Con riferimento al decreto 37/08, art. 5, gli impianti di protezione da scariche atmosferiche rientrano nell’obbligo di progetto in edifici con volume superiore a 200 mc. Previa quindi la VERIFICA o la valutazione dei rischio di fulminazione del fabbricato.
Considerato che la suddetta “Verifica” viene richiesta dai VVF per le attività produttive soggette al decreto 81, per gli edifici residenziali alcuni Comuni richiedono la Verifica allegata alla pratica edilizia, ed altri NO. Domanda: quando è da ritenersi obbligatorio eseguire tale documento? Quale riferimento normativo o legislativo determina l’obbligo della verifica ?
Adone Gentilin
AI fini del Rischio di tipo 1 “Perdita di vite umane” indicato dalla Norme CEI EN 62305 l’obbligo di valutazione del rischio deriva, per le strutture di tipo civile residenziale non luoghi di lavoro, appunto dall’art. 5 comma “d” del decreto 37/08.
Per i luoghi di lavoro l’obbligo deriva dal comma 1 “e” art. 80 D,Lgs. 81/08 e nello specifico dall’ art. 84 dello stesso: “Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.”