comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 e le modalita’ di verifica dello stato di avanzamento delle attivita’ e dei risultati conseguiti.
2. L’attribuzione delle risorse finanziarie avviene mediante procedure concorsuali e accordi di programma. Il finanziamento delle attivita’ di ricerca e’ sottoposto a valutazione preventiva del progetto proposto, a verifiche sullo stato di avanzamento e sui risultati conseguiti a fine progetto.
Art. 2
Piano triennale della ricerca di sistema elettrico
1. Il Piano Triennale (PT), in accordo con i documenti di programmazione energetica del governo di medio e lungo termine, con i programmi europei e gli impegni internazionali sottoscritti dal governo in materia di energia, e’ predisposto dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) entro il mese di marzo dell’anno precedente il triennio di riferimento. Nel piano sono indicati:
obiettivi generali e temi di ricerca;
i criteri di valutazione dei Piani Triennali di Realizzazione (PTR);
la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all’art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.
2. Il MiSE pubblica sul sito internet del Ministero il testo del PT, promuovendone la conoscenza e la discussione nelle sedi e nelle forme piu’ opportune per un periodo di trenta giorni; con apposito avviso, al momento della pubblicazione sul sito internet, sono disciplinate le modalita’ di svolgimento della consultazione.
3. Il MiSE, emendato il PT sulla base delle osservazioni scaturite dalla consultazione pubblica, acquisisce il parere dell’Autorita’ di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Entro il mese di maggio, il Ministro emana il decreto di approvazione del PT nella versione definitiva. Il provvedimento e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, all’ARERA per le determinazioni necessarie all’alimentazione del Fondo e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
4. Il MiSE, di propria iniziativa o su segnalazione dell’ARERA, puo’ disporre una revisione del PT in ragione di modifiche degli scenari nazionali e internazionali di politica energetica, prevedendo gli eventuali meccanismi di adeguamento.
Art. 3
Progetti di ricerca
1. I progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto delle norme pertinenti di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed al Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, con le seguenti modalita’:
a) i progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;
b) i progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino a un ammontare massimo definito nel PT a condizione che contemplino attivita’ di ricerca applicata, suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e che le intensita’ di aiuto non siano comunque superiori a quelle consentite dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che i soggetti realizzatori abbiano adeguata disponibilita’ di strutture, attrezzature e risorse professionali, idonee a garantire il buon esito della ricerca proposta e dimostrino effettiva competenza ed esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.
3. L’erogazione dei contributi a carico del Fondo puo’ essere condizionata alla presentazione, da parte dei soggetti realizzatori, di garanzie finanziarie o assicurative.
Art. 4
Attivita’ di ricerca a totale beneficio degli utenti
del sistema elettrico (tipo a)
1. I progetti della ricerca di sistema elettrico rientranti nelle attivita’ di cui all’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000 possono essere realizzati tramite accordi di programma o tramite bandi di gara.
2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. I risultati dei progetti di ricerca sono divulgati, con modalita’ che ne assicurino la massima diffusione e utilizzazione, dagli affidatari degli accordi di programma, dai vincitori dei bandi di gara e dalla CSEA, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c del presente decreto .
3. Accordi di programma
3.1 Il MiSE, per i progetti di ricerca da realizzare attraverso accordi di programma, individua con il decreto di approvazione del PT i soggetti pubblici o gli organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, con i quali stipulare accordi di validita’ triennale.
3.2 Ogni soggetto di cui al comma 3.1, entro il mese di settembre, redige e invia al MISE, e alla CSEA il rispettivo PTR, articolato per singoli progetti e coerente con gli obiettivi generali e con i temi di ricerca previsti dal Piano Triennale.
3.3 I PTR sono valutati dagli esperti di cui all’art. 9, secondo criteri di coerenza con il PT, innovativita’, originalita’, fattibilita’ tecnica ed economica, congruita’ di tempi e costi rispetto ai risultati ottenibili, benefici per gli utenti finali a fronte dei costi previsti, orientamento allo sviluppo di ricerche applicate e/o sperimentali con ricadute positive per l’industria di settore.
3.4 Il MiSE, entro il 31dicembre dell’anno precedente il triennio di riferimento, tenuto conto dei risultati delle valutazioni di cui al comma precedente, ammette i progetti di ricerca valutati positivamente ai contributi del Fondo, nei limiti delle disponibilita’ assegnate e stipula gli accordi di programma per la realizzazione dei PTR e li trasmette alla CSEA per l’erogazione della prima quota di contributo cui all’art. 7, comma 3, e per l’avvio delle successive attivita’ di verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca.
3.5 Il MiSE, in relazione all’andamento delle attivita’ svolte dagli affidatari e alle modifiche degli scenari energetici nazionali e internazionali, puo’ chiedere all’affidatario la revisione del PTR e la conseguente revisione delle attivita’, da valutare nuovamente ai sensi del presente articolo.
4. Bandi di gara
4.1 A seguito dell’approvazione del PT il MiSE approva entro il mese di ottobre precedente il triennio di riferimento i bandi di gara per l’attivita’ di ricerca di tipo a) redatti dalla CSEA entro il precedente mese di settembre. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalita’ indicate nell’art. 5, commi 2, 4, 5 e 6.
Art. 5
Attivita’ di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico e
di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore
dell’energia elettrica (tipo b).
1. A seguito dell’approvazione del PT di cui all’art. 2, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico approva entro il mese di ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento, i bandi di gara redatti dalla CSEA entro il precedente mese di settembre, relativi a progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, che hanno natura applicativa e riguardano in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici concernenti il settore elettrico o attivita’ a esso collegate. I bandi sono predisposti in modo da assicurare il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato e la conformita’ alla disciplina prevista dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. I bandi di gara contengono l’oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l’indicazione delle eventuali garanzie finanziarie o assicurative richieste, i criteri di ammissibilita’ dei costi e i criteri per la valutazione delle proposte di progetto presentate, nonche’ gli schemi contrattuali di attuazione dei progetti stessi, ivi incluse le modalita’ e le condizioni per l’ammissibilita’ di eventuali soluzioni migliorative a progetti gia’ approvati. Nei bandi deve essere indicato il livello minimo richiesto di maturita’ tecnologica dei progetti proposti e possono essere definiti criteri di valutazione premianti per i progetti che presentano il maggiore incremento relativo di maturita’ tecnologica.
3. I bandi di gara relativi a progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono indicare le condizioni per rispettare il divieto di cumulo di aiuti di Stato secondo la vigente normativa europea.
4. I bandi di gara, pubblicati a cura del MiSE, sono trasmessi alla CSEA per le attivita’ operative e gestionali connesse al loro svolgimento.
5. La valutazione delle proposte di progetto presentate a seguito della pubblicazione dei bandi di gara e’ effettuata dagli esperti, individuati ai sensi dell’art. 9. La CSEA, a seguito delle valutazioni espresse dagli esperti predispone la graduatoria di ammissione dei progetti ai contributi del Fondo secondo criteri specificati in dettaglio nel bando di gara.
6. Il MiSE, tenuto conto dei risultati delle attivita’ di valutazione di cui al comma precedente, approva la graduatoria delle proposte di progetto predisposta a seguito delle valutazioni degli esperti, ammette i progetti ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita’ esistenti e li trasmette alla CSEA per l’avvio delle attivita’ connesse allo svolgimento dei progetti di ricerca, per le verifiche sul loro stato di avanzamento, per la stipula dei contratti con i titolari dei progetti ammessi al finanziamento e per l’erogazione della prima quota di contributo. La CSEA stipula i contratti con i soggetti titolari dei progetti ed eroga il contributo in quote correlate allo stato di avanzamento.
7. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono soggetti alle restrizioni di cui all’art. 10, comma 2, lettera b, del decreto 26 gennaio 2000.
Art. 6
Verifica sullo stato di avanzamento
dei progetti di ricerca
1. I soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono alla CSEA relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e una relazione finale
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attivita’ sostenute, predisposta in conformita’ ai criteri e secondo quanto indicato negli accordi di programma o nei bandi di gara, insieme a una dichiarazione attestante che quanto prodotto e’ conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione dei progetti di ricerca.
3. CSEA, avvalendosi degli esperti di cui all’art. 9, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di cui agli art. 4 e 5, l’ammissibilita’, la pertinenza e la congruita’ delle spese documentate e il conseguimento dei risultati intermedi e finali trasmettendo l’esito delle verifiche al MiSE.
4. Il MiSE, sulla base dei risultati della verifiche di cui al presente articolo, dispone l’erogazione delle quote di contributo, dandone comunicazione alla CSEA.
5. Il MISE puo’ disporre in ogni momento verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca di cui agli articoli 4 e 5, sull’ammissibilita’, sulla pertinenza e sulla congruita’ delle spese documentate e sul conseguimento dei risultati intermedi e finali.
Art. 7
Modalita’ di erogazione dei contributi
1. La CSEA eroga ciascuna quota di contributo entro trenta giorni dal ricevimento delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non puo’ essere superiore al 10% dell’intero contributo per le attivita’ affidate tramite gli accordi di programma triennali, e del 30% dell’intero contributo per progetti affidati tramite procedure concorsuali.
3. Le successive quote di contributo sono erogate in misura proporzionale all’effettivo stato di avanzamento del progetto a seguito della presentazione di relazioni intermedie e di avanzamento e in accordo con gli esiti delle verifiche eventualmente disposte. La liquidazione della quota a saldo, non puo’ essere inferiore al 20% dell’intero contributo.
Art. 8
Funzioni della Cassa per i servizi energetici
e ambientali
1. La CSEA, nel rispetto degli indirizzi impartiti da ARERA quale organo di vigilanza, oltre ai compiti espressamente indicati nei precedenti articoli:
a) svolge le attivita’ operative connesse allo svolgimento degli Accordi di programma e dei bandi di gara;
b) presenta al MiSE e all’ARERA, entro il mese di giugno di ogni anno, un rapporto sullo stato della ricerca relativo all’anno precedente, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;
c) assicura la diffusione dei risultati finali di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
d) promuove, su indicazione del MiSE. eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.
e) svolge le attivita’ connesse alla stipula dei contratti con i soggetti assegnatari dei finanziamenti;
f) provvede alla liquidazione delle quote di contributo;
g) stipula i contratti con gli esperti incaricati della valutazione dei singoli progetti e ne definisce i compensi sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attivita’ nell’ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico;
h) acquisisce e verifica i progetti, gli stati di avanzamento e i consuntivi;
i) forma e aggiorna annualmente elenchi di esperti organizzati per settore di competenza.
Art. 9
Esperti
1. Il MiSE individua i criteri per la costituzione di liste di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza ed esperienza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico che garantiscano indipendenza di valutazione e giudizio e ne avvia la selezione assicurandone la pubblicita’ con mezzi idonei.
2. La CSEA, forma e aggiorna annualmente elenchi di esperti organizzati per competenza nel cui ambito individuare i valutatori dei singoli progetti.
3. Gli esperti cui affidare le attivita’ di valutazione e verifica sui singoli progetti e/o sui PTR sono selezionati negli elenchi di cui al comma 2 e nominati dal MiSE, singolarmente o per gruppi.
4. Gli esperti svolgono, in piena autonomia, attivita’ di valutazione e verifica sui progetti di ricerca, in base ai criteri definiti negli accordi di programma o nei bandi di gara.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Gli oneri per le attivita’ sulla ricerca del sistema elettrico svolte dalla CSEA e dagli esperti di cui all’art. 9 sono a carico del Fondo di cui all’art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.
2. La CSEA liquida i compensi degli esperti sulla base di quanto indicato dall’art. 8, comma 2, lettere f), g).
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto 8 marzo 2006 e’ abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Con medesima decorrenza e’ altresi’ abrogato il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 giugno 2007 n. 383.
2. La gestione delle attivita’ relative al Piano triennale 2019-2021 e’ disciplinata dal presente decreto. Per le attivita’ riguardanti i precedenti piani triennali, fino al 31 dicembre 2018 valgono le disposizioni di cui al decreto 8 marzo 2006.
3. Gli Accordi di programma relativi al Piano triennale 2015-2017 e le rispettive attivita’ avranno nuovo termine comune al 31 dicembre 2018. Oltre tale data, non potra’ essere autorizzato lo svolgimento di attivita’ relative al suddetto Piano triennale, ne’ potra’ essere autorizzata nessuna ulteriore spesa relativa a finanziamenti gia’ concessi.
4. Gli affidatari di Accordi di programma le cui attivita’ ammesse al finanziamento abbiano termine nel corso del 2018 presentano al MiSE Piani di realizzazione, coerenti con il Piano triennale 2015-2017, contenenti le attivita’ integrative da svolgere entro il 31 dicembre 2018. Per l’ammissione al finanziamento, i Piani sono valutati secondo le procedure prevista dal decreto 8 marzo 2006.
5. Il MiSE, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 4 ai contributi del Fondo e trasmette i relativi provvedimenti alla CSEA e all’ARERA per le attivita’ di erogazione dei contributi e di verifica dei risultati, secondo le modalita’ di cui all’art. 7 del decreto 8 marzo 2006.
6. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e’ pubblicato sul sito del MiSE ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti l’11 maggio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 334