Un elettricista ha realizzato l’impianto elettrico di una farmacia a Trieste rilasciando la dichiarazione di conformità di “Manutenzione straordinaria” con tanto di nota “rifacimento impianto elettrico”. Per quanto riguarda la messa a terra si è allacciato a quella preesistente.
Lui sostiene che per 2 anni la verifica della messa a terra non è da fare, ma i 2 o 5 anni non si riferiscono alla data della dichiarazione di conformità di “nuovo impianto”?
Rossano Astolfi
Poco conta la descrizione della manutenzione straordinaria da parte dell’impresa installatrice. A maggior ragione nel vostro caso, in cui l’impianto di terra, parte sostanziale della verifica, non è stato oggetto di interventi. Viceversa, in caso di modifiche sostanziali l’art 7 del DPR 462 prevede la verifica straordinaria (anch’essa non altera la periodicità dei controlli):
Art. 7. – Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita’ produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Inoltre si segnala che la periodicità della verifica è biennale per locali medici e ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Negli altri casi la periodicità è quinquennale.