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Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. (17A03379) (GU Serie Generale n.118 del 23-05-2017)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
            per i sistemi di trasporto ad impianti fissi 
                   e il trasporto pubblico locale 

  Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la
Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare
un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine  di
regolamentare,   sia    dal    punto    di    vista    tecnico    che
giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio  delle  funicolari
aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i
componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753 riguardante le nuove norme in materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive
modifiche e integrazioni, recante l'approvazione  delle  prescrizioni
tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni; 
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante  le
norme tecniche per la costruzione  e  l'esercizio  delle  sciovie  in
servizio pubblico; 
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n.  400  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stato   emanato   il
regolamento  generale  recante  norme  per  le  funicolari  aeree   e
terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; 
  Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni
tecniche   speciali   per   le   funivie   monofuni   con   movimento
unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli; 
  Visto il decreto dirigenziale del 9  gennaio  2012  concernente  le
«Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche  Speciali  per
le Funivie, nonche' disposizioni in  materia  di  partecipazione  del
personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche
o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico»; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  16  novembre  2012,  n.  337
concernente   «Disposizioni   e   prescrizioni   tecniche   per    le
infrastrutture  degli  impianti  a  fune  adibiti  al  trasporto   di
persone»; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente
le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e  la  manutenzione
delle funi e dei loro attacchi per gli impianti  a  fune  adibiti  al
trasporto pubblico di persone»; 
  Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al  trasporto
di persone; 
  Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.  210  e  successive
modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE  in
materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo
sistema sanzionatorio; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare   in   forma   organica   le
disposizioni  e  le  prescrizioni  tecniche,  sia  nazionali  che  di
recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli  impianti
a fune adibiti al trasporto di persone; 
  Visto il parere della Commissione  funicolari  aeree  e  terrestri,
istituita con regio decreto n. 177 del 17 gennaio 1926, nell'adunanza
del 23 giugno 2016 espresso con voto n. 4; 
  Vista la notifica alla Commissione europea n.  2016/0343/I  dell'11
luglio 2016, effettuata dal Ministero  dello  sviluppo  economico  ai
sensi della direttiva UE  2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 settembre 2015; 
  Viste le osservazioni della Commissione europea formulate ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 e comunicate
dal Ministero dello sviluppo economico con nota  n.  0298703  del  26
settembre 2016; 
  Vista la nota n. RU7013 del 26 ottobre  2016  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi  di
trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale -  con  la
quale sono state recepite le osservazioni della  Commissione  europea
formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)
2015/1535; 
  Vista la nota n. 0163222 del 2  maggio  2017  del  Ministero  dello
sviluppo economico trasmessa ai fini della regolare conclusione della
procedura; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio
e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico
di persone» riportate nell'allegato tecnico, che del presente decreto
costituisce parte integrante. 
  2. Le disposizioni  riportate  nell'allegato  tecnico  al  presente
decreto costituiscono l'articolazione in forma organica  delle  norme
che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune  per
il trasporto delle persone. 
  3. Resta ferma la possibilita'  di  utilizzare  soluzioni  tecniche
diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione
che venga dimostrata la conformita' ai requisiti  essenziali  di  cui
all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE.

 

                               Art. 2 

  1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, sono sottoposte  a  verifica
al fine  di  accertare  l'eventuale  necessita'  di  aggiornamento  o
revisione.

 

                               Art. 3 

  1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4,  4.3.7,  4.3.8,
4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo  1999,  gli  articoli
4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo  1982  n.  706,
gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1969,  n.
815, l'art.  32  del  decreto  ministeriale  n.  400/98  e  tutte  le
ulteriori norme incompatibili con il presente decreto. 
  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 maggio 2017 

                               Il direttore generale: Di Giambattista

(Allegato )

                                                             Allegato 

                     IMPIANTI AEREI E TERRESTRI 

Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli
      impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone 

              Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme 

    1.1. Ambito. 
    Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle
funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e  alle  slittinovie  in
trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al
punto 1.1 dell'allegato al D.D. 337/2012. 
    1.2. Scopo. 
    Scopo delle presenti disposizioni tecniche e' una  rielaborazione
organica  della   precedente   normativa   relativa   al   personale,
all'esercizio,  alle  verifiche  e  prove  funzionali,   alle   prove
periodiche, alla manutenzione  e  alle  modifiche  tecniche  che  non
costituiscono varianti costruttive. 
    1.3. Definizioni. 

+--------------------------------+----------------------------------+
|                                | Personale addetto alla conduzione|
|                                |dell'impianto a fune preposto, nel|
|                                |luogo a cui e' assegnato, a       |
|                                |sorvegliare l'esercizio, svolgendo|
|Agente (di stazione, di vettura,|le mansioni previste dal          |
|di sorveglianza)                |Regolamento di esercizio.         |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                | Il Capo servizio ha il compito di|
|                                |eseguire e far eseguire tutte le  |
|                                |disposizioni contenute nel        |
|                                |Regolamento d'esercizio e quelle  |
|                                |impartite dal Direttore           |
|                                |dell'esercizio per la sicurezza e |
|Capo servizio                   |la regolarita' dell'esercizio.    |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                | Modalita' di effettuazione       |
|                                |dell'esercizio nella quale il     |
|                                |personale addetto non e'          |
|                                |direttamente presente             |
|                                |sull'impianto, ma lo comanda da   |
|                                |una postazione remota, con il     |
|Comando da remoto               |supporto della telesorveglianza.  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Commissione nominata              |
|                                |dall'Autorita' di sorveglianza ed |
|Commissione per le verifiche e  |incaricata dell'espletamento delle|
|prove funzionali (C.V.P.F)      |verifiche e prove funzionali.     |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Controlli da effettuarsi durante  |
|                                |l'esercizio per verificare il     |
|                                |regolare funzionamento            |
|                                |dell'impianto, con periodicita'   |
| Controlli in esercizio         |giornaliera e mensile.            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                | Controllo eseguito da personale  |
|                                |competente, ma non necessariamente|
|                                |abilitato ai sensi della apposita |
| Controllo a vista              |UNI EN ISO 9712:2012.             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Corsa durante la quale un agente, |
|                                |opportunamente attrezzato, compie |
|                                |il percorso da valle a monte, o   |
| Corsa di prova                 |viceversa, ispezionando la linea. |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |I compiti del Direttore           |
|                                |dell'Esercizio o il Responsabile  |
|                                |dell'Esercizio sono definiti dal  |
|Direttore dell'Esercizio o il   |decreto ministeriale 18 febbraio  |
|Responsabile dell'Esercizio     |2011.                             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Comando manuale che inibisce la   |
|                                |possibilita' di intervento di una |
|Dispositivo di esclusione       |funzione di sorveglianza.         |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Comando manuale che non esclude   |
|                                |completamente una funzione di     |
|Dispositivo di parzializzazione |sorveglianza, ma la degrada.      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Ditta che realizza l'impianto a   |
|                                |fune o componenti specifici di    |
|Ditta costruttrice              |esso.                             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Amministrazione pubblica che      |
|                                |rilascia la concessione o         |
|                                |l'autorizzazione di linee di      |
|                                |pubblico trasporto mediante       |
|Ente concedente                 |impianti a fune.                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Controllo non distruttivo eseguito|
|                                |da personale competente abilitato |
|                                |ai sensi della apposita UNI EN ISO|
|Esame visivo (VT)               |9712:2012.                        |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Funzionamento dell'impianto senza |
|                                |presenziamento da parte di agenti,|
|                                |affidando le funzioni di          |
|                                |regolazione e controllo           |
|                                |dell'impianto a dispositivi       |
|Esercizio automatico            |automatici.                       |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Periodo nel quale l'impianto e'   |
|                                |disponibile per effettuare il     |
|                                |servizio. Durante tale periodo    |
|                                |l'impianto oltre che in servizio  |
|                                |pubblico, puo' anche essere: in   |
|                                |fase di controllo, in servizio    |
|                                |privato, in pausa o in            |
|Esercizio                       |manutenzione ordinaria.           |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Insieme delle operazioni che      |
|                                |permettono, in caso di blocco     |
|                                |dell'impianto, di riportare i     |
|                                |passeggeri in un luogo sicuro,    |
|                                |anche utilizzando mezzi esterni   |
|Evacuazione                     |all'impianto.                     |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Processo che conduce, dal         |
|                                |rilevamento di un previsto evento |
|                                |rischioso, all'emissione di       |
|                                |opportuni provvedimenti,          |
|                                |classificabile, secondo il caso,  |
|                                |come funzione di sicurezza oppure |
|Funzione di sorveglianza        |come funzione di protezione.      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Periodo nel quale l'impianto non  |
|                                |e' predisposto ad effettuare      |
|Fuori esercizio                 |l'esercizio.                      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Il macchinista provvede alla      |
|                                |manovra ad alla sorveglianza      |
|                                |dell'impianto, attenendosi al     |
|                                |Regolamento di esercizio ed alle  |
|                                |istruzioni fornitegli dal Capo    |
|                                |servizio o dal Responsabile       |
|Macchinista                     |dell'esercizio.                   |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |La manutenzione periodica degli   |
|                                |impianti e' l'insieme delle       |
|                                |attivita' atte a ridurre la       |
|                                |probabilita' di guasto, la        |
|                                |degradazione del funzionamento di |
|                                |un impianto e a mantenere in      |
|                                |efficienza ed in buono stato di   |
|                                |conservazione l'impianto ed i suoi|
|                                |componenti. Essa puo' essere      |
|                                |ordinaria, oppure straordinaria   |
|Manutenzione periodica ordinaria|correlata alle revisioni          |
|o straordinaria                 |quinquennali e generali.          |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |La manutenzione straordinaria e'  |
|                                |una manutenzione non programmata  |
|Manutenzione straordinaria non  |nel M.U.M., o conseguente ad      |
|programmata                     |eventi verificatisi sull'impianto.|
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Periodo successivo alla messa a   |
|                                |punto dell'impianto e propedeutico|
|                                |alle verifiche e prove funzionali,|
|                                |in cui e' verificata              |
|Periodo di prova                |l'affidabilita' dell'impianto.    |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Documento che descrive la         |
|                                |pianificazione delle risorse umane|
|                                |e materiali e le attivita'        |
|                                |finalizzate ad attuare            |
|                                |l'evacuazione dei passeggeri su   |
|Piano di evacuazione            |uno o piu' impianti.              |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Piano di Intervento per il        |
|                                |Distacco Artificiale delle        |
|P.I.D.A.V.                      |Valanghe.                         |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Piano di Intervento per la        |
|                                |Sospensione Temporanea            |
|                                |dell'Esercizio in caso di pericolo|
|P.I.S.T.E.                      |di valanghe.                      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Periodo successivo alle verifiche |
|                                |e prove funzionali e precedente   |
|                                |l'apertura al servizio pubblico,  |
|                                |nel quale si provano tutti i tipi |
|                                |di azionamento e le modalita' di  |
|                                |esercizio con il personale da     |
|                                |adibire al servizio pubblico      |
|                                |dell'impianto e con l'eventuale   |
|                                |assistenza delle imprese          |
|                                |fornitrici delle apparecchiature  |
|                                |meccaniche, elettriche ed         |
|Pre-esercizio                   |elettroniche.                     |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Esercitazione periodica necessaria|
|                                |per l'addestramento delle squadre |
|                                |di soccorso e per il controllo dei|
|                                |mezzi e dei materiali previsti nel|
|Prova di evacuazione            |piano di evacuazione.             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Manovra che permette di riportare |
|                                |i veicoli con i loro passeggeri   |
|                                |nelle stazioni, utilizzando delle |
|                                |procedure codificate e dei mezzi  |
|Recupero                        |propri dell'impianto.             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Apparecchio in grado di           |
|                                |visualizzare, memorizzare e       |
|                                |restituire informazioni sul       |
|                                |funzionamento di un impianto      |
|                                |funiviario sia in condizioni di   |
|Registratore di eventi          |normalita' che di anormalita'.    |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Il Responsabile del soccorso      |
|                                |provvede ad attuare le            |
|                                |disposizioni contenute nel piano  |
|Responsabile del soccorso       |di soccorso approvato.            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Servizio effettuato dopo il       |
|                                |tramonto del sole che richieda una|
|Servizio pubblico notturno      |idonea illuminazione artificiale. |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Trasporto di persone e cose al di |
|                                |fuori del servizio pubblico da    |
|                                |svolgersi secondo opportune       |
|                                |disposizioni emanate dal          |
|                                |proprietario o gestore atte a     |
|                                |garantire la sicurezza dei        |
|Servizio privato                |trasportati.                      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Servizio con offerta              |
|                                |indifferenziata, reso alla        |
|                                |collettivita', con un periodo di  |
|                                |apertura al pubblico e con orario |
|                                |prestabilito comunicato           |
|                                |dall'esercente all'ente concedente|
|                                |e con l'emissione di un titolo di |
|Servizio pubblico               |viaggio, ove previsto.            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Il servizio si dice in condizioni |
|                                |normali quando l'impianto si trova|
|                                |correttamente predisposto in tutte|
|                                |le sue parti e in stato di        |
|                                |consenso alla marcia (con tutti i |
|                                |dispositivi di sorveglianza e di  |
|                                |protezione efficienti) e quindi in|
|Servizio in condizioni normali  |condizioni di sicurezza.          |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Particolare modalita' di          |
|                                |evacuazione che utilizza un       |
|                                |azionamento e uno o piu' veicoli  |
|                                |autonomi in grado di raggiungere i|
|                                |veicoli fermi in linea e di       |
|                                |trasferire i viaggiatori in un    |
|Soccorso                        |luogo sicuro.                     |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Modalita' di comando dell'impianto|
|                                |da stazioni diverse dalla motrice,|
|                                |utilizzata al fine di consentire, |
|                                |durante le fasi che precedono     |
|                                |l'apertura e seguono la chiusura  |
|                                |giornaliera del servizio pubblico,|
|                                |il solo trasferimento del         |
|                                |personale da una stazione         |
|                                |all'altra, quando, ad esempio,    |
|                                |durante la pausa notturna         |
|                                |prolungata, la stazione motrice   |
|Telecomando                     |possa restare non presidiata.     |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Modalita' di sorveglianza che     |
|                                |rende disponibili le informazioni |
|                                |sullo stato dell'impianto o di    |
|                                |parti di esso, da un punto di     |
|                                |controllo presenziato, diverso da |
|Telesorveglianza                |quello da sorvegliare.            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Procedure aventi lo scopo di      |
|                                |verificare se un dispositivo, un  |
|                                |circuito, un sistema od altro e'  |
|                                |in grado di svolgere la funzione  |
|Test funzionali                 |prefissata.                       |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Insieme delle attivita' volte a   |
|                                |verificare la possibilita' che    |
|                                |l'impianto possa essere sottoposto|
|                                |alle verifiche e prove funzionali |
|Verifiche e prove interne       |dell'impianto.                    |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Prove volte ad accertare il       |
|                                |persistere della piena            |
|                                |funzionalita' dell'impianto a     |
|                                |seguito di lavori di manutenzione |
|                                |straordinaria o modifiche delle   |
|Verifica straordinaria          |modalita' di esercizio.           |
+--------------------------------+----------------------------------+

                        Capitolo 2 - Personale 

    2.1. Premessa 
    Il presente capitolo raggruppa le  disposizioni  da  adottare  in
merito al personale per  garantire  la  regolarita'  e  la  sicurezza
dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico. 
    Per i diversi tipi di  impianto,  la  consistenza  del  personale
necessario alla loro conduzione e le mansioni ed i  compiti  ad  esso
attribuiti sono definiti nel Regolamento di esercizio. 
    2.2. Personale addetto all'esercizio 
    Sono preposti all'esercizio degli impianti di cui al  punto  1.1,
l'esercente,  il   Direttore   dell'esercizio   o   il   Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) ed  il  personale
dell'impianto i cui requisiti e le  modalita'  di  abilitazione  sono
disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 e dal  decreto
ministeriale 288/2014. 
    Il personale operativo addetto a svolgere funzioni  di  sicurezza
nella conduzione  degli  impianti  a  fune  durante  il  servizio  e'
generalmente costituito da: 
      il Capo servizio; 
    il macchinista; 
    gli agenti di vettura e di stazione (di rinvio o di transito); 
    gli agenti di sorveglianza (per gli  impianti  con  controllo  da
remoto). 
    Per gli impianti dotati di telesorveglianza delle  stazioni,  non
e'  richiesta  la  presenza  di  personale  presso   l'impianto.   Il
Regolamento di esercizio dispone le relative modalita'  di  esercizio
di tali impianti. 
    Per gli impianti di categoria D, di cui al  decreto  ministeriale
18 febbraio 2011, l'eventuale necessita' di macchinisti ed agenti  e'
indicata nel Regolamento di esercizio. 
    2.3. Numero di addetti per tipologia di impianto 
    Nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto e'  definita  la
consistenza minima del personale presente sull'impianto per garantire
lo  svolgimento  dell'esercizio  in   sicurezza;   variazioni   della
consistenza minima possono essere previste per eventuali occasioni di
servizio ridotto o particolare. 
    Inoltre, al fine di assicurare la regolarita' dell'esercizio, per
tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo  o  malattia,
oltre al numero di persone di cui  sopra  deve  essere  previsto  del
personale sostituto. 
    Per  impianti  con  stazioni  adiacenti   (ad   esempio   sciovie
parallele)  puo'  essere  ammessa  la  sorveglianza  di  entrambe  le
stazioni da parte di  un  unico  agente  o  macchinista.  Particolari
prescrizioni di esercizio dovranno essere inserite nel Regolamento di
esercizio. 
    2.4. Mansioni e obblighi del personale dell'impianto 
    Durante l'esercizio, il funzionamento dell'impianto  deve  essere
seguito dal personale addetto, che verifica  e  cura  che  tutti  gli
apparati dell'impianto siano efficienti. In  particolare  durante  il
servizio pubblico, il macchinista e gli agenti si comportano in  modo
da  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  stesso  e   informano
tempestivamente il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio  di
qualsiasi anormalita' riscontrata;  questo  ultimo  informa,  se  del
caso,  il  Direttore  dell'esercizio  (o  l'Assistente   Tecnico   se
previsto),  per  ottenere  le  necessarie  istruzioni  onde  adottare
tempestivamente i  provvedimenti  atti  ad  eliminare  i  difetti  di
funzionamento. 
    In caso di incidente, il personale in servizio  sull'impianto  e'
tenuto a prestare soccorso ed a porre in  essere  ogni  provvedimento
opportuno  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  per   limitare   le
conseguenze dei danni occorsi e per  impedirne  altri.  Il  personale
altresi' si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze  non
espressamente previste  dalle  norme  di  esercizio,  ai  fini  della
sicurezza e della regolarita'. 
    2.4.1. Obblighi dell'esercente 
    Per quanto non contenuto all'art. 6 del decreto  dirigenziale  18
febbraio 2011, l'esercente e' tenuto a: 
    a) provvedere  alla  nomina  del  Direttore  o  del  Responsabile
dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto),  ovvero  alla
sua sostituzione secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale  18
febbraio 2011; 
    b) provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire
la sicurezza e la regolarita'  dell'esercizio,  almeno  nella  misura
minima stabilita nel Regolamento d'esercizio di ciascun impianto; 
    c) comunicare all'Autorita' di sorveglianza, prima  dell'apertura
dell'impianto,  l'organico  del  personale   di   ciascun   impianto,
comprendente l'elenco dei nominativi, firmato  dal  Direttore  o  dal
Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e
dal Capo servizio, le qualifiche e gli estremi  dell'abilitazione  di
ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo
di esercizio deve essere comunicata alla predetta  Autorita'  con  le
modalita' di cui sopra entro il termine di 10 giorni; 
    d) rispettare le disposizioni riguardanti il personale  contenute
in norme di legge e nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto,
nonche' a quelle  impartite  dall'Autorita'  di  sorveglianza  o  dal
Direttore  o  dal  Responsabile  dell'esercizio  (o   dall'Assistente
Tecnico se previsto); 
    e) provvedere  alla  disponibilita'  dei  materiali  soggetti  ad
usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del  Capo  servizio  o
del Direttore o del Responsabile  dell'esercizio  (o  dell'Assistente
Tecnico se previsto), assicurando, se prescritto dalle norme tecniche
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune,  la
disponibilita'  di  idonei  locali  sia  per  la  conservazione   dei
materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni
di manutenzione ordinaria; 
    f) dar corso ai lavori di manutenzione e di  revisione  richiesti
dall'Autorita' di sorveglianza o dal  Direttore  o  dal  Responsabile
dell'esercizio  (o  dall'Assistente  Tecnico  se  previsto)  per   la
sicurezza e regolarita' dell'esercizio; 
    g)   ove   necessario,   stipulare   apposite   convenzioni   con
organizzazioni pubbliche o private in grado di  fornire  durevolmente
ed a titolo obbligatorio  mezzi  e  personale  idoneo  ed  in  numero
sufficiente  per  un'eventuale  evacuazione  dei  passeggeri  e   per
l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione; 
    h) sospendere l'esercizio qualora all'impianto non dovesse essere
preposto alcun Direttore o Responsabile dell'esercizio (o  Assistente
Tecnico se previsto) (ad esempio a seguito di  dimissioni  e  mancata
sostituzione),  dandone  immediata  comunicazione  all'Autorita'   di
sorveglianza; 
    i) sottoscrivere una polizza assicurativa per la  responsabilita'
civile. 
    2.4.2. Compiti del Direttore dell'esercizio 
    Il compiti del Direttore dell'esercizio sono definiti dal decreto
dirigenziale 18 febbraio 2011. 
    2.4.3. Compiti del Responsabile dell'esercizio 
    I compiti  del  Responsabile  dell'esercizio  sono  definiti  dal
decreto dirigenziale 18 febbraio 2011. 
    2.4.4. Compiti dell'Assistente tecnico 
    I compiti  dell'Assistente  tecnico  sono  definiti  dal  decreto
dirigenziale 18 febbraio 2011. 
    2.4.5. Compiti del Capo servizio 
    Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far  eseguire  tutte
le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  d'esercizio  e  quelle
impartite  dal  Direttore  dell'esercizio  per  la  sicurezza  e   la
regolarita'  dell'esercizio.  Egli  interviene  inoltre,  di  propria
iniziativa,  in  caso  di  situazioni  non  previste,  integrando  le
disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o
a ripristinare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio. 
    In particolare il Capo servizio: 
    a) effettua i controlli periodici mensili  di  sua  competenza  e
verifica l'effettuazione di quelli di competenza  del  macchinista  e
degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7; 
    b) durante  il  servizio  deve  trovarsi  sempre  in  prossimita'
dell'impianto o degli impianti dei quali e'  responsabile  ed  essere
reperibile in ogni momento mediante mezzi di  comunicazione  e  poter
raggiungere l'impianto entro un tempo massimo di 30 minuti; 
    c) esercita il controllo sull'impianto e sul regolare flusso  dei
viaggiatori; 
    d)  vigila  sull'attivita'  e  sul  corretto  comportamento   del
personale, anche  nei  confronti  dei  viaggiatori,  relazionando  al
Direttore dell'esercizio eventuali inadempienze; 
    e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi; 
    f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di
evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni  delle
ditte costruttrici  e  del  Direttore  dell'esercizio,  compilando  o
sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione; 
    g) provvede all'effettuazione dei controlli mensili in esercizio,
compilando i relativi verbali e controllando la regolare  tenuta  del
Registro giornale; 
    h) provvede affinche' sia assicurata la pronta disponibilita' del
personale e dei mezzi necessari per  le  operazioni  di  evacuazione,
compresa la percorribilita' dell'eventuale  sentiero  di  soccorso  o
della   passerella,   ed   effettua   periodicamente   le    relative
esercitazioni con le squadre all'uopo previste; 
    i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto  3.14,
alle operazioni di evacuazione; 
    j) da' immediata  comunicazione  all'esercente  ed  al  Direttore
dell'esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che
possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio; 
    k)  segnala  tempestivamente  al   Direttore   dell'esercizio   e
all'esercente eventuali guasti, difetti o  anomalie  degli  impianti,
allo scopo di ricevere le relative istruzioni; 
    l) provvede affinche' venga osservato l'orario di servizio; 
    m) risponde della buona conservazione dei materiali  soggetti  ad
usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto; 
    n) comunica al Direttore dell'esercizio ed all'esercente l'elenco
dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari
per l'esercizio e la manutenzione; 
    o) prende tutte le  iniziative  atte  a  garantire  la  sicurezza
dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche  avverse  o  eventi
particolari; 
    p)  nel  caso  di  eventi  e  condizioni  atmosferiche  tali   da
pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la
sicurezza del trasporto,  sospende  il  servizio,  dandone  immediata
comunicazione all'esercente e al Direttore dell'esercizio  ed  annota
sul Registro giornale l'evento o l'anomalia e la causa  eventualmente
accertata. Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o
di P.I.D.A.V., pone in  atto  quanto  in  essi  previsto,  a  seguito
dell'indicazione di chiusura ricevuta da parte del  responsabile  dei
piani stessi; 
    q) stabilisce i compiti del personale dell'impianto,  nei  limiti
della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i  turni  e
la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entita' del traffico; 
    r)  accerta  la  disponibilita'  del  personale   necessario   in
conformita' al Regolamento  di  esercizio  e  alle  disposizioni  del
Direttore dell'esercizio; 
    s)  e'  responsabile  dei  dispositivi  di  parzializzazione   ed
esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che  tutte  le
eventuali   parzializzazioni   ed   esclusioni   operate,   da    lui
espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale; 
    t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo  giudizio
possano pregiudicare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio; 
    u)   propone,   per   l'abilitazione   a   cura   del   Direttore
dell'esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il  possesso
delle competenze  necessarie  all'espletamento  delle  mansioni  loro
affidate; 
    v) cura la  manutenzione  e  la  dislocazione  della  segnaletica
relativa all'esercizio in stazione  ed  in  linea,  dell'attrezzatura
antincendio e di pronto soccorso; 
    w) assiste  il  Direttore  dell'esercizio  nell'addestramento  ed
aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche. 
    2.4.6. Compiti del macchinista 
    Il  macchinista  provvede  alla  manovra  ad  alla   sorveglianza
dell'impianto,  attenendosi  al  Regolamento  di  esercizio  ed  alle
istruzioni  fornitegli  dal  Capo   servizio   o   dal   Responsabile
dell'esercizio. 
    In particolare: 
    a) verifica, eventualmente coadiuvato dagli agenti,  il  regolare
stato  di  efficienza  dell'intero   impianto   (apparecchiature   di
sicurezza, stazioni non motrici e linea comprese)  e  quindi  manovra
l'impianto; 
    b) durante il servizio resta nei pressi  del  posto  di  manovra,
sempre  pronto  ad  intervenire   e   a   sorvegliare   il   corretto
funzionamento della stazione motrice; 
    c) esegue, con l'aiuto degli agenti, i  prescritti  controlli  in
esercizio  giornalieri  di  sua  competenza,  curandone  la  regolare
annotazione nel Registro giornale; 
    d) arresta  l'impianto  e  da'  immediatamente  notizia  al  Capo
servizio o  al  Responsabile  dell'esercizio  in  caso  di  guasti  o
anomalie  rilevati  durante  il  suo  funzionamento,  attendendo   le
relative  istruzioni  o,  in  caso  di  urgenza,  provvede   di   sua
iniziativa; in seguito, annota sul Registro giornale quanto  accaduto
ed i provvedimenti adottati; 
    e)  collabora  con  il  Capo  servizio  o  con  il   Responsabile
dell'esercizio a tutte le operazioni di  carattere  tecnico,  secondo
gli  ordini  da  quest'ultimo  impartiti,  compresi  il  recupero   o
l'evacuazione dei viaggiatori; 
    f) si accerta che nessun viaggiatore sia presenti sui veicoli  al
termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il  funzionamento
dell'impianto; 
    g) verifica, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto,  che
detta manovra possa essere attuata senza  alcun  danno  a  persone  e
cose, attendendo comunque il consenso degli altri agenti di  stazione
e/o di vettura; 
    h) eventualmente coadiuvato dagli agenti, impedisce agli estranei
l'accesso alla zona  dei  macchinari  e  alle  zone  interessate  dal
traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli,  ed  interviene
nel caso  in  cui  si  avveda  di  un  irregolare  comportamento  dei
viaggiatori; 
    i) preclude il trasporto di persone o cose  che  a  suo  giudizio
possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio; 
    j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto  ed
appone gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di
sua competenza da parte di estranei; 
    k)  collabora  alle  operazioni  di  evacuazione  secondo  quanto
previsto dal piano di evacuazione; 
    l)  svolge  le  ulteriori  mansioni   specifiche   previste   dal
Regolamento di esercizio. 
    2.4.7. Compiti dell'agente 
    L'agente provvede alla sorveglianza della parte di impianto a lui
assegnata e all'assistenza ai viaggiatori. 
    In particolare: 
    a) effettua i controlli periodici di sua competenza; 
    b) rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal Capo
servizio o dal Responsabile dell'esercizio durante il servizio; 
    c)  collabora  con  il  Capo  servizio  o  con  il   Responsabile
dell'esercizio e  con  il  macchinista  in  tutte  le  operazioni  di
carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi  il
recupero o l'evacuazione dei viaggiatori; 
    d) arresta l'impianto in caso di pericolo; 
    e) cura la manutenzione delle aree di imbarco e di sbarco; 
    f) sorveglia le operazioni di imbarco e di sbarco  ed  assiste  i
passeggeri, su loro richiesta oppure a  propria  discrezione,  se  ne
ricorre la necessita'; 
    g) preclude il trasporto di persone o cose  che  a  suo  giudizio
possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio; 
    h) impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei  macchinari  e
alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori  o  dal  movimento
dei veicoli ed interviene nel caso in cui si avveda di un  irregolare
comportamento dei viaggiatori; 
    i)  sorveglia  il  buon  funzionamento  della  stazione   a   lui
assegnata; 
    j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto  ed
apporre gli appositi cartelli per interdire l'accesso  alla  stazione
di sua competenza da parte di estranei; 
    k)  collabora  alle  operazioni  di  evacuazione  secondo  quanto
previsto dal piano di evacuazione; 
    l)  svolge  le  ulteriori  mansioni   specifiche   previste   dal
Regolamento di esercizio. 
    L'agente alla stazione di sbarco di sciovia, oltre  alle  lettere
dalla a) alla l): 
    m) controlla che il comportamento dei dispositivi di  traino  sia
regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel
caso in cui i dispositivi di traino siano  collegati  permanentemente
alla fune e muniti di  recuperatori,  pone  attenzione  affinche'  il
riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza  dare  luogo
ad  impigliamenti.  Qualora  si  tratta  di  dispositivi  ad  attacco
temporaneo, deve invece  assicurarsi  che  i  dispositivi  stessi  si
distacchino dalla fune con regolarita' e tempestivita'; 
    n) controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto
in caso di mancato sgancio degli sciatori nonche' di quelli  previsto
per il mancato recupero della funicella dei traini. 
    L'agente alla stazione di imbarco di sciovia, oltre alle  lettera
dalla a) alla l): 
    o) cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul  posto
indicato e che l'accesso degli stessi al punto  di  partenza  avvenga
lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in modo  che  si
susseguano sulla pista nel numero corrispondente  alla  capacita'  di
ciascun traino; 
    p)  si  tiene  pronto  ad  agevolare  l'operazione  di   attacco,
eventualmente accompagnando per il tratto  iniziale  lo  sciatore  in
partenza. 
    L'agente di vettura, oltre alle lettere dalla a) alla l): 
    q) agevola la salita e la discesa dei  viaggiatori,  controllando
che gli stessi attendano sulla banchina di imbarco  e  che  l'accesso
alla vettura avvenga in modo regolato e  ordinato,  in  modo  che  si
susseguano all'ingresso  nel  numero  corrispondente  alla  capacita'
della vettura e che abbandonino la  vettura,  liberando  la  zona  di
sbarco e seguendo itinerari prestabiliti; 
    r) controlla che  la  vettura  abbia  un  comportamento  regolare
nell'entrata/uscita  in  stazione,  osservando   in   particolare   i
rallentamenti nelle zone di dazio; 
    s) provvede alla sorveglianza delle apparecchiature di vettura; 
    t) rende inaccessibili  la  stazione  e  la  vettura  al  termine
dell'orario di servizio, chiudendo le porte della vettura e del piano
di imbarco; 
    u) osserva,  in  caso  di  avverse  condizioni  atmosferiche,  il
regolare transito della vettura lungo la  linea,  all'incrocio  delle
vetture ed in corrispondenza dei sostegni, le oscillazioni delle funi
e la fase di avvicinamento alla stazione, in modo da poter  avvertire
immediatamente  il  macchinista  di   ogni   anomalia   eventualmente
riscontrata. 

                 Capitolo 3 - Modalita' di esercizio 

    3.1. Premessa 
    Il presente capitolo  raggruppa  le  modalita'  di  esercizio  in
servizio pubblico, disciplinando i casi particolari. 
    3.2. Orari nel servizio pubblico 
    Il  servizio  pubblico  si  svolge  secondo  l'orario  comunicato
dall'esercente all'ente concedente. 
    3.3. Servizio in condizioni normali 
    Il servizio  pubblico  dell'impianto  in  condizioni  normali  si
effettua utilizzando gli azionamenti principale o di riserva,  quando
l'impianto si trova correttamente predisposto in tutte le sue parti e
in  stato  di  consenso  alla  marcia  e  le  condizioni   ambientali
(meteorologiche e di visibilita') non richiedono  alcuna  precauzione
particolare. Il funzionamento dell'impianto con  i  dispositivi  o  i
circuiti di sicurezza esclusi e' di norma vietato,  ad  eccezione  di
quanto contemplato ai punti successivi. 
    3.4. Servizio in condizioni limitate 
    Quando non siano soddisfatti i requisiti per il servizio pubblico
in condizioni normali, la prosecuzione  del  servizio  e'  consentita
soltanto nel caso in cui sia garantita l'incolumita' dei  passeggeri,
del  personale  e  dei  terzi  e  comunque  solamente  per  il  tempo
strettamente  necessario  a  riparare  i  dispositivi   degradati   o
compromessi o per installare i ricambi. 
    Le modalita' di esclusione dei dispositivi di sorveglianza  e  le
misure di compensazione che devono  essere  adottate,  da  parte  del
personale, nel caso di difetti segnalati o di guasto dei  dispositivi
suddetti, sono previste in  progetto  e  nel  M.U.M.  E'  ammessa  la
prosecuzione del servizio con esclusione parziale  (parzializzazione)
di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le modalita' e nei casi
espressamente previsti nel Regolamento di esercizio dell'impianto. 
    3.5. Servizio in condizioni eccezionali 
    Limitatamente al tempo necessario  per  risolvere  situazioni  di
emergenza, di ordine  pubblico,  di  necessita'  di  svuotamento  dei
comprensori, di trasporto intervallivo o di incendio nei pressi della
linea o situazioni similari e' ammessa la modifica  temporanea  della
velocita' di  penalizzazione,  conseguente  alle  esclusioni  o  alle
parzializzazioni dei dispositivi di sorveglianza. 
    A tal fine il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio,  in
accordo con il Direttore dell'esercizio (o  l'Assistente  Tecnico  se
previsto), individua le misure di compensazione ritenute opportune. 
    3.6. Funzionamento con azionamenti di riserva, di recupero  e  di
soccorso delle funivie e delle funicolari 
    Salvo  quanto  non  disciplinato   dall'art.   18   del   decreto
ministeriale 400/98, nel caso di guasto tale da impedire  la  ripresa
della marcia dell'impianto con l'azionamento principale e se esso non
e' rapidamente riparabile, il servizio prosegue con l'azionamento  di
riserva, ove disponibile. 
    Se il guasto impedisce  anche  la  marcia  con  l'azionamento  di
riserva, oppure se l'impianto non ne  e'  dotato,  il  Capo  servizio
dispone  invece  il  recupero  dei  viaggiatori  in  linea   mediante
l'azionamento relativo. 
    Infine, quando, per guasto non riparabile in tempi  brevi  o  per
altre cause di forza maggiore, si  preveda  che  l'impianto  rimarra'
fermo a lungo, il Capo servizio dispone  rapidamente  l'inizio  delle
operazioni di evacuazione dei viaggiatori. 
    3.7. Sospensione dell'esercizio per manutenzione 
    Ai periodi di esercizio sono alternati periodi  di  manutenzione,
ed in particolare nel caso di esercizio  continuativo,  i  lavori  di
manutenzione,  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni   specifiche
contenute nel manuale di uso e manutenzione (M.U.M.),  devono  essere
pianificati, eventualmente  prevedendo  dei  periodi  di  sospensione
dell'esercizio. 
    Devono inoltre essere effettuati periodicamente i controlli e  le
ispezioni di cui ai paragrafi 6.3 e  6.4,  onde  accertare  il  buono
stato di conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto. 
    3.8. Adempimenti specifici per le sciovie e le seggiovie 
    3.8.1. Modalita' per le sciovie 
    Per le sciovie deve provvedersi: 
    alla buona conservazione della pista di  risalita,  sia  nel  suo
profilo  rispetto  alla  configurazione  della  fune,  sia  in  senso
trasversale alla linea, in modo da  garantire  comunque  il  rispetto
della sagoma libera prescritta; 
    alla scelta della velocita', sugli impianti dotati di azionamento
a velocita' di regime variabile, in  relazione  al  sussistere  delle
condizioni di buono stato della neve sia nell'area di  partenza,  sia
lungo la pista di risalita, sia allo sbarco; 
    al   mantenimento   dello   spessore   prescritto   a    progetto
dell'innevamento su eventuali ponti lungo la  pista  di  risalita  ed
all'efficienza dei cigli a scarpa in corrispondenza dei sostegni; 
    alla rimozione di eventuali tratti ghiacciati  e  al  riporto  di
neve fresca, onde evitare comunque  che  la  pista  di  risalita  sia
ghiacciata. 
    Qualora i predetti provvedimenti siano insufficienti  a  tutelare
la sicurezza dei viaggiatori, il servizio deve essere sospeso. 
    3.8.2. Modalita' per le seggiovie 
    Il personale deve curare che le piste di accesso e di deflusso  e
le relative banchine di imbarco/sbarco siano in  ordine  e  prive  di
ostacoli o discontinuita'. 
    Sulle banchine innevate di imbarco/sbarco deve  essere  mantenuta
la distanza di progetto tra il pavimento dell'area di imbarco e/o  di
sbarco e  la  superficie  di  seduta  dei  veicoli;  in  particolare,
l'altezza della neve nelle stazioni deve  essere  mantenuta  tale  da
consentire il passaggio di una seggiola  con  la  barra  di  chiusura
abbassata, a meno che idonee misure alternative non lo impediscano. 
    Nelle seggiovie adibite al trasporto promiscuo, i  pedoni  e  gli
sciatori devono prendere posto su veicoli distinti. Il  trasporto  di
sciatori, con e senza sci ai piedi,  sulla  medesima  seggiola,  deve
essere  previsto  dal  Regolamento  di  esercizio.  A  tal  fine,  la
regolazione del flusso dei pedoni, sia in entrata che in uscita, deve
avvenire con piste distinte da quelle degli sciatori  e  deve  essere
realizzata  mediante  cancelli  di  accesso  e  piste   completamente
separate e ben individuabili da ciascuna categoria di viaggiatori. La
salita e la discesa dei pedoni  e  degli  sciatori  senza  sci  dalle
seggiole  deve  avvenire  quando  la   velocita'   del   veicolo   e'
stabilizzata ad un valore  non  superiore  a  quello  ammesso  per  i
pedoni. Tale valore puo' essere  ottenuto  anche  con  una  riduzione
temporanea della velocita'; in tal caso, l'arrivo del veicolo  carico
di  pedoni  nella  stazione  opposta  deve   provocare   l'automatica
riduzione di velocita' ovvero un apposito segnale acustico,  generato
automaticamente,    deve    segnalare    all'agente    di    stazione
l'approssimarsi del veicolo carico,  affinche'  il  personale  riduca
opportunamente la velocita'. 
    Gli  impianti  esistenti  devono  adeguare   le   apparecchiature
elettriche a quanto sopra riportato in occasione della prima scadenza
di revisione generale utile. 
    Nel caso di seggiovie equipaggiate  con  pedana  mobile  atta  ad
agevolare l'imbarco degli sciatori  e  quando  la  pedana  stessa  e'
inattiva, l'impianto puo' comunque  esser  mantenuto  disponibile  al
servizio, previa sistemazione del piano di imbarco con idoneo  strato
di neve e, qualora prescritto dalla normativa  tecnica  specifica,  a
seguito di congrua riduzione della velocita'. 
    L'accesso dei pedoni alla banchina di imbarco e' ammesso soltanto
a pedana ferma. 
    Nel caso di seggiole carenate ed in condizioni di vento, comunque
non tali da dover adottare le cautele di cui al successivo punto 3.9,
ma che lascino presagire  la  possibilita'  di  raffiche  improvvise,
devono essere  adottate  disposizioni  di  esercizio  affinche'  ogni
seggiola  sia  occupata  da  almeno  due  passeggeri,   si   occupino
preferibilmente i sedili centrali e sia  indicato  ai  passeggeri  di
viaggiare con cupola chiusa. 
    Nel caso di seggiovie a collegamento temporaneo che effettuino il
trasporto in discesa di soli  pedoni,  e'  possibile,  in  situazioni
occasionali, trasportare in discesa anche sciatori con sci ai  piedi,
riducendo opportunamente la capacita'  della  seggiola  ed  innevando
opportunamente la banchina di sbarco. 
    Nel caso in cui il cancelletto automatico di accesso all'impianto
non sia efficiente, il servizio puo' proseguire mediante  regolazione
degli accessi da parte di un  agente  ed  eventuale  riduzione  della
velocita';  in  tali  condizioni   non   e'   comunque   ammesso   il
funzionamento della pedana mobile di imbarco, se presente. 
    3.8.3. Trasporto dei bambini sulle seggiovie 
    Il trasporto sulle  seggiovie  di  bambini  non  accompagnati  e'
consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non  inferiore  a
1,25 m, ad eccezione dei bambini di altezza inferiore a  1,25  m  che
dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di eta'. 
    I responsabili e le  persone  alle  quali  i  responsabili  hanno
affidato, anche  informalmente,  i  bambini,  devono  preliminarmente
valutarne l'attitudine ad utilizzare una seggiovia,  organizzarsi  di
conseguenza  ed  informarli  sulle   regole   di   utilizzo   e   sul
comportamento da tenere sulla seggiovia, anche in caso di arresto. 
    Nel caso di gruppi organizzati, i responsabili e le persone  alle
quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i  bambini,
devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori  tra  le  persone
presenti all'imbarco, e  assicurarsi  che  accettino  il  ruolo  loro
affidato. 
    Gli accompagnatori possono essere: 
    i responsabili (parenti o congiunti); 
    le persone  alle  quali  i  responsabili  hanno  affidato,  anche
informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci,  guide  alpine,
amici); 
    coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di  accompagnare
i bambini. 
    Gli accompagnatori devono essere in grado di  aiutare  i  bambini
con  i  quali  viaggiano,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la
movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco. 
    In caso di imbarco di bambini gli agenti di stazione devono: 
    verificare la presenza dell'accompagnatore sulla seggiola; 
    sorvegliare le operazioni di imbarco sino all'abbassamento  della
barra di chiusura e allo sbarco all'innalzamento della stessa. 
    3.9. Sospensione del servizio per vento e per altre cause 
    Il Capo servizio o  il  Responsabile  dell'esercizio  dispone  la
sospensione del servizio ogni qualvolta  le  condizioni  atmosferiche
siano  tali  da  pregiudicare  la   sicurezza   dei   viaggiatori   o
dell'impianto. 
    In caso di vento che possa provocare pericolose oscillazioni  dei
veicoli e/o delle funi, il servizio deve  essere  sospeso  dopo  aver
portato in stazione tutti i viaggiatori che si trovano in linea,  con
velocita' opportunamente ridotta e adottando tutte le precauzioni del
caso. 
    Al raggiungimento della prima soglia di velocita' del vento,  che
provoca un  allarme  sonoro,  il  Capo  servizio  o  il  Responsabile
dell'esercizio deve aumentare la sua  attenzione  sulle  oscillazioni
dei veicoli. 
    Per le funivie, la seconda soglia di velocita' massima del vento,
oltre la quale il servizio deve essere comunque sospeso, e'  indicata
nel progetto e riportata nel Regolamento di esercizio. A tale  valore
di velocita' del vento, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico  se  previsto)  sceglie  se  l'impianto  deve
essere rallentato opportunamente in  modo  automatico  ad  un  valore
comunque inferiore al 70% della velocita' nominale  o  arrestato;  in
ogni caso la linea deve essere  scaricata.  In  caso  di  diminuzione
dell'intensita' del vento, al di sotto della soglia, il Capo servizio
o il Responsabile  dell'esercizio  puo'  decidere  di  riprendere  il
normale servizio, riportando l'impianto alla velocita' nominale. 
    Se invece l'azione del vento  e'  tale  da  rendere  difficoltosa
anche  l'ultimazione  della  corsa  di  svuotamento  della  linea   a
velocita' ridotta, l'impianto  deve  essere  arrestato,  avvisando  i
viaggiatori con i mezzi a disposizione circa le ragioni dell'arresto,
tranquillizzandoli ed eventualmente provvedendo all'evacuazione degli
stessi se si ritenga improbabile la diminuzione  dell'intensita'  del
vento. 
    3.10. Presidio delle stazioni e dei veicoli 
    Fatto salvo quanto previsto al punto 3.22, durante il servizio le
stazioni e, nelle sciovie, i punti di attacco  e  di  distacco  degli
sciatori, devono  essere  permanentemente  presidiati  dal  personale
addetto, e deve inoltre essere efficiente un sistema di comunicazione
interno fra le stazioni stesse ed i veicoli, qualora  presidiati.  Il
Regolamento di esercizio deve  contenere  le  particolari  condizioni
operative per le fasi di predisposizione o di chiusura  del  servizio
durante le quali, secondo apposite procedure, e'  consentito  che  le
stazioni non siano  presidiate,  per  evitare  che  i  passeggeri  si
imbarchino in tali fasi senza la sorveglianza del personale. 
    Per le funivie bifune con movimento a va e vieni o a va o vieni e
per le funicolari, quando le apparecchiature elettriche dell'impianto
lo consentano, e' ammesso il  servizio  con  comando  dalle  vetture,
secondo  le  particolari  modalita'  indicate  nel   Regolamento   di
esercizio: in tal caso, la stazione motrice deve  essere  presidiata.
In caso di arresto  durante  la  corsa,  il  macchinista  o  il  Capo
servizio devono poter intervenire rapidamente per assumere,  in  caso
di necessita', il comando dell'impianto. 
    Per le cabine delle funivie con capacita' fino  a  35  persone  e
delle funicolari esistenti, a prescindere  dalla  capienza,  se  sono
rispettate le condizioni di cui  al  punto  3.22,  non  e'  richiesto
l'agente di  vettura.  Capacita'  superiori  possono  essere  ammesse
subordinatamente a specifiche condizioni costruttive e di  esercizio,
derivanti da una specifica analisi di rischio. 
    Per gli impianti realizzati prima dell'entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni che gia' sono  eserciti  senza  presidio  delle
vetture, e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio. 
    Nuove  richieste  potranno  essere  accettate  solo  se   vengono
rispettate le condizioni che seguono: 
    a) il sistema di controllo  di  dazio  sia  realizzato  a  doppio
canale, sia previsto il rallentamento automatico della  velocita'  in
ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e  sia
presente la protezione di uomo morto su funivie  dotate  di  impianti
elettrici non certificati; 
    b) gli agenti  dell'impianto  possano  facilmente  e  rapidamente
raggiungere i veicoli ed  entrarvi  in  qualunque  progressiva  della
linea si trovino, senza alcun intervento dei passeggeri; 
    c) esista un impianto  sonoro  che  permetta  al  macchinista  di
comunicare con gli occupanti delle vetture, a  qualunque  progressiva
esse si  trovino,  e  inoltre,  sulle  vetture,  esista  un  impianto
citofonico bidirezionale che permetta di parlare con le postazioni di
comando; le comunicazioni tra i veicoli ed almeno una delle stazioni,
sempre presidiate, debbano essere  possibili  anche  in  presenza  di
accavallamento delle funi di manovra sulle portanti; 
    d) non vi sia presente in  cabina,  o  sia  inibito,  il  comando
manuale di intervento del freno sulla fune portante o sulle rotaie. 
    Per le funivie con movimento a va e vieni o a va o vieni, oltre a
quanto indicato alle lettere da a) a  d)  sono  previse  le  seguenti
ulteriori richieste: 
    e) se sono presenti sostegni di linea, velocita' massima  durante
la corsa pari a 7 m/s per le funivie a portante singola e 8  m/s  per
le funivie a doppia  portante;  velocita'  superiori  possono  essere
ammesse subordinatamente  a  specifiche  condizioni  costruttive  (ad
esempio intervia, distanze di sicurezza,  raggi  di  curvatura  delle
scarpe e libere  oscillazioni)  e  di  esercizio,  derivanti  da  una
specifica analisi di rischio; 
    f) siano installati  dispositivi  che  informino  il  macchinista
dello stato di vento in linea in corrispondenza dei sostegni; 
    g) la vettura sia chiusa e costruita in modo  che  i  viaggiatori
non possano uscire senza un intervento dall'esterno; 
    h) qualora si effettui  il  servizio  notturno,  la  linea  ed  i
veicoli devono  risultare  efficacemente  illuminati  in  maniera  da
risultare chiaramente visibili da una almeno delle stazioni. 
    Per le funicolari oltre a quanto indicato alle lettere da a) a d)
sono previse le seguenti ulteriori richieste: 
    i) la vettura sia  dotata  di  porte  di  emergenza,  sbloccabili
dall'interno, in modo che  i  viaggiatori  possano  uscire  senza  un
intervento dall'esterno, lo sblocco della  porta  comporta  l'arresto
dell'impianto; 
    j) sia installato un adeguato sistema di  telesorveglianza  della
linea, delle aree di imbarco e sbarco ed anche dell'interno dei  vani
passeggeri, con video installato nella postazione di comando; 
    k) i veicoli devono essere dotati di  dispositivi  che  arrestino
automaticamente l'impianto in caso di  urto  contro  un  ostacolo  in
linea. 
    3.11. Chiusura degli accessi alle stazioni 
    Quando  l'impianto   e'   chiuso   al   pubblico,   deve   essere
adeguatamente impedita l'accessibilita'  alle  stazioni,  tramite  le
entrate e le uscite normalmente utilizzate dal pubblico stesso. A tal
fine dovranno inoltre essere apposti, in punti ben visibili, cartelli
segnaletici unificati. 
    3.12.  Ripresa   del   servizio   giornaliera   o   dopo   eventi
meteorologici 
    Giornalmente prima di iniziare il  servizio  e  ogniqualvolta  il
servizio venga ripreso a seguito di sospensione provocata da  avverse
condizioni atmosferiche, sono effettuati i controlli di cui al  punto
6.4.1  e  quant'altro   il   Capo   servizio   o   del   Responsabile
dell'esercizio  ritenga  necessario  adottare   onde   accertare   il
mantenimento delle condizioni di sicurezza. 
    3.13.  Prevenzione  contro   i   rischi   derivanti   da   eventi
meteorologici 
    Per  la  prevenzione  contro  i  rischi   derivanti   da   eventi
meteorologici  tali  da  pregiudicare  la  sicurezza  dell'esercizio,
l'esercente e' tenuto ad adottare  sistemi  di  collegamento  diretto
giornaliero con gli appositi servizi di informazione meteorologica  e
nivometrica nazionali e locali, affinche'  il  Capo  servizio  o  del
Responsabile dell'esercizio possa adottare, se del caso, i  necessari
provvedimenti per la chiusura preventiva dell'impianto. 
    3.14. Evacuazione 
    3.14.1. Responsabili, convenzioni e mezzi 
    L'evacuazione dei viaggiatori rimasti  in  linea  consiste  nelle
operazioni  pianificate  che  permettono  loro,  in  caso  di  blocco
dell'impianto, di raggiungere un luogo sicuro. 
    Il Regolamento di esercizio,  o  l'allegato  che  ne  costituisce
parte integrante, riporta il piano  dettagliato  per  l'effettuazione
delle operazioni di evacuazione. 
    Il Responsabile dell'attuazione di tale piano e' di norma il Capo
servizio. Il Direttore dell'esercizio puo' individuare nel  piano  di
evacuazione altre figure responsabili esperte per lo svolgimento o il
coordinamento delle operazioni  di  evacuazione.  Detti  responsabili
debbono avere gli  stessi  requisiti  fisici  previsti  per  il  Capo
Servizio e debbono essere previsti i loro sostituti. 
    Il  Responsabile  dell'attuazione  del  piano  deve   accertarsi,
durante il servizio, della disponibilita' del personale previsto  dal
piano stesso. A tale scopo, possono essere preventivamente  stipulate
convenzioni tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche  e  private
specializzate che  si  impegnino  a  fornire  del  personale  per  le
operazioni di evacuazione della linea. Se  previsto  in  convenzione,
detto personale esterno puo'  adottare  mezzi  e  metodi  propri  per
raggiungere  i  veicoli,  mentre  per  effettuare  la   discesa   dei
viaggiatori dai veicoli  direttamente  a  terra,  occorre  utilizzare
dispositivi e  metodi  di  calata  conformi  alla  normativa,  ovvero
approvati nel  piano  di  evacuazione  e,  specificatamente  per  gli
impianti realizzati dopo l'applicazione  della  direttiva  2000/9/CE,
inseriti nella certificazione del sottosistema 6. 
    I mezzi  e  le  attrezzature  di  proprieta'  del  concessionario
necessari per l'effettuazione  dell'evacuazione  della  linea  devono
rimanere custoditi, a cura del Capo servizio, presso l'impianto o  in
altro luogo di raccolta, ad una distanza tale da  non  rallentare  le
operazioni di evacuazione. In caso di piu' impianti afferenti  ad  un
unico luogo di raccolta dell'attrezzatura e che possono utilizzare  i
medesimi dispositivi di evacuazione, la  consistenza  numerica  delle
attrezzature   puo'   essere   commisurata    all'esigenza    massima
dell'impianto a tal fine piu' gravoso. 
    Il Capo servizio e' altresi' responsabile della  manutenzione  di
tali mezzi e attrezzature, in modo  che  ne  sia  garantita  in  ogni
momento la disponibilita' ed efficienza. 
    Durante  l'evacuazione  dei  passeggeri,  occorre  verificare   e
mantenere l'arresto dell'impianto. L'evacuazione di un passeggero non
deve compromettere la sicurezza degli altri occupanti il  veicolo  in
attesa di evacuazione. 
    Nei quindici minuti successivi all'arresto dell'impianto, il Capo
servizio: 
    deve cominciare il recupero dei veicoli, oppure 
    deve richiedere al Responsabile  dell'attuazione  del  piano  che
avvii l'evacuazione dei passeggeri. 
    Se il Capo  servizio  ha  la  certezza  di  poter  effettuare  il
recupero dei veicoli rispettando i tempi stabiliti al punto 7.1.4 del
decreto direttoriale del 16 novembre 2012  n.  337  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285  del  6  dicembre  2012,
puo' interrompere in qualunque  momento  l'evacuazione  avvisando  il
Responsabile dell'attuazione del piano. 
    3.14.2. Informazione 
    L'informazione dei passeggeri consiste: 
    nello stabilire con essi, nel tempo  piu'  breve  possibile,  una
comunicazione per rassicurarli; 
    nel  renderli   edotti   sullo   svolgimento   delle   operazioni
intraprese; 
    nell'indicare loro la condotta da tenere. 
    L'informazione va ripetuta con la  frequenza  necessaria  e  puo'
essere data ad esempio: 
    da terra,  dal  personale  preposto  a  tal  fine  e  munito,  se
necessario, di megafono; 
    da altoparlanti ubicati sulle strutture di linea; 
    da sistemi sonori ubicati sui veicoli; 
    dagli agenti di vettura nei veicoli presidiati. 
    L'informazione e' fornita in  modo  chiaro  e  semplice,  e  deve
essere udibile indipendentemente dalla posizione  dei  veicoli  sulla
linea ed anche in condizioni meteorologiche piu' sfavorevoli. 
    3.14.3. Modalita' di attuazione del piano di evacuazione 
    L'eventuale partecipazione attiva ai  metodi  di  evacuazione  da
parte dei passeggeri e' ammessa se non risultano compromessi  ne'  la
sicurezza ne' il regolare svolgimento del piano  di  evacuazione.  Se
sull'impianto e' previsto il trasporto di persone disabili, nel piano
devono essere previste idonee modalita' per la loro evacuazione. 
    Per garantire lo  svolgimento  delle  operazioni  di  evacuazione
anche  in  condizioni  di  scarsa  visibilita'   si   deve   disporre
rapidamente di idonei mezzi di illuminazione. 
    3.14.4. Formazione 
    L'adeguatezza del piano di evacuazione deve essere favorevolmente
verificata in loco  prima  dell'apertura  dell'impianto  al  servizio
pubblico. 
    L'esercente, in qualita' di datore  di  lavoro,  deve  curare  la
formazione, l'istruzione  e  l'esercitazione  dei  partecipanti  alle
operazioni di evacuazione da esso dipendenti. 
    Le organizzazioni pubbliche e private specializzate convenzionate
di cui al punto 3.14.1 devono periodicamente curare la formazione dei
propri soccorritori. 
    3.15. Servizio pubblico notturno 
    Per servizio notturno si intende quello effettuato dopo  mezz'ora
dal tramonto del  sole  che  richieda  un'illuminazione  artificiale.
L'autorizzazione  al  trasporto  pubblico  nelle  ore   notturne   e'
rilasciata  solo  dopo  che  sia  stata  dimostrata  la   sufficienza
dell'impianto  di  illuminazione  delle  stazioni  e   della   linea,
soprattutto  nei  riguardi  della  facilita'  di   esecuzione   delle
eventuali operazioni di recupero o di evacuazione dei viaggiatori  in
tali condizioni. 
    Per gli impianti realizzati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto che gia' svolgono  servizio  notturno  e'  possibile
mantenere tale modalita' di esercizio. 
    Nuove richieste potranno essere accettate solo se  e'  rispettato
quanto contenuto nel punto 16.2.9 del  decreto  direttoriale  del  16
novembre 2012, n. 337 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 285 del 6 dicembre 2012. 
    3.16. Sorveglianza durante l'esercizio 
    Qualora l'Autorita' di sorveglianza accerti, durante l'esercizio,
riduzioni delle condizioni di sicurezza rispetto a quanto riscontrato
all'atto della prima apertura dell'impianto, l'esercente e' tenuto  a
ripristinare  le  suddette  condizioni,  fatte  salve   le   sanzioni
previste.  Qualora  dette  riduzioni   siano   tali   da   costituire
pregiudizio  per   l'incolumita'   del   pubblico,   l'autorizzazione
all'esercizio o il nulla  osta  tecnico  all'esercizio  dell'impianto
sono sospesi ai sensi dell'art. 100, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/80. 
    3.17. Esclusioni dal trasporto 
    Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che si trovino in  stato
di alterazione delle condizioni  psichiche,  quelli  che  trasportano
oggetti che impediscano un'agevole salita sui veicoli, nonche' quelli
che, per il loro stato o il loro comportamento, possano  pregiudicare
la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare gli  altri
viaggiatori o turbare l'ordine pubblico. 
    3.18. Anomalie durante il servizio 
    La  constatazione  da  parte  del  personale  operativo  di   una
situazione anomala o di un  incidente  deve  portare  ad  intervenire
immediatamente ed eventualmente ad arrestare l'impianto. 
    Qualsiasi arresto imprevisto dell'impianto, automatico o manuale,
deve essere seguito da  un'analisi  della  situazione  da  parte  del
macchinista, il cui risultato puo' indurre il macchinista  stesso  ad
informare o meno il Capo servizio. 
    Quando l'arresto rischia di prolungarsi, conformemente  a  quanto
previsto nel Regolamento di esercizio, il  personale  operativo  deve
informare tempestivamente i passeggeri. 
    3.19. Incidenti 
    In caso di incidente, sono prioritari i soccorsi agli infortunati
che  abbiano  subito  lesioni.  Qualora  necessario,  devono   essere
allertate le persone e le organizzazioni previste. 
    Negli   impianti   ubicati   in   localita'   ove   non    esista
un'organizzazione permanente per il pronto  soccorso  di  viaggiatori
infortunati, deve essere predisposta  a  cura  dell'esercente  almeno
l'attrezzatura di primo soccorso e almeno in una stazione. 
    A seguito di incidenti, ancorche' senza danni alle persone,  ove,
a  giudizio  dell'Autorita'  di  sorveglianza,  sorgano   dubbi   sul
permanere delle necessarie condizioni di sicurezza,  la  stessa  puo'
disporre  l'effettuazione  di  revisioni  straordinarie  all'impianto
interessato, ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra  le
modalita'. 
    3.20. Trasporto delle persone disabili 
    3.20.1. Trasporto delle persone disabili su impianti che svolgono
trasporto pubblico locale. 
    Al riguardo l'impianto che effettua il trasporto pubblico  locale
deve essere conforme alla normativa relativa  all'abbattimento  delle
barriere architettoniche vigente. 
    3.20.2. Trasporto delle persone disabili su impianti a  fune  che
non effettuano trasporto pubblico locale 
    Qualora sugli impianti  a  vocazione  sportiva  sia  previsto  il
trasporto di  persone  disabili,  occorre  provvedere  alle  seguenti
operazioni e sistemazioni. 
    Il trasporto dei viaggiatori disabili, compresi  i  loro  ausili,
richiede una  preliminare  pianificazione  da  parte  dell'esercente,
anche riguardo  alle  operazioni  di  evacuazione.  L'esercente  deve
quindi predisporre istruzioni e formare  il  personale  sull'utilizzo
degli  impianti  da  parte  di   viaggiatori   disabili   e   fornire
informazioni alla clientela. 
    3.20.2.1. Gruppi funzionali di persone disabili 
    Sono individuati gruppi funzionali di persone  disabili  ai  fini
dell'utilizzo degli impianti funiviari, cosi' come individuati  dalla
circolare ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009: 
    a) Sitting: persone non  in  grado  di  utilizzare  gli  impianti
rimanendo in piedi e che, pertanto,  necessitano  di  ausili  per  lo
scivolamento sulla neve qualora debbano utilizzare impianti funiviari
con lo scopo di praticare lo sci; 
    b) Standing: persone che riescono ad accedere  agli  impianti  da
"in piedi", sebbene affetti da menomazioni; 
    c) Blind: persone affette da cecita' assoluta e parziale. 
    3.20.2.2. Sistemazione degli imbarchi e dei veicoli 
    Prima  dell'imbarco,  le  sciovie  e  le  seggiovie   sono   rese
accessibili tramite un passaggio di larghezza adeguata per permettere
il transito dei viaggiatori disabili con i loro ausili. 
    Sugli impianti dotati di tappeto di imbarco o di allineamento, il
passaggio per le persone disabili deve essere sostanzialmente in asse
con l'impianto, al fine di evitare ai viaggiatori di dover  manovrare
i loro ausili per l'imbarco, a  meno  che  non  avvenga  ad  impianto
fermo. 
    Le stazioni degli  impianti  con  veicoli  chiusi  devono  essere
realizzate in modo che le operazioni di accesso e uscita (fuori dalla
stazione sino al veicolo) di persone con i loro ausili non richiedano
l'assistenza di piu' di una persona. 
    Per consentire l'accesso a persone disabili su carrozzina, le vie
di transito devono soddisfare i seguenti requisiti: 
    vie di transito con pendenza delle rampe non superiore all'8%; 
    ingresso al veicolo pressoche' in piano; 
    pendenza della rampa successiva allo sbarco non superiore all'8%; 
    cambiamenti di direzione solo su aree in piano; 
    superficie antiscivolo. 
    I soli veicoli appositamente  adibiti  al  trasporto  di  persone
disabili devono avere una larghezza minima di accesso di 80 cm. 
    I veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, nel  caso  in
cui sia possibile una decelerazione elevata (ad esempio nel  caso  di
intervento del freno sulla fune portante) devono essere dotati almeno
di un punto di attacco per la carrozzina con adeguata  resistenza,  a
meno che gli ingombri interni siano tali  da  garantire  comunque  la
stabilita' della stessa. 
    3.20.2.3. Accessibilita'  all'impianto  da  parte  delle  persone
disabili 
    Nel Regolamento di esercizio  deve  essere  stabilito  il  numero
massimo delle persone con disabilita' ammesse contemporaneamente  sui
singoli impianti e su ogni veicolo, in funzione delle caratteristiche
degli  impianti  stessi,  del  territorio  e   della   natura   della
disabilita', al fine di garantire la sicurezza dei trasportati. 
    Se la persona, a causa della natura  della  propria  disabilita',
necessita di un'assistenza  o  dell'uso  di  ausili  deve,  prima  di
acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con  l'esercente  circa
le modalita' di viaggio. 
    Inoltre la persona disabile deve comunicare al personale  addetto
all'impianto le eventuali particolari esigenze  per  l'imbarco  e  lo
sbarco (arresto, rallentamento). 
    Se la persona disabile utilizza ausili specifici, puo' utilizzare
gli impianti di risalita del comprensorio per i  quali  dimostra  che
essa e' compatibile, anche  mediante  omologazione  o  certificazione
rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente
ritiene che l'ausilio non omologato  non  possa  essere  valutato  in
altro modo (ad esempio per confronto con altre  ausili  certificati),
puo' condizionare il trasporto al superamento di un test  preliminare
con il consenso dell'utente, il cui esito negativo  puo'  portare  al
rifiuto del trasporto. 
    3.20.2.3.1. Requisiti di ammissione degli ausili sulle sciovie 
    Gli  ausili  utilizzabili  su  sciovie  da  viaggiatori  disabili
(generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o  «standing»)  devono
possedere i seguenti requisiti: 
    attacco e rilascio di facile utilizzo  ed  affidabile,  anche  in
caso di caduta; 
    possibilita' di evitare l'arretramento dello sciatore e  del  suo
equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (presenza  di
anti-arretramento sui  mezzi  di  ausilio  o  possibilita'  da  parte
dell'utente di fermare l'ausilio). 
    3.20.2.3.2. Requisiti di ammissione degli ausili sulle seggiovie 
    Gli ausili utilizzabili  su  seggiovie  da  viaggiatori  disabili
(generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o  «standing»)  devono
possedere i seguenti requisiti. 
    All'imbarco: 
    l'altezza del sedile dell'ausilio  deve  essere  compatibile  con
quella della seduta del veicolo; 
    la parte inferiore del sedile dell'ausilio,  deve  essere  idonea
(non   scivolosa,   resistente,   non   abrasiva,   senza   asperita'
significative); 
    l'ausilio deve permettere l'abbassamento della barra di chiusura. 
    Per l'evacuazione verticale deve essere possibile agganciare  con
facilita' l'attrezzatura  per  le  operazioni  di  calata  verticale,
mantenendo la stabilita' dell'utente durante il salvataggio. 
    3.20.2.4. Modalita' di esercizio 
    Quando si trasporta una persona disabile il  personale  operativo
deve: 
    tener  conto  delle  dimensioni  degli  ausili  ed  eventualmente
limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea; 
    se e' necessario un  accompagnatore,  trasportarlo  sullo  stesso
veicolo; 
    rallentare o arrestare l'impianto a seconda della richiesta della
persona disabile; 
    informare, a  cura  del  personale  all'imbarco,  l'agente  della
stazione di sbarco del trasporto della persona disabile. 
    Riguardo le sciovie, al fine di salvaguardare  la  sicurezza  dei
viaggiatori che seguono, in caso di caduta  della  persona  disabile,
deve essere previsto un tratto con traini non occupati tra la persona
disabile  e  il  suo  eventuale  accompagnatore   e   i   viaggiatori
successivi.   Questo   intervallo   dipende   principalmente    dalla
conformazione del terreno della linea di risalita. 
    Per quanto riguarda le linee guida di regole comportamentali  che
gli esercenti devono adottare qualora intendano consentire l'utilizzo
degli impianti  alle  categorie  di  viaggiatori  definite  al  punto
3.20.2.1, si rinvia alla tabella riepilogativa di cui alla  circolare
ministeriale n.  54940-08.10.04  del  28  maggio  2009  e  successive
eventuali modifiche e  integrazioni  che  si  rendano  necessarie  in
relazione a variazioni dello stato dell'arte. 
    3.21. Trasporti speciali 
    3.21.1. Ammissibilita' al trasporto 
    E' consentito  il  trasporto  di  cose,  attrezzature  o  animali
durante il servizio  pubblico  a  condizione  che  la  sicurezza  del
trasporto non ne venga pregiudicata, che il proprietario degli stessi
ne garantisca la custodia durante il viaggio e che tale trasporto non
interferisca con quello degli altri passeggeri. 
    Obblighi o limitazioni, a cui il trasporto speciale sull'impianto
e' assoggettato, sono riportati sul Regolamento di esercizio. 
    Il Direttore dell'esercizio o il Responsabile  dell'esercizio  (o
l'Assistente   Tecnico   se   previsto),   secondo    la    categoria
dell'impianto, deve fornire al personale addetto al servizio tutte le
necessarie  istruzioni  per  escludere  dal  trasporto  in   servizio
pubblico i viaggiatori che intendano trasportare merci o animali  che
possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo.  L'impianto  deve
essere dotato di appositi avvisi riportanti gli obblighi ed i divieti
per l'utenza interessata che stabiliscano, se del  caso,  particolari
limitazioni (ad esempio  di  orario)  e/o  speciali  cautele  per  il
trasporto di determinate  categorie  di  merci,  ove  tale  trasporto
presenti peculiarita' diverse da quelle normalmente praticate  per  i
viaggiatori ordinari. 
    3.21.2. Trasporto di cose 
    Il trasporto di cose  puo'  essere  consentito,  fatte  salve  le
diverse disposizioni dell'Autorita' di sorveglianza, se lo spazio  lo
permette e se la sicurezza  delle  persone  e  dell'impianto  non  e'
compromessa in ragione della stabilita', del peso, dell'ingombro  (e'
in generale  da  considerarsi  ingombrante  o  non  trasportabile  un
oggetto che abbia un peso eccessivo oppure una forma  che  condizioni
il corretto accesso al veicolo da parte dei viaggiatori, o che  possa
far variare i franchi imposti dalla sagoma  limite  in  linea  ed  in
stazione, o che impedisca  l'uso  corretto  delle  protezioni  per  i
viaggiatori)  e  della  pericolosita'   (ad   esempio   pericolo   di
esplosione, incendio, tossicita'). 
    Specifiche informazioni sono esposte al pubblico. 
    3.21.3. Trasporto di biciclette, mezzi di scivolamento o similari 
    Il trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi  similari  puo'
essere effettuato all'interno  delle  cabine  di  funivie  dotate  di
veicoli chiusi e di  funicolari  terrestri,  conformemente  al  punto
3.21.2. 
    Il  trasporto  di  biciclette,  fun-bob  e   altre   attrezzature
appropriate sui veicoli aperti o esternamente  a  veicoli  chiusi  e'
ammesso solo in presenza di specifiche autorizzazioni delle Autorita'
di sorveglianza. Si considerano attrezzature appropriate  quelle  per
le quali e' dimostrata la compatibilita' con  il  tipo  di  impianto,
anche mediante certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. 
    Le biciclette, i fun-bob e gli altri mezzi  similari  trasportati
su funivie dotate di veicoli aperti, o esternamente a veicoli chiusi,
devono essere vincolati in modo stabile al veicolo durante  tutto  il
percorso. 
    Il Regolamento  di  esercizio  deve  contenere  disposizioni  che
regolamentino  le  modalita'  di  trasporto  del  mezzo  (biciclette,
fun-bob  e  altri   mezzi   similari),   con   particolare   riguardo
all'osservanza dei seguenti criteri: 
    a) deve essere garantito il  fissaggio  del  mezzo  conformemente
alle istruzioni specifiche sull'argomento contenute  nel  M.U.M.;  in
ogni caso devono essere adottati criteri o disposizioni per garantire
il fissaggio stabile e sicuro dell'intero mezzo al veicolo; 
    b) nelle seggiovie e, ove ritenuto necessario, anche nelle  altre
tipologie d'impianti, la procedura di carico e scarico del  mezzo  e'
di  norma  effettuata  dal  personale  dell'impianto;  durante   tale
operazione, deve comunque essere garantita la normale  assistenza  ai
viaggiatori nelle fasi di imbarco e sbarco; 
    c) gli  agenti  di  valle  e/o  di  monte  devono  precludere  il
trasporto del mezzo nel caso questo possa pregiudicare la sicurezza e
la regolarita' dell'esercizio per i trasportati e  per  i  terzi  (ad
esempio superamento della portata del veicolo, superamento del carico
massimo indicato nella targa del dispositivo dedicato, configurazioni
del mezzo non compatibili con il dispositivo dedicato) e  assicurarsi
che  il  mezzo  sia  privo  di  elementi  e  accessori  sfilabili   o
sganciabili che  possano  cadere  in  linea.  A  tal  riguardo  nelle
stazioni deve essere installata apposita cartellonistica che  informi
i viaggiatori sull'obbligo di eliminare gli elementi e gli  accessori
sfilabili  o  sganciabili  dal  mezzo,  prima  che  lo  stesso  venga
caricato; 
    d) ai fini  della  regolarita'  dell'esercizio,  l'impianto  deve
essere approntato per permettere anche il trasporto dei  mezzi  sopra
citati nell'eventuale fase di discesa; 
    e) il piano di evacuazione deve essere adattato alla modalita' di
trasporto; 
    f) l'esercente deve estendere l'assicurazione per il trasporto in
oggetto. 
    3.21.4. Utilizzo di sciovie con  pista  di  risalita  in  tessuto
artificiale o da parte di sciatori dotati di  pattini  a  cingoli  su
piste erbose 
    In relazione alle particolari condizioni in cui  si  effettua  il
traino degli utenti dotati  di  pattini  a  cingoli  o  su  piste  di
risalita in tessuto artificiale, gli  impianti  devono  in  tal  caso
soddisfare le seguenti caratteristiche,  fatto  salvo  il  limite  di
impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza certificati: 
    a) lunghezza inclinata della pista di risalita  non  maggiore  di
500 m; 
    b) velocita' massima non superiore a 2 m/s; 
    c) equidistanza minima dei dispositivi di  traino  monoposto  non
inferiore a 6 s; 
    d) pendenza massima della  corda  congiungente  le  stazioni  non
superiore al 30%; 
    e) pendenza massima sia della pista di risalita  che  della  fune
non superiore al 40%. 
    Devono essere comunque rispettate le dimensioni trasversali della
pista fissate al punto 3.3 del decreto direttoriale del  16  novembre
2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
285 del 6 dicembre 2012. 
    La  manutenzione  della  pista,  sia  per  quanto  attiene   alla
continuita' della superficie che  per  quanto  concerne  l'efficienza
dell'ancoraggio  al  suolo  della  pista  di  risalita   in   tessuto
artificiale, deve essere tenuta in efficienza e in sicurezza dal Capo
servizio o dal Responsabile dell'esercizio. 
    3.21.5. Utilizzo di sciovie con slitte, carrellini o biciclette 
    Le sciovie che trainano slitte dedicate o carrellini o biciclette
sono impianti nei  quali  il  trasporto  dei  viaggiatori  si  svolge
mediante  speciali   veicoli,   di   norma   messi   a   disposizione
dall'esercente, circolanti su apposita pista di risalita e  collegati
alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di  traino
analoghi a quelli delle sciovie. 
    Se l'utente utilizza propria  slitta,  carrellino  o  bicicletta,
puo' utilizzare l'impianto se dimostra  che  essi  sono  compatibili,
mediante  omologazione  o  certificazione  rilasciata  da   un   ente
riconosciuto.  In  caso  contrario,  se   l'esercente   ritiene   che
l'attrezzo non omologato non possa essere valutato in altro modo  (ad
esempio per confronto con altri certificati),  puo'  condizionare  il
trasporto al superamento di un  test  preliminare,  con  il  consenso
dell'utente, il cui  esito  negativo  puo'  portare  al  rifiuto  del
trasporto. 
    L'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti  fatto  salvo  il
limite  di  impiego  dei  sottosistemi  e  componenti  di   sicurezza
certificati: 
    a) la velocita' di esercizio non superiore a 2 m/s per le  slitte
e 1,5 m/s per i carrellini con ruote; 
    b) l'intervallo di tempo tra due  veicoli  consecutivi  non  deve
essere inferiore a 8 secondi  per  le  slitte  e  15  secondi  per  i
carrellini con ruote; 
    c) la pendenza della pista di risalita non deve superare il 35%; 
    d) la pista di sgancio  deve  essere  in  discesa,  con  pendenza
longitudinale nel senso del moto non  inferiore  al  10%  e  pendenza
trasversale tale da favorire l'allontanamento rapido del veicolo. 
    Le slitte, i carrellini e le biciclette, che  non  sono  elemento
dell'impianto, devono comunque soddisfare i seguenti requisiti: 
    a)  il  dispositivo  di  attacco  del  veicolo  al  traino   deve
consentire il distacco comandabile dall'occupante il veicolo per ogni
evenienza; in aggiunta e' ammessa l'adozione del distacco  automatico
del medesimo in corrispondenza della pista di sgancio; 
    b) le caratteristiche dell'attacco al traino devono  essere  tali
da favorire, dopo  ogni  eventuale  deviazione  laterale  durante  la
risalita, il rientro del veicolo nella pista; 
    c) omologazione o certificazione delle slitte, dei  carrellini  e
degli attacchi delle biciclette, rilasciata da un ente  riconosciuto,
attestanti la compatibilita' con l'impianto. 
    Inoltre, quando la pendenza massima della pista  di  risalita  e'
superiore al 10%, le slitte ed i carrellini devono essere  dotati  di
dispositivo anti-retromarcia. 
    L'eventuale funzionamento contemporaneo con sciatori e con slitte
o carrellini e' approvato da parte dell'Autorita' di  sorveglianza  e
regolamentato caso per caso,  in  funzione  della  visibilita'  della
linea e della pendenza massima. 
    3.21.6. Trasporto di animali 
    Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici. 
    Su  sciovie  e  slittinovie,  il  trasporto  di  animali  non  e'
generalmente ammesso. Su gli altri tipi di impianti e' consentito  il
trasporto di animali solo se la taglia  e  la  tipologia,  nonche'  i
sistemi  di  ausilio  al  trasporto,  permettono  al  viaggiatore  di
trasportare l'animale in sicurezza. 
    I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare  le
precauzioni  necessarie  e  vigilare   sulla   sicurezza   ed   sulla
incolumita' propria e dei terzi. 
    Circa il trasporto  di  cani,  vige  l'obbligo  di  guinzaglio  e
museruola. Sugli impianti con veicoli aperti  e  sulle  cabinovie,  i
cani di razze considerate pericolose dall'ordinanza 9 settembre  2003
del Ministero della  salute  «Tutela  dell'incolumita'  pubblica  dal
rischio di aggressioni da parte di  cani  potenzialmente  pericolosi»
(gruppi primo  e  secondo  della  classificazione  della  federazione
cinologica  internazionale)  vanno  trasportati  separatamente  dagli
altri viaggiatori, ad eccezione dei possessori. 
    Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel  presente  punto,
il  trasporto  di  animali   puo'   essere   ulteriormente   regolato
dall'esercente. 
    3.22. Esercizio con parti di impianti non presidiate 
    Per gli impianti realizzati prima dell'entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni tecniche  che  gia'  sono  eserciti  con  parti
dell'impianto senza presidio e' possibile mantenere tale modalita' di
esercizio. 
    Nuove richieste potranno essere accettate solo se  e'  realizzato
un sistema di telesorveglianza che rispetta le seguenti condizioni: 
    deve essere possibile sorvegliare tutte  le  parti  dell'impianto
che normalmente sono controllate dal personale  addetto  al  presidio
(ad esempio: passaggio sui sostegni, organi  in  movimento,  zone  di
afflusso, fosse, contrappesi, porte di piano, veicoli); 
    devono essere inoltre previsti, dal  punto  di  sorveglianza,  la
segnalazione ed il ripristino delle funzioni rilevanti ai fini  della
sicurezza dell'esercizio intervenute nel luogo telesorvegliato; 
    le parti di impianto telesorvegliate dovranno essere  rapidamente
raggiungibili   da   personale   all'uopo   reperibile,    ai    fini
dell'accertamento di eventuali cause di anomalie nel funzionamento  e
di conseguenze di possibili inconvenienti; 
    deve essere possibile, nei luoghi accessibili ai viaggiatori,  la
comunicazione  audio  bidirezionale  con  il  personale,  e  di  tale
possibilita' i viaggiatori devono essere informati. 
    3.23. Esercizio automatico 
    L'esercizio  automatico  dell'impianto  e'  effettuato  senza  il
presenziamento  del  macchinista  ed  eventualmente   degli   agenti,
affidando  le  funzioni   di   comando,   regolazione   e   controllo
dell'impianto a dispositivi automatici e la  vigilanza  da  remoto  a
personale all'uopo preposto. 
    L'esercizio automatico puo' essere  autorizzato  solamente  sugli
impianti i cui veicoli effettuano  fermata  in  corrispondenza  delle
stazioni di imbarco e sbarco; non puo' quindi essere  autorizzato  su
impianti con veicoli a moto continuo. 
    Le segnalazione di arresto o di anomalia  dell'impianto  generate
dai dispositivi automatici devono essere recepite immediatamente  dal
personale preposto alla vigilanza in remoto. 
    In caso di arresto dell'impianto, per le operazioni di recupero o
di evacuazione, il personale deve essere reperibile entro un  periodo
di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti. 
    Nei luoghi accessibili ai viaggiatori deve  essere  possibile  la
comunicazione audio bidirezionale con il personale, ed i  viaggiatori
devono essere informati di tale possibilita'. 
    Le  modalita'  di  esercizio   automatico   e   le   disposizioni
particolari per i viaggiatori devono essere riportate nel Regolamento
di esercizio. 
    In caso di forti variazioni delle condizioni  meteorologiche,  il
personale  e'  tenuto  a  verificare   direttamente   le   condizioni
dell'impianto. 
    3.24. Trasferimento del personale con telecomando non in servizio
pubblico 
    Nelle fasi propedeutiche all'apertura e alla chiusura giornaliera
al servizio pubblico la movimentazione degli impianti puo'  svolgersi
utilizzando  il   telecomando   da   altra   stazione   non   motrice
esclusivamente  per  effettuare  il   trasferimento   del   personale
dell'impianto da una  stazione  all'altra  quando  durante  la  pausa
notturna la stazione motrice possa restare non presidiata. 
    Per gli impianti realizzati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto che  gia'  svolgono  corse  in  telecomando  non  in
servizio pubblico e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio. 
    Nuove  richieste  potranno  essere  accettate  solo  se   vengono
rispettate le seguenti condizioni. 
    Il luogo ove e' ubicato  il  telecomando  e'  presidiato  durante
tutto il suo impiego. 
    Per l'utilizzo del telecomando devono essere soddisfatte tutte le
condizioni previste per la telesorveglianza ed il comando da remoto. 
    Tale sistema va comunque proposto con le  dovute  giustificazioni
ed approvato dall'Autorita' di sorveglianza caso per caso e  comunque
in base ad  una  apposita  procedura  da  riportare  nel  Regolamento
dell'esercizio. 
    3.25. Disposizioni per i viaggiatori e segnaletica 
    3.25.1. Comportamento dei viaggiatori 
    I  viaggiatori  devono  rispettare   le   norme   contenute   nel
Regolamento di esercizio dell'impianto per la parte che li  riguarda,
e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare
incidenti, sono impartite,  in  circostanze  speciali,  dagli  agenti
dell'impianto. 
    Le disposizioni per i viaggiatori, gli orari e le tariffe  devono
essere esposte nelle stazioni di imbarco in luogo  ben  visibile.  Le
disposizioni riguardanti gli obblighi  ed  i  divieti  devono  essere
riportate anche nelle lingue straniere piu' diffuse in loco. 
    I viaggiatori devono  comportarsi  in  maniera  da  non  arrecare
pericolo o danni ad altre persone. 
    I  trasgressori  delle  disposizioni,  regolarmente   portate   a
conoscenza del pubblico a mezzo di appositi  comunicati  affissi  sia
nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza puo' arrecare  serio
pregiudizio alla incolumita' degli altri viaggiatori, sono  segnalati
all'autorita' giudiziaria dal personale dell'impianto, ai sensi degli
articoli 432 e 650 del codice penale. 
    Per le altre trasgressioni si applica il decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 753/80. 
    Nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico,  in
maniera ben visibile,  i  cartelli  monitori  pertinenti  di  cui  al
capitolo 13 del decreto direttoriale del  16  novembre  2012  n.  337
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285  del  6
dicembre 2012, nonche' eventuali  altri  avvisi  ritenuti  utili  per
l'esercizio. 
    3.25.2. Disposizioni per i viaggiatori 
    Si elencano le principali disposizioni  per  i  viaggiatori,  che
possono  essere  integrate  dal  Direttore   dell'esercizio   o   dal
Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto). 
      a) I  viaggiatori  devono  munirsi  del  prescritto  titolo  di
viaggio prima di servirsi dell'impianto.  Il  biglietto  deve  essere
esibito al personale a richiesta. 
    Nel prezzo del biglietto e' compreso il diritto al  trasporto  di
un piccolo bagaglio non ingombrante, e tale  da  consentire  comunque
una corretta  posizione  del  viaggiatore  sul  veicolo,  nonche'  la
corretta manovra del dispositivo di chiusura. 
    E'  consentito  il  trasporto  di  altro  tipo  di   bagaglio   o
attrezzatura sportiva, secondo modalita' stabilite dall'esercente  in
accordo  con  il  Direttore  o  il  Responsabile  dell'esercizio   (o
l'Assistente Tecnico se previsto) in modo che  cio'  non  costituisca
intralcio e pericolo per i viaggiatori. 
    L'ordine di precedenza  per  la  salita  e'  dato  esclusivamente
dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale
di servizio, gli incaricati della sorveglianza e soccorso e  per  gli
speciali casi approvati dall'Autorita' di sorveglianza. 
      b)  I  viaggiatori  sono  tenuti  a  rispettare  le  istruzioni
indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle  stazioni
che in linea. Devono  altresi'  rispettare  le  norme  emanate  dalle
Autorita' di sorveglianza ed osservare  tutte  le  altre  particolari
disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal
personale dell'impianto. 
    c) E' vietata  la  salita  alle  persone  in  evidente  stato  di
alterazione   delle   condizioni   psichiche   ovvero   quelle    non
sufficientemente protette in  relazione  alle  condizioni  climatiche
ambientali, quelle  portanti  oggetti  che  impediscono  una  agevole
salita sui veicoli, nonche' quelle che per il loro stato  o  il  loro
comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri
viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico. 
    d) Per gli impianti seggioviari e' necessario rispettare anche le
seguenti indicazioni: 
    il trasporto dei bambini non accompagnati e' consentito solo  nel
caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini  di
altezza inferiore a 1,25 m,  per  poter  viaggiare  non  accompagnati
debbono dimostrare di aver compiuto 8 anni di eta'; 
    presentarsi sulla banchina di imbarco secondo il  numero  massimo
di posti consentito dal veicolo; 
    subito  dopo  l'imbarco,  abbassare  la  barra  di  chiusura  del
veicolo; nel caso in cui per tale manovra il viaggiatore richieda  la
collaborazione del personale addetto, il passeggero  deve  agevolarne
l'operazione; 
    in linea, mantenere nel veicolo la posizione corretta,  vigilando
sull'eventuale proprio bagaglio e sulla posizione degli sci, i  quali
vanno tenuti paralleli e appoggiati sul poggia-sci, quando presente; 
    prima dello sbarco  aprire  la  barra  di  chiusura  del  veicolo
solamente  in  corrispondenza   dell'apposito   cartello   posto   in
prossimita' della stazione di arrivo; 
    all'arrivo discendere lungo la banchina di sbarco predisposta  ed
allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato. 
    e) Il trasporto degli animali e' consentito ai  sensi  del  punto
3.21.6. 
    f) Alla partenza i viaggiatori devono  mettersi  nelle  posizioni
che sono ad essi indicate dagli agenti. 
    g) In linea ai viaggiatori e' vietato: 
    provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli; 
    viaggiare sui veicoli in posizione scorretta; 
    aprire ogni dispositivo di chiusura e sicurezza dei veicoli; 
    scendere o salire dai veicoli in assenza di  diverse  indicazioni
da parte del personale operativo; 
    far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo; 
    fumare durante il viaggio. 
      h) Nelle stazioni ai viaggiatori e' vietato: 
    in assenza del personale addetto,  ad  eccezione  degli  impianti
telesorvegliati o ad esercizio automatico di  cui  ai  punti  3.22  e
3.23, accedere alle banchine di imbarco e, in particolare, salire sul
veicolo; 
    seguire percorsi non prestabiliti nelle  stazioni  e  manomettere
qualsiasi dispositivo dell'impianto; 
    fumare. 
    i) Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi  devono
porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere
il  personale  addetto  all'evacuazione  conservando   la   posizione
corretta sui veicoli. 
    j)  Sulle  funivie  e  funicolari,  i   viaggiatori   muniti   di
dispositivi di protezione  antivalanga  del  tipo  «air  bag»  devono
disattivare o mettere in sicurezza tale dispositivo prima di accedere
ai veicoli. Uno specifico cartello ben visibile deve  essere  esposto
alle stazioni di imbarco. 
    k) Sulle sciovie,  i  viaggiatori  dotati  di  snowboard  devono,
durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non attaccato alla
tavola. 
    l) I viaggiatori che non  osservino  le  disposizioni  precedenti
saranno  ritenuti  responsabili  degli   eventuali   danni   arrecati
all'esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi. 
    m) Il viaggiatore che non sia pratico del  sistema  di  trasporto
dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e  richiedere
le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati  il  personale
provvedera' a rallentare la velocita' dell'impianto o a fermarlo  per
favorire la salita o la discesa. 
    n) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il  servizio
devono essere inviati all'Autorita' di sorveglianza  con  l'indirizzo
preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e
non si dara' ad essi alcun seguito, ovvero scritti sul registro per i
reclami conservato nella stazione di partenza e tenuto a disposizione
del pubblico. 
    o) I  trasgressori  delle  disposizioni  regolarmente  portate  a
conoscenza  del  pubblico  a  mezzo  di  appositi  cartelli   affissi
dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la  cui  inosservanza
puo' arrecare serio pregiudizio  all'incolumita'  dei  viaggiatori  e
degli  agenti  o  rechi  danno  agli   impianti,   saranno   deferiti
all'autorita' giudiziaria dagli agenti  responsabili  dell'esercizio,
qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato,  previste  dagli
articoli 432 e 650 del codice penale; per trasgressioni  meno  gravi,
gli stessi trasgressori, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80. 
    3.25.3. Pubblicita' sugli impianti 
    Nel caso in cui  possano  essere  compromesse  la  partecipazione
attiva del passeggero durante il viaggio e le operazioni di  imbarco,
sbarco, nonche' la sua attenzione circa le disposizioni  relative  al
comportamento da  mantenere  ai  fini  della  sicurezza,  e'  vietato
apporre pubblicita' nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli  degli
impianti a fune. 

               Capitolo 4 - Documenti per l'esercizio 

    4.1. Documenti di impianto 
    Per  ciascun  impianto  devono  essere  disponibili  i   seguenti
documenti: 
    a) l'ultimo verbale dell'ispezione annuale  o  il  verbale  delle
verifiche e prove funzionali; 
    b) l'autorizzazione all'esercizio; 
    c) i manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori; 
    d) il Regolamento di esercizio; 
    e) le ulteriori e particolari disposizioni di  esercizio  (ordini
di servizio  del  Direttore  o  del  Responsabile  dell'esercizio  (o
dell'Assistente Tecnico se previsto); 
    f) il piano di evacuazione, allegato al Regolamento di esercizio; 
    g) le disposizioni relative  a  controlli  particolari,  oltre  a
quelli contenuti nel manuale, eventualmente prescritti dall'Autorita'
di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio  (o
dall'Assistente Tecnico se previsto); 
    h) le disposizioni per i viaggiatori (contenute  nel  Regolamento
di esercizio e da esporre al pubblico); 
    i) l'elenco del personale dell'impianto addetto all'esercizio; 
    j) i disegni costruttivi, gli schemi elettrici e le relazioni  di
calcolo aggiornati; 
    k) il Registro giornale; 
    l) il Registro di controllo e manutenzione; 
    m)  l'archivio  della  ulteriore  documentazione  relativa   alla
manutenzione periodica e ai controlli ed ispezioni periodici; 
    n) rapporti di ammissibilita' sullo stato delle funi; 
    o) verbali di impalmatura; 
    p) verbali di esecuzione attacco di estremita'; 
    q) verbali di riconoscimento e posa in opera di funi non CE; 
    r) comunicazioni dell'elenco personale; 
    s) comunicazioni del programma  di  esercizio  (date  apertura  e
chiusura all'esercizio); 
    t) comunicazioni di incidenti/anomalie. 
    I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g),  h),  i),
k), gli schemi  elettrici,  gli  schemi  idraulici  ed  i  principali
disegni  di  cui  alla  lettera  j),  devono  anche  essere  presenti
sull'impianto. 
    Ai fini della tutela dei trasportati  i  documenti  di  cui  alle
lettere a), d), e), f), g), r), gli aggiornamenti  dei  documenti  di
cui alla lettera c), i verbali delle visite annuali, n), o), p),  q),
s) e t), la comunicazione dell'avvenuta verifica periodica di messa a
terra elettrica (da effettuarsi ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 462/2001), devono essere depositati anche  presso
l'Autorita' di sorveglianza. 
    4.1.1. Verbale dell'ispezione annuale 
    Il verbale dell'ispezione annuale deve contenere le registrazioni
relative a quanto richiesto al successivo punto6.3. 
    Questi documenti devono  essere  datati  e  firmati  a  cura  del
Direttore dei lavori o del Direttore o il Responsabile dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto). 
    4.1.2. Manuale d'uso e manutenzione 
    Il M.U.M. e' definito all'art 1.3 dell'allegato  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  203  di  data  1°
dicembre 2015 e da' evidenza fra l'altro: 
    a un programma generale di  manutenzione  e  di  ispezione  delle
varie parti, sia meccaniche che elettriche, con le istruzioni per  la
manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando se le
relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero  previo
smontaggio in officina; 
    per quanto riguarda i sottosistemi ed i componenti  di  sicurezza
certificati, alle istruzioni di manutenzione e  controllo  desumibili
dai  documenti  di  utilizzo  approvati  dall'organismo   notificato,
all'elenco degli elementi costruttivi, degli organi meccanici  e  dei
componenti elettrici e elettronici che partecipano alle  funzioni  di
sicurezza, con l'indicazione impegnativa per  ciascuno  di  essi,  in
base all'esperienza della stessa ditta costruttrice, dei parametri  e
dei relativi limiti in  base  ai  quali  deve  essere  effettuata  la
sostituzione. 
    Copia del suddetto manuale, comprendente  tutte  le  prescrizioni
fissate dai costruttori, deve essere depositata presso l'Autorita' di
sorveglianza. 
    4.1.3. Regolamento di esercizio 
    Il  Regolamento  di   esercizio   e'   proposto   dal   Direttore
dell'esercizio, secondo  uno  schema  predisposto  dall'Autorita'  di
sorveglianza. Esso e'  successivamente  controfirmato  dall'esercente
dell'impianto e approvato, ai sensi dell'art.  102  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 753/80, dagli enti competenti. 
    Per le sciovie e le slittinovie, il Regolamento di  esercizio  e'
predisposto   e   sottoscritto   dal   Responsabile   dell'esercizio,
eventualmente d'intesa con l'Assistente tecnico, ovvero dal Direttore
dell'esercizio. 
    Il  Regolamento  di  esercizio  contiene  tutte  le  disposizioni
interne che e' necessario osservare onde  garantire  la  sicurezza  e
regolarita'   dell'esercizio   dell'impianto,   in   relazione   alle
caratteristiche e peculiarita' dell'esercizio. 
    Nel Regolamento di esercizio  devono  essere  inserite  tutte  le
speciali condizioni,  prescrizioni  e  cautele  che,  ai  fini  della
sicurezza  e  della  regolarita'   del   servizio,   l'Autorita'   di
sorveglianza  e  l'ente  concedente,  nell'ambito  delle   rispettive
attribuzioni,   ritengano   di   stabilire    in    relazione    alle
caratteristiche ed  alle  peculiarita'  dell'impianto,  nonche'  alle
particolari cautele stabilite  nelle  prescrizioni  di  tipo  C)  del
verbale  delle  verifiche  e   prove   funzionali   formulate   dalla
Commissione incaricata, di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  753/80,  nonche'  le   prescrizioni   indicate
dall'analisi di sicurezza dell'impianto che riguardano l'esercizio. 
    Il  Regolamento  di   esercizio   deve   inoltre   contenere   le
disposizioni riguardanti: 
    a) le mansioni  e  gli  obblighi  dell'esercente,  del  Direttore
dell'esercizio (per le  sciovie  del  Responsabile  dell'esercizio  e
dell'Assistente tecnico, ove previsto); 
    b) la consistenza, le qualifiche, le mansioni, gli obblighi ed il
comportamento del personale dell'impianto; 
    c) le modalita' di effettuazione del servizio pubblico,  distinte
tra disposizioni per il servizio in condizioni normali, limitate e in
circostanze eccezionali; 
    d) i viaggiatori e i relativi titoli di viaggio, i  rapporti  col
personale, il comportamento da tenersi nell'evenienza  di  operazioni
di evacuazione, le sanzioni in caso di trasgressioni e le indicazioni
per gli eventuali reclami, con riferimento  a  quanto  stabilito  dai
titoli II e VII  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
753/80; 
    e) il dettaglio delle operazioni  da  effettuare  per  l'apertura
giornaliera dell'impianto nelle diverse modalita' di esercizio; 
    f) i controlli e le ispezioni periodici, distinti in giornalieri,
mensili, annuali o di riapertura  stagionale,  nonche'  le  ispezioni
straordinarie e i controlli periodici sulle funi; 
    g) il piano di evacuazione. 
    4.1.4. Piano di evacuazione 
    Il piano  di  evacuazione  comprende  essenzialmente  i  seguenti
punti: 
    a) definizione degli obiettivi delle operazioni  di  evacuazione,
precisando le caratteristiche della linea, il numero  dei  veicoli  e
dei passeggeri  in  linea  nelle  diverse  configurazioni  e  portate
previste, le distanze massime dal terreno, i punti  di  ricovero  dei
passeggeri; 
    b) modalita'  di  evacuazione  da  adottare  nei  diversi  tratti
dell'impianto, indicati in un profilo longitudinale, copia del  quale
deve essere tenuta nel locale di manovra, con il dettaglio dei  mezzi
per il raggiungimento dei veicoli in linea da parte dei soccorritori,
nonche'  di  quelli  per  la  discesa  dei  viaggiatori  dai  veicoli
direttamente a terra; nella scelta dei metodi e  dei  mezzi  si  deve
tenere conto dell'eventuale presenza di bambini di tutte le eta'; 
    c)  istruzioni,  anche  tramite  rappresentazioni  grafiche,  per
l'utilizzo dei mezzi; 
    d)  indicazione  del  luogo  di  coordinamento  e  dei  mezzi  di
comunicazione necessari; 
    e)  numero  e  composizione   delle   squadre   di   evacuazione,
specificazione dei tratti di linea assegnati a  ciascuna  squadra  in
conformita' al profilo longitudinale di cui alla lettera  b),  elenco
dei mezzi di soccorso in dotazione a ciascuna  di  esse  e  luogo  di
deposito; 
    f) specificazione dei  compiti  di  ciascuna  squadra  (trasporto
delle attrezzature a pie' d'opera, modalita'  di  raggiungimento  dei
veicoli da parte dei soccorritori,  evacuazione  dei  viaggiatori  al
suolo e loro accompagnamento in un luogo sicuro); 
    g) numeri telefonici di riferimento per l'attivazione del piano; 
    h) contenuto delle comunicazioni standard ai viaggiatori  tramite
altoparlanti o telefono; 
    i) schema riassuntivo contenente: 
    provenienza e composizione di ciascuna squadra di evacuazione; 
    tratto di linea assegnato e distanza dal suolo; 
    numero di veicoli e numero massimo dei viaggiatori nel tratto  di
linea di propria competenza; 
    adozione   di   eventuali   lampade   portatili   ed   apparecchi
ricetrasmittenti; 
      j) modalita'  e  periodicita'  delle  esercitazioni,  anche  su
impianti similari, che il  personale  preposto  all'evacuazione  deve
effettuare per acquisire la necessaria esperienza. 
    A seconda  del  metodo  di  evacuazione,  il  piano  contiene  le
indicazioni specifiche che vengono dettagliate nei successivi punti. 
    4.1.4.1. Evacuazione a  terra  (mediante  calata  verticale,  con
scale, lungo camminamenti) 
    Qualora i  veicoli  siano  presidiati,  l'agente  di  vettura  e'
normalmente incaricato dell'evacuazione dei passeggeri. 
    Il personale addetto all'evacuazione all'interno dei veicoli deve
poter comunicare con la squadra a terra. 
    Per le  campate  in  cui  l'altezza  dei  veicoli  dal  suolo  e'
inferiore o uguale a 6 m, il piano puo' prevedere, per  l'evacuazione
dei viaggiatori, l'utilizzo di scale metalliche leggere.  Oltre  alle
scale deve comunque essere sempre disponibile  un  altro  sistema  di
evacuazione dei viaggiatori inerti. 
    4.1.4.2. Evacuazione lungo le funi (mediante veicoli di soccorso) 
    Il veicolo  di  soccorso  deve  essere  presidiato.  Deve  essere
mantenuta una comunicazione diretta tra il veicolo di soccorso ed  il
posto di manovra. 
    Qualora il veicolo di soccorso non sia dotato di  dispositivo  di
arresto della propria marcia direttamente a bordo,  la  comunicazione
con il posto di comando  deve  essere  continuativa,  e  ad  una  sua
eventuale interruzione deve seguire l'immediato arresto del  veicolo.
La ripresa della marcia avviene quindi successivamente al  ripristino
della comunicazione con il posto di comando. 
    Per facilitare le operazioni di accostamento nell'oscurita', deve
essere prevista un'idonea illuminazione della vettura da raggiungere. 
    4.1.4.3. Altri metodi di evacuazione 
    Per  realizzare  l'evacuazione  dei  passeggeri  possono   essere
utilizzati mezzi o dispositivi  esterni  all'impianto  alle  seguenti
condizioni: 
    siano idonei per il trasferimento  di  persone  e  soddisfino  le
norme e le  regolamentazioni  che  li  riguardano  (per  esempio  gli
elevatori a piattaforma idraulica); 
    la loro integrazione nel piano di evacuazione tenga  conto  della
loro disponibilita'. 
    Quando l'utilizzo di un mezzo o dispositivo esterno,  ad  esempio
l'elicottero, e' legato a condizioni meteorologiche favorevoli  o  ad
altri fattori aleatori, il piano  di  evacuazione  non  deve  basarsi
principalmente su tale mezzo o dispositivo. L'impiego di  elicotteri,
inoltre, deve essere  regolato  mediante  specifici  accordi  tra  le
parti. 
    4.1.5. Registro giornale 
    Il Registro giornale e' definito  all'art  1.3  dell'allegato  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  203  di
data 1° dicembre 2015. 
    In particolare, giornalmente, devono essere annotati: 
    i nominativi del personale, le relative funzioni ed il rispettivo
orario di servizio; 
    le condizioni atmosferiche (temperatura esterna e intensita'  del
vento  sulla  base  della  strumentazione  disponibile)  al   momento
dell'apertura  al  pubblico   e   le   variazioni   che   influenzino
l'esercizio; 
    la velocita' di esercizio; 
    l'orario di apertura e chiusura al pubblico; 
    l'indicazione del contaore o del contacorse; 
    il  numero  dei  trasportati,  qualora  sia  richiesto  dall'Ente
concedente. 
    In ogni caso nel Registro giornale sono registrate le anomalie, i
problemi e  gli  incidenti,  precisandone  le  cause  e  gli  effetti
relativi, e gli interventi adottati di qualsiasi natura. 
    Il Registro  giornale  deve  essere  compilato  e  firmato  negli
appositi spazi dal personale incaricato  per  l'esecuzione  dei  vari
controlli,  controfirmato  giornalmente  dal  Capo  servizio  o   dal
Responsabile  dell'esercizio   e,   periodicamente,   dal   Direttore
dell'esercizio nel corso dei suoi sopralluoghi sull'impianto;  questi
ultimi devono avere cadenza almeno mensile. 
    Il Registro giornale deve essere predisposto dal Direttore o  dal
Responsabile dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto)
tenendo conto delle particolarita' dell'impianto e dei  controlli  ed
ispezioni periodici previsti dalle  norme  in  vigore  e  dal  M.U.M.
dell'impianto. 
    Il  Registro  giornale  deve   essere   tenuto   a   disposizione
dell'Autorita' di sorveglianza e di altri organi  aventi  titolo  per
almeno 5 anni, ed esibito ad ogni loro richiesta. 
    4.2. Comunicazione di anomalie di esercizio e incidenti 
    La comunicazione delle anomalie e degli incidenti e' disciplinata
dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80. 
    4.3. Registro di controllo e manutenzione 
    Deve  essere  tenuto  un  registro   annuale   di   controllo   e
manutenzione di tutti i componenti dell'impianto. 
    Il registro e'  predisposto  dal  Direttore  o  dal  Responsabile
dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) sulla base del
M.U.M. dell'impianto, ed e' controfirmato dal Capo servizio. 
    Il registro riporta la denominazione dell'impianto, il nominativo
del Direttore o del Responsabile  dell'esercizio  (o  dell'Assistente
Tecnico se previsto) e del Capo servizio,  la  data  di  apertura  al
pubblico esercizio,  la  data  di  riferimento  per  le  scadenze  di
revisione e le ore effettuate dall'impianto all'inizio del periodo di
manutenzione cui il registro stesso si riferisce. 
    Per ogni componente, ed eventualmente per le  singole  parti  del
componente stesso, il registro deve contenere il tipo, la frequenza e
la metodologia di controllo e manutenzione, il rimando  alla  sezione
del M.U.M. ove sono compiutamente descritte le operazioni che  devono
essere  svolte,  lo  spazio   per   la   registrazione   della   data
dell'intervento  e  dell'identificativo  del  manutentore,  un  campo
libero per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le
operazioni e le relative azioni intraprese. Ulteriormente,  per  ogni
componente,   deve   essere   registrata   l'eventuale   manutenzione
straordinaria effettuata. 
    Il registro  e'  conservato  a  cura  del  Capo  servizio  o  del
Responsabile dell'esercizio  e  una  copia  deve  essere  disponibile
presso  l'esercente.  Il  registro  puo'  essere  anche  su  supporto
informatico. 
    Copia del registro deve essere  allegata  alla  relazione  finale
delle revisioni  generali  e  quinquennali  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  203  di  data  1°
dicembre 2015. 

Capitolo 5 - Procedure per l'espletamento  delle  verifiche  e  prove
          funzionali per gli impianti di nuova costruzione 

    5.1. Generalita' 
    Le presenti procedure per l'espletamento delle verifiche e  prove
funzionali, di cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 753/80, valgono in sede di prima apertura  al  pubblico
esercizio degli impianti di nuova costruzione. 
    L'esercente  provvede  all'esecuzione  dei  lavori   secondo   il
progetto approvato. Nel caso in cui in corso  d'opera  si  rendessero
necessarie varianti sostanziali al progetto, si applicano  le  stesse
procedure tecniche previste dal decreto direttoriale del 16  novembre
2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
285  del 6 dicembre 2012 per gli impianti di nuova costruzione. 
    La  costruzione  e'  eseguita  sotto  la  responsabilita'  di  un
Direttore dei lavori abilitato  all'esercizio  della  professione  di
ingegnere e iscritto all'Ordine degli Ingegneri.  Il  nominativo  del
Direttore  dei  lavori  e  la  data  dell'inizio  dei   lavori   sono
comunicati,   oltreche'   all'ente   concedente,   all'Autorita'   di
sorveglianza, prima dell'inizio dei lavori medesimi. 
    5.2.  Domanda  per  l'effettuazione  delle  prove   e   verifiche
funzionali 
    Ultimati  i  lavori,  l'esercente  presenta  istanza   in   bollo
all'Autorita' di sorveglianza, nonche' all'ente  concedente,  qualora
l'impianto    rientri    nelle    sue    attribuzioni,    richiedendo
l'effettuazione della verifiche e prove funzionali  ed  allegando  la
documentazione di cui al successivo punto 5.3. 
    5.3. Documentazione a cura del direttore dei lavori 
    Il  Direttore  dei  lavori  predispone  a   propria   firma,   la
documentazione necessaria da consegnare all'Autorita' di sorveglianza
da parte dell'esercente: 
    la dichiarazione di cui al successivo punto 5.3.1; 
    il verbale delle prove interne; 
    l'eventuale completamento  del  M.U.M.  dell'infrastruttura,  dei
componenti e dei sottosistemi di sicurezza; 
    gli allegati di cui al successivo punto 5.3.3. 
    Nel caso in cui la direzione lavori sia svolta da  piu'  soggetti
per parti diverse dell'impianto, ciascuno presenta i documenti  sopra
riportati per la parte di propria competenza. 
    5.3.1. Dichiarazione del Direttore dei lavori 
    Il Direttore dei lavori rilascia una dichiarazione attestante: 
    a) che l'impianto  e'  completamente  ultimato  e  che  tutte  le
relative opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformita' al
progetto ed alle eventuali varianti approvate  e  sotto  l'osservanza
delle norme tecniche in vigore e al decreto legislativo n. 210 del 12
giugno 2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE; 
    b) che sia il  tracciato,  sia  le  progressive  e  le  quote  di
appoggio delle funi, sia la natura e le caratteristiche  dei  terreni
interessati  dalle  fondazioni,  corrispondono  ai  dati  previsti  a
progetto; 
    c) che, sulla  base  dei  documenti  e  certificati  esibiti  dai
costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, ha
verificato la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualita' e
per  caratteristiche  meccaniche,  alle  previsioni  di  progetto,  e
comunque la conformita' a quanto stabilito dalle norme applicabili in
materia; attesta inoltre, sulla  base  di  certificati  in  esito  ad
idonee prove non distruttive, che tutti gli  elementi  strutturali  e
gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento  puo'  compromettere
la  sicurezza  delle  persone  e  per  i   quali   non   ricorre   la
certificazione CE, sono ammissibili in opera; 
    d) che l'impianto di messa a terra elettrica risulta conforme  ai
requisiti di sicurezza  previsti  dalla  norma  CEI  64-8  e  s.m.i.,
nonche' dalla norma CEI 11-1 e s.m.i. se l'impianto e' interessato da
cabina elettrica di trasformazione, e che l'impianto risulta protetto
contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI EN 62305/1-4
e s.m.i.; a  tal  fine  allega  specifiche  relazioni,  eventualmente
redatte da tecnici specialisti in materia, corredate  di  certificati
relativi ai controlli e alle misure effettuati; 
    e) che e' stato favorevolmente effettuato un  idoneo  periodo  di
prova. 
    5.3.2. Lievi modifiche in corso d'opera 
    Ove nel corso dei lavori si sia reso necessario, d'intesa con  il
progettista, apportare  lievi  modifiche  a  talune  delle  soluzioni
costruttive previste nel progetto e  nelle  eventuali  varianti  gia'
approvate, il Direttore dei lavori  deve  darne  comunicazione  nella
dichiarazione di cui al precedente  punto  5.3.1,  giustificando  con
apposita documentazione le soluzioni adottate. 
    5.3.3. Allegati alla dichiarazione del Direttore dei lavori 
    In allegato alla dichiarazione di cui al precedente punto  5.3.1,
il Direttore dei lavori produce la seguente documentazione necessaria
da   consegnare,   da   parte   dell'esercente,   all'Autorita'    di
sorveglianza, la quale l'acquisisce agli atti: 
    a) certificato relativo al collaudo statico delle opere civili di
infrastruttura (definite all'art. 15.1 del decreto  direttoriale  del
16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale - n. 285 del 6 dicembre  2012)  rilasciato  ai  sensi  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
nonche' ai sensi di specifiche  leggi  regionali  e  provinciali,  se
emanate; 
    b) dichiarazioni di  conformita',  di  cui  all'ultimo  paragrafo
della lettera q) del punto 2.1.2. del  decreto  direttoriale  del  16
novembre 2012 n. 337 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale   -  Serie
generale - n. 285  del 6 dicembre 2012,  non  ancora  consegnate,  in
particolare quelle del Sottosistema  1  di  cui  all'Allegato  1  del
decreto legislativo n. 210/2003  relativo  alle  funi  dell'impianto,
comprensive dell'esecuzione di teste fuse ed impalmature; 
    c) relazione circa l'esito dell'esame magnetoinduttivo effettuato
sulle funi dopo la loro messa in opera, ai sensi delle vigenti  norme
tecniche, nonche' i relativi verbali di prova; 
    d) certificazioni  e  documentazioni,  rilasciate  ai  sensi  del
decreto ministeriale n. 37/2008, concernenti gli  impianti  elettrici
di cui al capitolo 16 del decreto direttoriale del 16  novembre  2012
n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 
del 6 dicembre 2012 e quelli non  funiviari  ubicati  nella  funivia,
l'impianto di messa  a  terra  e  il  coordinamento  selettivo  delle
protezioni; 
    e)  relativamente  all'antincendio,  la  relazione  di   corretta
esecuzione  dei  lavori  prevista  al   punto   8.5.2   del   decreto
direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 285  del 6  dicembre  2012,  nonche',
ove ricorra,  la  copia  della  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA) inviata al  Comando  dei  VV.  FF.  ai  sensi  della
normativa vigente in materia; 
    f) relativamente all'antinfortunistica, l'attestazione di cui  al
punto 17.2.4 del decreto direttoriale del 16  novembre  2012  n.  337
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  285 del  6
dicembre 2012; 
    g) la risposta alle prescrizioni e riserve elencate nell'atto  di
autorizzazione alla costruzione e quelle emerse a seguito  dell'esame
del progetto; 
    h) ogni  altra  dichiarazione  di  professionista  del  quale  il
Direttore dei lavori si sia  avvalso  per  le  parti  specialistiche,
attestante la  loro  corretta  esecuzione  e  messa  a  punto,  ferma
restando la  responsabilita'  generale  dello  stesso  Direttore  dei
lavori per il  coordinamento  e  la  reciproca  compatibilita'  delle
parti; 
    i) dichiarazioni dei responsabili delle  ditte  fornitrici  degli
elementi strutturali  dell'impianto,  degli  organi  meccanici  e  di
componenti specialistici, per i quali non ricorre  la  certificazione
CE,  attestanti  la  corretta  esecuzione  delle   lavorazioni,   con
particolare riguardo all'esecuzione  delle  saldature,  dei  montaggi
effettuati, sia in fabbrica che sull'impianto,  nonche'  la  corretta
messa a punto ed il corretto funzionamento dei diversi  meccanismi  e
dispositivi; 
    j) certificati, ad eccezione di quelli relativi alle opere civili
di infrastruttura gia' oggetto di collaudo  statico,  riguardanti  la
corrispondenza alle specifiche indicate dalle  vigenti  tabelle  UNI,
nonche'  alle  vigenti  norme  regolamentari  in   materia   per   la
composizione chimica, le caratteristiche meccaniche e il processo  di
fabbricazione dei  materiali  impiegati,  nonche'  le  certificazioni
riguardanti l'esito dei controlli non  distruttivi  effettuati  sugli
elementi strutturali  e  sugli  organi  meccanici  il  cui  eventuale
cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone e per i quali
non ricorre la certificazione CE. 
    5.4. Adempimenti del  proposto  Direttore  dell'esercizio  o  del
Responsabile dell'esercizio 
    Prima dell'espletamento degli accertamenti preliminari di cui  al
successivo  punto   5.5,   la   persona   proposta   come   Direttore
dell'esercizio   o    Responsabile    dell'esercizio,    quest'ultima
congiuntamente  con  il  professionista  designato  come   Assistente
Tecnico, quando ricorre il caso, presenta, al fine dell'approvazione,
all'Autorita' di sorveglianza e ai competenti organi regionali  o  ai
loro delegati, per gli impianti rientranti nelle  loro  attribuzioni,
una bozza del Regolamento di esercizio dell'impianto, il  quale  deve
anche comprendere il piano di evacuazione corredato,  se  ricorre  il
caso, delle copie degli atti  relativi  agli  eventuali  accordi  per
l'organizzazione  dell'evacuazione   stipulati   con   organizzazioni
pubbliche o private. 
    5.5. Accertamenti preliminari e nomina della Commissione  per  le
verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.) 
    L'Autorita' di sorveglianza, ricevuta la domanda di cui al  punto
5.2  per  l'effettuazione  delle  verifiche  e  prove  funzionali   e
acquisiti agli atti i documenti di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4,
dei  quali  verifica  la  completezza,  effettua  se  del  caso,  per
accertare la disponibilita'  dell'impianto  alle  verifiche  e  prove
funzionali, una visita preliminare sull'impianto, e procede all'esame
degli  eventuali  elaborati  tecnici  presentati  a  scioglimento  di
riserve o richieste di integrazione contenute nel nulla osta tecnico;
in relazione all'esito favorevole di tali accertamenti,  la  predetta
Autorita'  procede  quindi  alla  nomina  della  Commissione  per  le
verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.)  che  eseguira'  le  prove  e
verifiche funzionali, con l'eventuale partecipazione dell'ente locale
competente ai fini della regolarita' dell'esercizio. 
    5.6. Effettuazione delle verifiche e prove funzionali 
    Alle verifiche e prove funzionali, oltre alla C.V.P.F. di cui  al
precedente punto 5.5 e all'eventuale rappresentante della  Regione  o
dell'Ente  locale  competente  per  la  regolarita'   dell'esercizio,
intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza: 
    il Direttore dei lavori; 
    il  proposto  Direttore   dell'esercizio   od   il   Responsabile
dell'esercizio e, se ricorre il  caso,  il  professionista  designato
come Assistente tecnico; 
    il concessionario o un suo rappresentante; 
    il  progettista  o  un   rappresentante   tecnico   della   ditta
costruttrice. 
    5.6.1. Attrezzature per l'espletamento delle  verifiche  e  prove
funzionali 
    Il Direttore dei lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato
la fornitura e il  montaggio  dei  veicoli  e  delle  apparecchiature
meccaniche, degli  equipaggiamenti  elettrici  ed  elettronici,  deve
assicurare  la  disponibilita'  presso   l'impianto   di   tutte   le
attrezzature  e   di   tutte   le   strumentazioni   necessarie   per
l'espletamento delle verifiche e prove funzionali. 
    5.6.2. Attivita' della  Commissione  per  le  verifiche  e  prove
funzionali (C.V.P.F) 
    La C.V.P.F., presa visione del progetto, dei relativi nulla  osta
tecnici, degli eventuali elaborati aggiuntivi e  di  variante,  delle
dichiarazioni  rilasciate  e  dei  documenti  consegnati  di  cui  ai
precedenti punti 5.3 e 5.4, nonche'  dei  risultati  degli  eventuali
accertamenti  e  controlli  speciali  espletati  presso  le   imprese
costruttrici, ovvero  presso  laboratori  ufficiali,  su  particolari
elementi dell'impianto, procede quindi: 
    a) ad una visita all'impianto per verificarne, in via generale  e
con particolare riferimento alle parti  piu'  significative  ai  fini
della sicurezza, la corrispondenza alle  previsioni  di  progetto  ed
eventualmente, per quanto non  esplicitamente  previsto  a  progetto,
alla specifica normativa tecnica in vigore per l'impianto; 
    b) all'effettuazione di  prove  di  funzionamento  a  vuoto  e  a
carico, intese ad accertare il buon comportamento  dell'impianto  nel
suo  complesso  ed  il   corretto   funzionamento   dei   dispositivi
interessanti la  sicurezza  nelle  piu'  significative  modalita'  di
esercizio; 
    c) ai particolari adempimenti  per  lo  scioglimento  di  riserve
formulate in sede di esame del progetto o degli elaborati  aggiuntivi
o di variante; 
    d) alle  ulteriori  verifiche  e  prove  che,  a  giudizio  della
C.V.P.F.  stessa,  dovessero  risultare  necessarie  in  relazione  a
speciali   situazioni   riscontrate   nell'impianto   o    nel    suo
funzionamento; 
    e) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da  parte
del personale preposto, con  l'impiego  delle  attrezzature  all'uopo
predisposte. 
    Le prove connesse con  gli  adempimenti  di  cui  sopra,  vengono
proposte dalla C.V.P.F. al Direttore dei lavori, ove previsto,  o  al
Direttore o al Responsabile dell'esercizio (o all'Assistente  Tecnico
se  previsto)  ed  eseguite,  comprese  le   eventuali   manovre   di
evacuazione, sotto la responsabilita'  di  quest'ultimo,  sentito  il
progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice. 
    I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un
apposito documento che costituisce l'allegato «A»  al  verbale  delle
verifiche e prove funzionali. 
    5.6.3. Verbale delle verifiche e prove funzionali 
    Espletati  tutti  gli  adempimenti  di  cui  sopra,  la  C.V.P.F.
incaricata delle verifiche e delle prove funzionali redige il verbale
con il quale: 
    a) prende atto della documentazione che le e'  stata  sottoposta,
esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo; 
    b) da' riscontro alle eventuali riserve contenute negli  atti  di
approvazione del progetto, il cui scioglimento sia stato  subordinato
a particolari adempimenti da effettuare nel corso delle  verifiche  e
prove funzionali, esprimendo  il  proprio  giudizio  in  ordine  allo
scioglimento di tali riserve; 
    c)  illustra  gli  eventuali  rilievi  emersi  nel  corso   degli
accertamenti  preliminari  o  delle  verifiche  e  prove  funzionali,
esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo. 
    Sulla base  degli  adempimenti  espletati,  la  C.V.P.F.  formula
infine le  proprie  conclusioni  sulla  disponibilita'  all'esercizio
dell'impianto, stabilisce la  necessita'  e  l'eventuale  durata  del
periodo di pre-esercizio e,  se  del  caso,  puo'  subordinarle  alle
condizioni cosi' individuate: 
    Prescrizioni  di  tipo  A:   da   attuare   prima   dell'apertura
dell'impianto   al   pubblico   esercizio,    poiche'    direttamente
interessanti  la  sicurezza  dell'impianto,  dei  viaggiatori  e  non
sostituibili in  alcun  modo,  anche  temporaneamente,  con  speciali
modalita' di esercizio; 
    Prescrizioni di  tipo  B:  da  attuare  entro  periodi  di  tempo
determinati dalla C.V.P.F.; 
    Prescrizioni di  tipo  C:  particolari  cautele  e  modalita'  di
esercizio, che potranno essere  sia  temporanee  che  permanenti,  da
inserire nel Regolamento di esercizio. 
    5.7. Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio 
    Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per  l'apertura  al
pubblico esercizio di ogni impianto e' rilasciato, ai sensi dell'art.
4  del  decreto  del   Presidente   della   Repubblica   n.   753/80,
dall'Autorita' di sorveglianza alla Regione  o  all'ente  concedente,
senza  specifica  richiesta  di  questi  ultimi,  e  per   conoscenza
all'esercente ed e' subordinato: 
    alle risultanze favorevoli del verbale delle  verifiche  e  prove
funzionali; 
    all'ottemperanza alle  eventuali  prescrizioni  di  tipo  A)  con
verbale di constatazione da parte dell'Autorita' di sorveglianza  con
la  partecipazione  del  proposto  Direttore  di  esercizio   o   del
Responsabile dell'esercizio o del Direttore dei lavori; 
    al  corretto  funzionamento  dell'impianto  durante   l'eventuale
periodo di pre-esercizio da parte del proposto Direttore di esercizio
o del Responsabile dell'esercizio; 
    alla nomina  del  Direttore  dell'esercizio  o  del  Responsabile
dell'esercizio e del  Capo  servizio  e,  se  ricorre  il  caso,  del
professionista designato come Assistente tecnico; 
    all'abilitazione  dei  singoli  agenti  con  le   loro   mansioni
interessanti la sicurezza  dell'esercizio,  da  parte  del  Direttore
dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio  o,  se  ricorre  il
caso, del professionista designato come Assistente tecnico; 
    all'approvazione o nulla osta  del  Regolamento  di  esercizio  e
dell'allegato piano di evacuazione; 
    al deposito del modello di Registro giornale. 
    5.8. Registro italiano degli impianti a fune 
    Successivamente all'apertura dell'impianto, per  provvedere  alla
sua iscrizione nel registro italiano degli impianti a fune (RIF),  le
Autorita' di sorveglianza  e  gli  Uffici  periferici  del  Ministero
(USTIF) inviano alla sede centrale del Ministero  la  scheda  tecnica
dell'impianto. 

    Capitolo 6 - Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio 

    6.1. Generalita' 
    Per verificare il permanere delle  condizioni  di  sicurezza  per
l'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 100  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 753/80, si effettuano le manutenzioni,
i controlli funzionali e le ispezioni, che si distinguono in ordinari
e in straordinari. Sono ordinari  quelli  previsti  con  periodicita'
fissa  (manutenzione  periodica,  controlli  giornalieri  e  mensili,
ispezioni annuali); sono straordinari quelli eseguiti dopo lavori  di
manutenzione straordinaria, varianti costruttive, eventi  eccezionali
o modifiche delle modalita' di esercizio. 
    6.2. Manutenzione degli impianti 
    6.2.1. Manuale d'uso e manutenzione 
    Il  costruttore  delle   apparecchiature   meccaniche   e   degli
equipaggiamenti elettrici  ed  elettronici  deve  fornire  il  M.U.M.
all'esercente e all'Autorita' di sorveglianza, assieme al progetto. 
    Il M.U.M. contiene una tabella di  sintesi  delle  operazioni  di
manutenzione previste nonche' le attivita' e le periodicita'  che  il
costruttore prevede per  le  ispezioni  annuali  ed  i  controlli  in
esercizio. 
    Il M.U.M. contiene inoltre un piano  dei  controlli,  di  cui  e'
parte  integrante,  da  eseguire  nelle  revisioni   quinquennali   e
generali. 
    Il M.U.M. riporta, tra l'altro, le liste di controllo, che devono
contenere i valori nominali e  le  tolleranze  ammesse,  nonche'  gli
intervalli di sostituzione dei componenti. 
    Per le operazioni di  manutenzione,  ivi  comprese  le  attivita'
speciali (quali ad esempio spostamento delle funi, rifacimento  teste
fuse, spostamento dei morsetti), i controlli a  vista  e  quelli  non
distruttivi devono essere  indicate  le  specifiche  esecutive  ed  i
criteri di accettazione dei difetti eventualmente riscontrati. 
    6.2.2. Impianti realizzati prima  dell'applicazione  del  decreto
legislativo n. 210/2003 
    Per gli impianti, o parti di essi, installati prima  dell'entrata
in vigore del  decreto  legislativo  n.  210/2003  vale,  per  quanto
riguarda la manutenzione, l'ispezione e il  controllo  in  esercizio,
quanto  contenuto  nel  relativo  manuale   d'uso   e   manutenzione,
aggiornato  secondo  quanto  contenuto  nelle  presenti  disposizioni
tecniche. 
    6.2.3. Modifiche al M.U.M. 
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto  qualificato  di
3° livello secondo la UNI EN ISO 9712:2012 e d'intesa  con  la  ditta
costruttrice o sentita una ditta specializzata  qualora  la  predetta
ditta  costruttrice  non  sia  piu'  esistente,  puo'  modificare  le
istruzioni fornite dal costruttore con  gli  interventi  che  ritiene
opportuni, ad esempio sulla base  dell'analisi  dei  risultati  delle
precedenti revisioni, della statistica di difettosita'  e  criticita'
riscontrata   su   componenti   di   impianti   analoghi,   dell'eta'
dell'impianto, delle ore di esercizio e delle  sollecitazioni  subite
dai vari componenti. 
    Le  modifiche  alle  istruzioni  di  manutenzione,  ispezione   e
controllo in esercizio  dei  componenti  o  sottosistemi  certificati
devono essere approvate dall'organismo notificato che ne ha curato la
certificazione. Prima del suo utilizzo, una copia  del  M.U.M.  cosi'
aggiornata   e'   consegnata   all'esercente   e   all'Autorita'   di
sorveglianza. 
    Gli  aggiornamenti  del  M.U.M.,  la  cui  omessa   comunicazione
potrebbe   avere   un'influenza    diretta    sulla    sicurezza    e
sull'affidabilita'  dell'impianto,  sono  comunicati  a   tutti   gli
esercenti  interessati  dagli  aggiornamenti  e  alle  Autorita'   di
sorveglianza da parte del costruttore. 
    6.2.4. Attrezzature per la manutenzione 
    Per la manutenzione periodica devono  essere  disponibili  presso
l'impianto gli attrezzi, le apparecchiature, i dispositivi di prova e
di misura nonche' le zavorre necessarie per le prove a carico. 
    6.2.5. Ricambi 
    Le parti di ricambio  necessarie  devono  essere  disponibili  in
quantita' adeguate, immagazzinate in  modo  opportuno  e  prontamente
utilizzabili. 
    6.2.6. Registrazione della manutenzione 
    Le attivita'  svolte  ed  i  risultati  della  manutenzione  sono
riportati sul Registro di controllo e manutenzione, di cui  al  punto
4.3. La registrazione di ogni lavoro di manutenzione  periodica  deve
essere siglata  dall'esecutore  e  sottoscritta  da  parte  del  Capo
servizio, che se ne assume la responsabilita'. 
    6.3. Ispezioni sugli impianti 
    6.3.1. Modalita' di svolgimento delle ispezioni 
    Le ispezioni  periodiche  devono  dimostrare  che  lo  stato,  il
comportamento dinamico,  le  caratteristiche  tecniche  e  l'utilizzo
dell'impianto sono conformi al progetto approvato. 
    L'ispezione e' condotta  sotto  la  diretta  responsabilita'  del
Direttore  o  del  Responsabile  dell'esercizio  (o   dell'Assistente
Tecnico se previsto) ed in presenza del Capo servizio e di  personale
abilitato e comprende la misurazione, la prova e la valutazione delle
condizioni effettive dell'impianto per il suo utilizzo in  sicurezza.
Per le opere strutturali si deve garantire  tramite  una  sistematica
sorveglianza che i requisiti di progetto siano sempre soddisfatti nel
corso della propria durata di utilizzo. 
    In caso di esito negativo  delle  ispezioni  il  Direttore  o  il
Responsabile dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto)
adottano gli opportuni provvedimenti correttivi. 
    Le istruzioni per lo svolgimento delle singole prove previste per
l'ispezione sono contenute nel M.U.M.. I  risultati  delle  ispezioni
devono  essere  verbalizzati  dal  Direttore   o   dal   Responsabile
dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto). 
    6.3.2. Eventi particolari che causano danni all'impianto 
    Qualora eventi particolari dovessero verificarsi durante la  vita
dell'impianto,  quali  ad  esempio  incidenti,  eventi  meteorologici
eccezionali, valanghe, considerevoli smottamenti del terreno,  devono
essere  effettuate  particolari  ispezioni  immediate   delle   parti
coinvolte nell'evento. I  risultati  delle  ispezioni  devono  essere
verbalizzati dal  Direttore  o  dal  Responsabile  dell'esercizio  (o
dall'Assistente   Tecnico   se   previsto)   con   indicazione    dei
provvedimenti che si  intendono  adottare.  Il  predetto  verbale  e'
inviato tempestivamente all'Autorita' di sorveglianza. 
    6.3.3.  Ispezioni  sulle  opere  strutturali  dopo  la  messa  in
esercizio 
    Relativamente alle opere strutturali, da tre a sei mesi  dopo  la
messa in esercizio, si devono sottoporre a controllo visivo tutte  le
parti ed in particolare tutti i componenti di  acciaio  in  relazione
alla  formazione  di  cricche  sui  cordoni  di  saldatura   e   alla
deformazione di aste e profilati, alla  verifica  del  serraggio  dei
bulloni, nonche' all'integrita' delle opere civili. 
    6.3.4. Ispezioni in caso di interruzione dell'esercizio 
    Se l'esercizio e' interrotto per un periodo  da  un  mese  a  sei
mesi, prima della ripresa si eseguono i controlli mensili di  cui  al
M.U.M. e le prove  aggiuntive  in  conformita'  ai  successivi  punti
6.3.5.3 e 6.3.5.4. 
    Se l'esercizio e' interrotto per piu' di sei  mesi,  prima  della
ripresa si effettua un'ispezione annuale in conformita' ai successivi
punti 6.3.5, 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4, 6.3.5.5 e 6.3.5.6. 
    Dopo l'esecuzione di lavori  di  manutenzione  straordinaria  non
programmata o  di  modifica  dell'impianto  si  effettuano  le  prove
dell'ispezione  annuale   di   cui   al   successivo   punto   6.3.5,
relativamente alla parte manutenuta o modificata e alle parti da essa
influenzate. 
    6.3.5. Ispezioni annuali 
    Per accertare lo stato di conservazione  e  di  funzionamento  di
tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore  o  il  Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico  se  previsto)  deve  eseguire
almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione  secondo  quanto
riportato nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni. 
    In occasione di tale ispezione si devono effettuare inoltre: 
    a) il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi
frenanti,  nelle  condizioni  della  linea  caricata  nel  modo  piu'
sfavorevole (ad eccezione delle sciovie)  e  comunque  corrispondente
alle piu' gravose  modalita'  di  esercizio;  per  gli  impianti  non
automotori, il carico, se  ammesso  dall'Autorita'  di  sorveglianza,
puo' essere opportunamente simulato; 
    b) il controllo delle funzioni e  dei  dispositivi  elettrici  ed
elettromeccanici  di  protezione  e   di   sicurezza,   rilevando   e
verificando i livelli di intervento e  le  soglie  previste,  nonche'
degli impianti di telecomunicazione; 
    c) il controllo dei freni automatici, nel caso di impianti dotati
di freni di vettura, sia per verificarne la forza frenante,  sia  per
verificarne l'intervento, a seguito della  riduzione  della  tensione
delle funi di manovra (prova cosiddetta di «finto taglio»); 
    d) il controllo dello stato delle vie di corsa,  delle  piste  di
risalita, della linea, degli imbarchi e degli sbarchi e delle vie  di
allontanamento, in caso di distacco  in  linea  sulle  sciovie  o  di
evacuazione verticale per gli impianti aerei; 
    e) il controllo  dell'interazione  tra  l'impianto  e  l'ambiente
esterno; 
    f) una prova di evacuazione utilizzando l'attrezzatura,  i  mezzi
ed il personale previsti dal piano di evacuazione; questa prova  puo'
anche essere effettuata su un impianto  della  stessa  tipologia  che
utilizza mezzi di  evacuazione  similari.  In  ogni  caso,  per  ogni
singolo impianto, deve essere verificata l'integrita', la completezza
e la disponibilita' dell'attrezzatura e dei mezzi di  soccorso  e  la
percorribilita' delle vie di raggiungimento dei luoghi sicuri; 
    g)  verifica,  mediante  esame  del  Registro  di   controllo   e
manutenzione, dell'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste nel
periodo intercorso dalla precedente ispezione. 
    6.3.5.1. Opere civili di infrastruttura 
    Nel corso dell'ispezione annuale, tramite controllo  a  vista  si
effettuano le seguenti attivita': 
    a) controlli a vista indicati al punto 6.3.3; 
    b) constatazione di danni alle opere  strutturali  in  seguito  a
gelo, caduta di pietre, neve, assestamenti o eventi simili; 
    c) individuazione delle piante a fianco della linea evidentemente
instabili o che pregiudicano il  regolare  passaggio  dei  veicoli  o
l'evacuazione verticale; 
    d) ispezione delle strutture portanti  in  cemento  armato  e  di
calcestruzzo normale o precompresso, allo  scopo  di  individuare  la
presenza di fessurazioni e altri danni; 
    e)  ispezione  sullo  stato  di  sicurezza  delle  fondazioni   e
dell'ambiente ad esse circostante, incluso lo stato dei tirafondi  di
ancoraggio. 
    6.3.5.2. Dispositivi meccanici 
    Nel corso  dell'ispezione  annuale,  si  effettuano  le  seguenti
attivita': 
    a) controllo a vista e prove  funzionali  dei  diversi  motori  e
componenti  della  catena  cinematica  (azionamenti  principale,   di
riserva, di recupero e di soccorso); 
    b) controllo a vista e prove funzionali  di  ogni  singolo  freno
nelle condizioni  di  carico  nominale,  con  i  diversi  sistemi  di
intervento e  con  tutti  i  tipi  di  azionamento,  registrandone  i
risultati; nelle sciovie le prove sono eseguite con l'impianto vuoto; 
    c) controllo dell'intervento automatico dei freni di vettura, con
impianto fermo, e registrazione del valore della soglia di intervento
a seguito della  riduzione  della  tensione  delle  funi  di  manovra
(«finto taglio») e  della  forza  frenante,  mediante  dinamometro  o
registrando la coppia impianto con pinze chiuse singolarmente; 
    d) controllo a vista delle scarpe delle  funi  portanti  e  delle
pulegge; controllo dei rulli, delle rulliere e dei bilancieri; 
    e)  controllo  a  vista  di  tutti  i  dispositivi  meccanici  di
tensionamento e delle stazioni; in particolare controllo del corretto
cadenzamento, dei tempi  e  della  forza  di  chiusura  dei  cancelli
d'imbarco; 
    f) controllo a vista e prova dei dispositivi per il recupero  dei
veicoli,  con  l'effettuazione   di   un'esercitazione,   verificando
l'addestramento del personale adibito a tali operazioni. 
    6.3.5.3. Funi 
    Si  effettuano  i  controlli   annuali   previsti   dal   decreto
dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente  le  «Prescrizioni
tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi  e  dei
loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al  trasporto  pubblico
di persone». 
    6.3.5.4. Dispositivi elettrici 
    Nel  corso  dell'ispezione  annuale,  si  eseguono   i   seguenti
controlli: 
    a) controllo dello stato generale e prove funzionali di  tutti  i
dispositivi e delle installazioni elettriche, rilevando e verificando
i livelli di intervento e le soglie previste; 
    b) controllo dello stato generale  dei  dispositivi  di  messa  e
terra e protezione  contro  i  fulmini,  e  di  protezione  contro  i
contatti diretti e indiretti. 
    6.3.5.5. Dispositivi di sorveglianza e segnalazione 
    Nel  corso  dell'ispezione  annuale,  si  eseguono   i   seguenti
controlli: 
    a)  controllo  e  prove  di   funzionamento   dei   circuiti   di
sorveglianza   e   dei   dispositivi    di    segnalazione    e    di
telecomunicazione; 
    b)  controllo  e  prove  di  funzionamento  dei  dispositivi   di
segnalazione dei guasti nelle stazioni, nei veicoli e in linea; 
    c) controllo delle resistenze elettriche delle funi isolate; 
    d) controllo e prove di funzionamento degli anemometri. 
    6.3.5.6. Veicoli e dispositivi di traino 
    Per i veicoli e i dispositivi di traino, annualmente, si eseguono
i seguenti controlli: 
    a) controllo a vista di ogni veicolo o  di  ogni  dispositivo  di
traino; 
    b) almeno il 20% delle morse e dei morsetti e'  sottoposto  a  un
controllo a vista allo stato smontato. Queste morse sono  selezionate
secondo un  procedimento  di  rotazione  in  modo  da  garantire  che
l'intervallo tra i  controlli  consecutivi  di  ogni  morsa  non  sia
maggiore di 5 anni. In tale  occasione,  sul  predetto  campione,  e'
eseguito il controllo non distruttivo sulle morse e sui  morsetti  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.
203 di data 1° dicembre 2015. Questo tipo di controllo delle morse  e
l'annessa prova di funzionamento deve avvenire secondo le  istruzioni
del costruttore; 
    c) ad eccezione delle sciovie, tutte le  morse  smontate  di  cui
alla lettera b) devono essere sottoposte ad un  controllo  di  tenuta
minima necessaria allo  scorrimento  su  fune;  per  gli  impianti  a
collegamento temporaneo la prova puo' essere eseguita  anche  tramite
sistemi equivalenti; 
    d) controllo dell'efficienza delle porte  e  dei  dispositivi  di
chiusura e di interblocco; 
    e)  controllo  del  dispositivo  di  misurazione  del  carico   e
dell'eventuale conteggio delle persone; 
    f) controllo dell'intervento dei freni sul veicolo; 
    g)  per  gli  impianti  collegamento  temporaneo,  verifica   del
permanere sia del rendimento che dei  parametri  significativi  delle
morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature da  banco  disposte
in una delle stazioni: in particolare deve essere rilevata la  misura
della forza di serraggio tra le ganasce e della forza  erogata  dalle
molle, quest'ultima  sia  per  la  configurazione  corrispondente  al
diametro nominale della fune, che per  il  limite  inferiore  per  il
quale, secondo il M.U.M., la morsa puo' ancora essere utilizzata. 
    6.4. Controlli in esercizio 
    I controlli in esercizio devono  essere  effettuati  ad  impianto
fermo, durante una corsa di prova e durante l'esercizio da parte  del
personale  abilitato,  rispettando   integralmente   le   indicazioni
riportate nel Registro giornale e le istruzioni del M.U.M.. 
    I risultati dei controlli devono essere verbalizzati per iscritto
dal personale dell'impianto, secondo le  rispettive  attribuzioni,  e
registrati sul Registro giornale. 
    6.4.1. Controlli e corsa di prova giornalieri 
    Prima dell'apertura al servizio pubblico, si eseguono  una  corsa
di prova ed i controlli giornalieri previsti dal M.U.M. e  quelli  di
seguito elencati: 
    a) controllo dell'argano e verifica  del  regolare  funzionamento
dei freni, compreso  la  funzionalita'  dell'arresto  elettrico  alla
massima  velocita'  di  esercizio  nonche'   la   funzionalita'   dei
dispositivi per la variazione della velocita' di marcia ; 
    b) controllo della  carica  delle  batterie  dei  dispositivi  di
sorveglianza e dei motori termici; 
    c) verifica che i valori dei parametri da riportare sul  Registro
giornale rientrino nell'intervallo ammissibile; 
    d)   verifica   che   tutti   i   dispositivi   d'arresto   siano
raggiungibili; 
    e) verifica della  regolare  accensione  dei  motori  termici  di
recupero; 
    f)  verifica  del   regolare   funzionamento   del   collegamento
telefonico fra le stazioni; 
    g) verifica della liberta' di corsa del carrello  di  tensione  e
del contrappeso; nel caso di tensionamento idraulico, verifica  della
posizione del cilindro di tensione; 
    h) controllo della tenuta e  delle  pressioni  di  esercizio  dei
sistemi idraulici o pneumatici; 
    i) verifica, a campione, del regolare funzionamento degli arresti
di emergenza e degli interruttori di manutenzione  nelle  stazioni  e
sulle vetture, degli strumenti di misura; 
    j) funzionalita' del circuito di sicurezza di linea; 
    k) controllo di irregolarita' evidenti o danni ai  veicoli  e  ai
dispositivi di traino, a seguito di controllo visivo; 
    l) controllo della regolarita' delle aree di imbarco e di  sbarco
nelle stazioni, ed in  particolare  del  corretto  funzionamento  del
cancelletto; 
    m) controllo  dell'integrita'  dei  veicoli  e  dei  carrelli  ed
eliminazione di eventuali accumuli di neve o formazioni  di  ghiaccio
su di essi; 
    n) controllo della posizione  delle  funi  su  pulegge,  rulli  e
scarpe nonche' della funzionalita' dei raschiaghiaccio su puleggia; 
    o) per  gli  impianti  a  collegamento  temporaneo,  in  ciascuna
stazione, verifica visiva del regolare funzionamento  dei  meccanismi
di accelerazione, di rallentamento e di movimentazione dei veicoli  e
della corretta predisposizione dei relativi dispositivi di controllo;
la corsa di prova deve essere eseguita in modo  che  tutte  le  morse
utilizzate  in  servizio  passino  sugli  appositi   dispositivi   di
controllo dell'ammorsamento situati in una delle stazioni; 
    p) per le funicolari terrestri, controllo  dello  stato  regolare
degli accessi alle vetture e delle entrate ed  uscite  delle  vetture
dalle stazioni e, durante la corsa di prova,  controllo  dell'assenza
di ostacoli e  materiale  pericoloso  lungo  la  via  di  corsa,  del
corretto  posizionamento  della  fune  nei  rulli  di  linea  e,  ove
sussiste, del passaggio regolare delle vetture sugli scambi; 
    q) per le funicolari terrestri,  controllo  ed  ispezione,  prima
della partenza, delle vetture,  dei  carrelli  con  le  ruote,  degli
organi del freno sulle rotaie, degli encoder per il rilevamento della
velocita' e degli  impianti  idraulici,  comprensivi  delle  relative
tubazioni, per la verifica di eventuali perdite di olio; 
    r) per le pedane  mobili  di  imbarco  e  di  allineamento  delle
seggiovie, controllo dello stato del nastro e regolare  funzionamento
dei meccanismi, della regolarita'  delle  fasi  di  avviamento  e  di
arresto, nonche' della proporzionalita' tra la velocita' del nastro e
quella della fune. 
    Durante la corsa di prova l'agente all'uopo addetto, munito di un
apparecchio  ricetrasmittente  e  prendendo  posto  su  un   veicolo,
controlla la linea, ed in particolare: 
    a) le rulliere, assicurandosi del corretto passaggio della fune e
dei veicoli sulle stesse, nonche'  del  regolare  posizionamento  dei
rulli, della loro integrita' e della loro liberta' di  rotazione  sui
cuscinetti e dell'assenza di rumori anomali; 
    b) l'assenza di ghiaccio o neve o altri ostacoli sulle  strutture
di linea; 
    c)  la  percorribilita'  del  sentiero  per   l'evacuazione   dei
viaggiatori; 
    d) il rispetto delle distanze di sicurezza verticali  e  laterali
in stazione ed in  linea  nonche'  l'allineamento  della  fune  sulle
rulliere; 
    e) l'assenza di impedimenti al movimento dell'anemometro; 
    f) il regolare funzionamento degli altoparlanti in linea; 
    g) i dispositivi di protezione lungo  la  risalita  (per  esempio
imbottiture, reti di protezione, conche di raccolta) e  le  barriere,
verificando se sono in buono stato; 
    h)  la  segnaletica  prevista,  verificandone   la   presenza   e
valutandone la leggibilita'; 
    i) l'assenza di  pietre,  valanghe  o  smottamenti  di  terra,  a
seguito di eventi naturali sopravvenuti, che  potrebbero  mettere  in
pericolo la sicurezza dell'impianto; 
    j) per le sciovie e le slittinovie, durante la  corsa  di  prova,
controllo dello stato della pista di  risalita.  Per  le  sciovie  su
ghiacciaio, controllo della configurazione della linea  eventualmente
modificata  dal  movimento  del  ghiacciaio,  anche   rispetto   alla
superficie innevata; 
    k)  in  particolare  per  le  pedane  mobili  di  imbarco  e   di
allineamento, la posizione della pedana mobile rispetto alla puleggia
nel  caso  di  stazione  tenditrice,  l'efficienza  della  protezioni
relative alla velocita' del tappeto (confronto con la velocita'  fune
e  sovravelocita')  e  l'efficienza  della  protezione  di   corretta
equidistanza dei veicoli. 
    Durante la corsa di prova: 
    a) e' vietato il trasporto di persone non  addette  all'esercizio
dell'impianto; 
    b) deve essere disponibile un collegamento radio tra il personale
addetto all'esercizio, ad eccezione delle sciovie con linea visibile; 
    c) in generale la cabina di comando della stazione  motrice  deve
essere presidiata.  In  caso  contrario  deve  essere  presidiata  la
stazione di rinvio ove e' effettuato il telecomando della marcia. 
    Inoltre, se su  parti  dell'impianto  sono  stati  constatati  la
formazione di ghiaccio oppure  l'accumulo  di  neve,  che  comportano
rischi per le persone, il servizio puo' avere  inizio  solo  dopo  la
loro rimozione. 
    Dopo  forti  nevicate,   bufere,   temporali   o   altri   eventi
eccezionali, verificatisi soprattutto durante la notte,  prima  della
corsa di prova deve  essere  effettuata  una  ricognizione  lungo  la
linea, anche al  fine  di  verificare  che  le  piante  presenti  non
costituiscano pericolo per l'esercizio. 
    6.4.2. Controlli mensili 
    Si devono eseguire i controlli  mensili  previsti  dal  M.U.M.  e
quelli di seguito elencati: 
    a) controlli mensili delle funi previsti dal decreto dirigenziale
n. 144 del 18  maggio  2016  concernente  le  «Prescrizioni  tecniche
riguardanti l'esercizio e la  manutenzione  delle  funi  e  dei  loro
attacchi per gli impianti a fune adibiti  al  trasporto  pubblico  di
persone»; 
    b) sulle funivie bifune, in occasione della verifica della linea,
deve  essere  controllato  lo  stato  delle   scarpe   dei   sostegni
(accertandone anche il consumo e la regolare  lubrificazione)  e  dei
loro attacchi; 
    c)  controllo  dei   collegamenti   delle   funi   (per   esempio
impalmature); 
    d) controllo della posizione reciproca delle funi e delle  rotaie
nelle zone di  accoppiamento  e  disaccoppiamento  degli  impianti  a
collegamento temporaneo; 
    e) controllo dello stato esterno, della posizione e  dell'attacco
dei rulli, delle pulegge e delle deviazioni, nonche' dei  dispositivi
di riposizionamento e delle scarpe delle funi portanti; 
    f) per gli impianti  a  collegamento  temporaneo,  controllo  dei
dispositivi ubicati sulle travi  di  accelerazione,  decelerazione  e
trasferimento, per la sorveglianza dei veicoli nelle stazioni; 
    g) controllo nelle stazioni dell'ingresso, dell'uscita e del giro
stazione dei veicoli o dei dispositivi di traino; 
    h) verifica dello stato di usura delle  guarnizioni  di  tutti  i
freni e della regolare posizione dei ceppi dei freni stessi; 
    i)  prova  dei  sistemi  di  frenatura  elettrici   e   meccanici
dell'argano tramite misurazione degli spazi e/o dei tempi di  frenata
con veicoli vuoti o dispositivi di traino non utilizzati; 
    j) azionamento manuale dei freni  sulla  fune  portante  o  sulla
rotaia  ad  impianto  fermo  e  verifica  della  funzionalita'  degli
interruttori di freno chiuso; 
    k) prova e verifica della corretta taratura delle sorveglianze di
sovravelocita' elettriche e meccanica, nonche'  della  protezione  di
antiritorno anche «in bianco», per i soli impianti automotori; 
    l) controllo a vista dello stato esterno dei veicoli, verificando
in particolare: l'efficienza dei dispositivi di chiusura delle  porte
e dei dispositivi di traino e lo stato delle barre di chiusura  delle
seggiole; 
    m) per le funivie bifune «a va e vieni» o «a va  o  vieni»  prova
delle  sorveglianze  di  concordanza  del  senso  di  marcia   e   di
stazionamento, anche con appositi test se disponibili, e  azionamento
manuale  del  secondo  finecorsa  di  stazione,  ove  presente,   che
determina l'intervento del freno di emergenza; 
    n) controllo a vista  dei  sostegni  di  linea,  con  particolare
riguardo alle  scale  di  accesso  ed  alle  pedane  di  manutenzione
verificando la posizione delle funi, l'allineamento  delle  rulliere,
la regolare rotazione dei rulli ed il consumo delle loro guarnizioni; 
    o) movimentazione dell'impianto con tutti gli  azionamenti  e  le
alimentazioni  disponibili,  compresa  quella  derivante  da   gruppi
elettrogeni, se previsti; controllo del funzionamento dell'argano  di
recupero, senza disinnestare la  puleggia  motrice,  procedendo  alla
messa in moto dell'impianto, verificando  il  regolare  funzionamento
dei relativi  sistemi  frenanti  e  controllando  in  tale  occasione
l'eventuale scorta di combustibile; 
    p)  controllo  dei  dispositivi  di  tensione,  con   particolare
riguardo agli attacchi di estremita' della fune  tenditrice  ed  agli
interruttori di finecorsa del  contrappeso,  ovvero  del  sistema  di
tensione idraulico e del carro mobile di rinvio; 
    q) verifica dei dispositivi prova molle, mediante morsa  rossa  o
adottando una procedura equivalente atta  a  verificare  la  corretta
taratura dei prova molle. Nel caso di apparecchiature di prova  delle
molle  con  canali  ridondati  e  reciprocamente  controllati,   tale
controllo non e' necessario; 
    r) verifica del regolare funzionamento degli arresti di emergenza
e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e sulle vetture; 
    s) prova di efficienza e verifica dei livelli di  taratura  delle
protezioni  di   massima   corrente/coppia   e   di   incremento   di
corrente/coppia;  tali  verifiche   sono   eseguite   utilizzando   i
dispositivi di prova a tal scopo predisposti, seguendo le  istruzioni
fornite dal M.U.M.; 
    t)  verifica  del  permanere  nel  tempo  degli  sforzi  frenanti
sviluppati dai  freni  meccanici,  eventualmente  mediante  prova  di
tenuta amperometrica; 
    u) verifica delle protezioni atte a controllare la tensione delle
funi; 
    v) in particolare per gli  impianti  a  collegamento  temporaneo,
controllo a vista di tutte le morse ad una velocita' convenientemente
ridotta, ad esempio da un punto di osservazione posto in  prossimita'
di una rotaia di scorrimento; controllo  dello  stato  di  integrita'
geometrica delle molle, se in vista, delle ruote di scorrimento e del
rullo di comando dell'apertura/chiusura delle ganasce. 
    6.4.3. Controlli in  esercizio  e  corsa  di  prova  dopo  eventi
eccezionali. 
    Dopo eventi  eccezionali  (ad  esempio:  forte  vento,  tempesta,
formazione di ghiaccio, nevicate copiose, valanghe,  fulmini,  caduta
di alberi, atti vandalici)  prima  della  ripresa  del  servizio,  si
effettuano i controlli in esercizio adeguati alla  situazione  e  una
corsa di prova. Quest'ultima deve  essere  preceduta  da  un'adeguata
ricognizione della linea. Tali controlli sono annotati  sul  Registro
giornale. 
    6.5. Documentazione 
    6.5.1. Documenti per i controlli e le ispezioni 
    I risultati  dei  controlli  in  esercizio  sono  registrati  sul
Registro giornale. 
    I risultati delle ispezioni annuali sono registrati  sul  verbale
dell'ispezione annuale. 
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
Tecnico  se  previsto),  prima  dell'apertura  all'esercizio,   invia
all'Autorita'  di  sorveglianza  una  dichiarazione   circa   l'esito
positivo della predetta ispezione annuale. 
    Il Registro giornale e il verbale delle ispezioni annuali  devono
essere conservati presso gli uffici dell'esercente  o  sull'impianto.
Il Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto 6.2.6,  deve
essere consegnato  all'Autorita'  di  sorveglianza  in  copia,  anche
informatica, in occasione delle  revisioni  quinquennali  o  generali
degli impianti. 

Capitolo 7 - Visite e prove periodiche dell'Autorita' di sorveglianza 

    7.1. Accertamenti sugli impianti 
    L'Autorita' di sorveglianza ha facolta' di disporre in  qualsiasi
momento accertamenti sugli  impianti,  ai  sensi  dell'art.  100  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, per verificare che
il servizio si svolga in condizioni di sicurezza. 
    Il   personale   dell'Autorita'    di    sorveglianza    tecnica,
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  ha  diritto  al  trasporto
gratuito. 
    In occasione di tali  accertamenti  l'Autorita'  di  sorveglianza
puo' prescrivere specifiche prove sull'impianto. 
    Resta altresi' salva la facolta' dell'Autorita'  di  sorveglianza
di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui  all'art.
4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  753/80  qualora
sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. 
    A seguito di incidenti  o  disservizi,  ancorche'  non  ne  siano
derivati  danni  alle  persone,  ove  a  giudizio  dell'Autorita'  di
sorveglianza, sentito il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto),  sorgano  dubbi  sul  permanere
delle  necessarie  condizioni  di  sicurezza,  puo'  venir   disposta
l'effettuazione di ispezioni e  controlli  straordinari  all'impianto
interessato o a sue singole parti,  stabilendone  caso  per  caso  le
modalita'. 
    7.2. Partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni
annuali 
    La partecipazione dei tecnici dell'Autorita' di sorveglianza alle
ispezioni di cui al punto 6.3.5 e' obbligatoria  in  occasione  delle
verifiche e prove effettuate dopo il primo  anno  dall'autorizzazione
all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, o alla prosecuzione
dello stesso dopo la revisione generale o dopo una ispezione speciale
e, successivamente, ogni tre anni. Per le sciovie e le slittinovie la
partecipazione obbligatoria dei suddetti tecnici e' fissata al quinto
e al decimo anno dall'autorizzazione  all'apertura  dell'impianto  al
pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione
generale. Gli articoli 1, 2  e  3  del  decreto  dirigenziale  del  9
gennaio 2012 si intendono sostituite con quando sopra disciplinato. 

Capitolo  8 -  Regolazioni,  riparazioni  e  sostituzioni   che   non
                 costituiscono variante costruttiva 

    8.1. Riparazioni e sostituzioni con parti  di  ricambio  come  da
progetto 
    I lavori di riparazione  e  sostituzione  con  elementi  come  da
progetto  devono  essere  annotati  sul  Registro  di   controllo   e
manutenzione di cui al precedente punto  6.2.6  e  la  loro  regolare
esecuzione deve  essere  convalidata  dal  Capo  Servizio  e  portata
tempestivamente  a  conoscenza  del  Direttore  o   il   Responsabile
dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto).  Si  devono
utilizzare solo parti di ricambio equivalenti e certificate ai  sensi
del decreto legislativo n. 210/2003. 
    Al termine della riparazione o sostituzione si effettua una prova
di efficienza. 
    Per le opere civili di infrastruttura  la  riparazione  comprende
l'eliminazione dei danni causati anche  dall'invecchiamento  e  dalla
normale usura. 
    Prima della riparazione e dell'eliminazione  di  un  danno  nelle
opere civili di infrastruttura se ne  deve  chiarire  la  causa  che,
quando  possibile,  deve  essere  sempre  preventivamente  eliminata.
Quando non e' possibile eliminare la causa di  un  danno,  si  devono
controllare, verificare e attuare misure appropriate in  funzione  di
quanto riscontrato nelle ispezioni. 
    8.2. Modifiche e  sostituzioni  che  non  costituiscono  variante
costruttiva 
    Le  modifiche  o  le  sostituzioni  di   componenti   con   altri
equivalenti  e  certificati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
210/2003,  sotto  il  profilo  tecnico  funzionale,  non  costituenti
variante costruttiva, ne' riparazione  o  sostituzione  con  elementi
come da progetto, ai sensi del precedente  punto  8.1,  sono  gestite
come segue. 
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
Tecnico se previsto)  e'  tenuto  a  darne  comunicazione  preventiva
all'Autorita'  di  sorveglianza.  Tale  comunicazione  preventiva  e'
finalizzata ad illustrare in maniera sintetica la sostituzione che si
intende  apportare  sull'impianto,  allo  scopo  di  individuare   le
possibili  ripercussioni  sulla   sicurezza   e   sulla   regolarita'
dell'esercizio. 
    L'Autorita' di sorveglianza valuta l'entita'  della  sostituzione
ed eventualmente, nel caso in cui sia ritenuto necessario il rilascio
del nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione progettuale  per
la procedura approvativa e, successivamente,  dopo  il  rilascio  del
citato nulla osta  tecnico,  acquisisce  la  documentazione  di  fine
lavori ed effettua una visita di constatazione. 
    Nel caso in cui la sostituzione sia  ritenuta  dall'Autorita'  di
sorveglianza  non  soggetta  ad  autorizzazione,   l'esercente   puo'
effettuare i lavori; il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto)  trasmette  la  relazione  di  fine
lavori  che  e'  acquisita  agli  atti  da  parte  dell'Autorita'  di
sorveglianza. 
    Per  gli  impianti  realizzati  antecedentemente  all'entrata  in
vigore del decreto legislativo n. 210/2003  e'  possibile  utilizzare
componenti  realizzati  secondo  la  normativa  italiana  vigente  al
momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  210/2003,
oppure componenti o sottosistemi simili  certificati,  purche'  siano
verificate le seguenti condizioni: 
    a) compatibilita' dei componenti o sottosistemi  certificati  con
le altre parti dell'impianto con le quali essi si interfacciano; 
    b) rispetto  dei  limiti  di  impiego  di  cui  ai  documenti  di
certificazione per i suddetti componenti o sottosistemi; 
    c)  condizioni  di  sicurezza   almeno   equivalenti   a   quelle
originarie. 
    Per qualsiasi  aggiornamento  che  la  ditta  costruttrice  delle
apparecchiature  elettriche  apporti  al  software  del  sistema   di
sorveglianza,  il  Direttore  o  il  Responsabile  dell'esercizio  (o
l'Assistente Tecnico se  previsto)  deve  essere  informato  mediante
opportuna  documentazione  e   gli   deve   essere   consegnata   una
dichiarazione   attestante   che   le   funzioni   di    sorveglianza
dell'impianto   risultano   efficienti   anche   a   seguito    degli
aggiornamenti. Il  Direttore  o  il  Responsabile  dell'esercizio  (o
l'Assistente Tecnico se previsto), in funzione dell'incidenza che gli
aggiornamenti eseguiti hanno avuto o potrebbero avere sulle  funzioni
di sicurezza, valuta se informare o meno l'Autorita' di sorveglianza. 
    8.3. Regolazioni/interventi dell'impianto durante l'esercizio 
    8.3.1. Regolazioni/interventi permanenti 
    Al fine di  migliorare  la  regolarita'  dell'esercizio  il  Capo
servizio,  in  accordo  con  il  Direttore   dell'esercizio,   o   il
Responsabile  dell'esercizio  puo'   effettuare   delle   regolazioni
permanenti o piccoli interventi, agli  organi  dell'impianto  e  alle
tarature dei dispositivi di sorveglianza. 
    Ogni modifica permanente alle tarature  deve  essere  autorizzata
preventivamente dal Direttore di esercizio/Responsabile di  esercizio
(o  dall'Assistente  Tecnico   se   previsto),   il   quale   ha   la
responsabilita' di verificare, se del caso in loco  ed  eventualmente
sentendo  la  ditta  costruttrice  dell'impianto,  l'idoneita'  della
modifica effettuata. 
    Il  Direttore   di   esercizio/Responsabile   di   esercizio   (o
l'Assistente Tecnico se previsto) deve  notificare  all'Autorita'  di
sorveglianza   competente   per    territorio,    con    le    idonee
giustificazioni, le modifiche e gli interventi attuati, i  quali  non
possono in alcun caso avere rilievo sulle prestazioni dell'impianto. 
    Non sono  soggette  alla  notifica  le  modifiche  permanenti  se
relative ad organi  ed  elementi  non  direttamente  interessanti  la
sicurezza. 
    8.3.2. Regolazioni/interventi provvisori 
    Il Capo servizio, in accordo con il Direttore o  il  Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto),  puo'  apportare
modifiche provvisorie agli organi dell'impianto e alle  tarature  dei
dispositivi di sorveglianza quando queste siano  ritenute  necessarie
per concludere esclusivamente il servizio giornaliero,  a  condizione
che siano mantenute, adottando le necessarie misure di  compensazione
previste dal  costruttore,  condizioni  di  sicurezza  equivalenti  a
quelle iniziali. Il giorno successivo  l'esercizio  non  puo'  essere
ripreso. 
    Nei tempi tecnici strettamente necessari, devono  successivamente
essere ripristinate le condizioni  iniziali  di  funzionamento  degli
organi e dei dispositivi di sorveglianza dell'impianto  sottoposti  a
modifica provvisoria e quindi potra' essere ripreso l'esercizio. 
    8.3.3. Teleassistenza 
    Alle condizioni riportate ai precedenti punti 8.3.1 e 8.3.2 sotto
la supervisione del Capo servizio e del Direttore o  il  Responsabile
dell'esercizio  (o  l'Assistente  Tecnico  se  previsto)   e   previa
predisposizione con apposita chiave  hardware  di  consenso  inserita
sull'impianto, e' ammesso l'intervento in teleassistenza della  ditta
costruttrice delle apparecchiature elettriche. 
    La connessione «on line» dell'impianto e il relativo consenso per
la modifica dei parametri,  e'  consentita  solamente  per  il  tempo
strettamente necessario a svolgere tale operazione. 
    La connessione deve avvenire  con  modalita'  che  assicurino  la
protezione da agenti esterni dei dati  trasmessi  attraverso  essa  e
quelli gia' presenti nel software. 
    8.3.4. Registrazione sul Registro giornale 
    Qualsiasi  modifica,  di  carattere   tanto   permanente   quanto
provvisoria,   deve   essere   annotata   sul    Registro    giornale
dell'impianto. 

                   Capitolo 9 - Norme transitorie 

    9.1 Disposizioni di esercizio 
    9.1.1 Obblighi di adeguamento sull'esercizio 
    Ove  non  diversamente  previsto  nelle   presenti   disposizioni
tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto tutte le disposizioni  di  esercizio  relative  agli
impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti  del  presente
decreto. L'esercente dovra' inviare all'Autorita' di sorveglianza, ai
fini  approvativi,  il  Regolamento  di  esercizio  con  i   relativi
allegati, tra i quali il Piano di evacuazione,  pena  la  revoca  del
nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 753/80, nonche' il Registro  giornale,
il Registro di controllo e  manutenzione,  il  Verbale  di  ispezione
annuale e il Rapporto di ammissibilita' sullo stato delle funi. 
    9.1.2  Partecipazione   dell'Autorita'   di   sorveglianza   alle
ispezioni annuali 
    A  partire  dall'anno  solare   2017,   la   periodicita'   della
partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni  annuali
su tutti gli impianti e' adeguata all'articolo 7.2. 
    9.1.3 Modifiche al piano dei controlli 
    Quando per effetto delle nuove  scadenze  di  cui  al  punto  2.1
dell'allegato al decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015 occorra modificare il piano
dei controlli non distruttivi  relativo  alle  revisioni  speciali  e
generali,  il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente Tecnico se previsto), con  l'assistenza  di  un  esperto
qualificato di 3° livello secondo la UNI EN  ISO  9712  e  successive
eventuali modificazioni, d'intesa con la ditta costruttrice o sentita
una ditta specializzata qualora la predetta  ditta  costruttrice  non
sia  piu'  esistente,  individua  tutte  le  parti  dell'impianto  da
sottoporre  a  controlli   specifici,   indicando   la   difettosita'
ammissibile e le modalita' delle prove. Le indicazioni sui  controlli
da eseguire sono contenute nel nuovo piano dei controlli da  allegare
come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di  cui  e'
parte integrante. 
    9.1.4 Contenuti del piano dei controlli 
    Il nuovo piano  dei  controlli,  di  cui  al  punto  9.1.3,  deve
prevedere controlli non distruttivi, a campione nel caso di revisioni
quinquennali, da  parte  di  personale  qualificato,  sugli  elementi
costruttivi,  sugli  organi  meccanici  e  sulle  relative  giunzioni
saldate, contro la cui rottura  non  esistono  efficaci  accorgimenti
tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico
se previsto) o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico
se previsto) deve  dare  esecuzione  al  piano  e  prevedere  che  il
rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi  di  attacco
delle funi portanti, traenti, zavorra  e  tenditrici  sia  effettuato
entro e non oltre i cinque anni precedenti.