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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00112) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 31) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2017

Art. 57-quater. – (Salvaguardia della produzione di energia da
impianti fotovoltaici ed eolici). – 1. All’articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
“4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica
derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza
superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli,
risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non
rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni
consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita’ dei moduli, si applica, su istanza del medesimo
soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della
tariffa incentivante base per l’energia prodotta dalla data di
decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e
all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis e’
dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata
rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia
dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento
di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell’applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE
accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti
secondo modalita’ proporzionate indicate dallo stesso GSE, la
sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai
requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita’ e sicurezza.
4-quinquies. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario
nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita’ dei
moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita’ civili e penali
del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre
violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento degli
incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia
elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici
gia’ iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali
e’ stato negato l’accesso agli incentivi di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo
autorizzativo in sede di registrazione dell’impianto al registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l’errata
indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all’impianto un vantaggio in relazione alla
sua posizione in graduatoria”».