Chi può fare interventi nella cabina di trasformazione 20.000/380 sotto tensione dopo il punto di consegna dell’ente gestore?
Solo ENEL e TERNA? Come azienda (operante nel settore manutentivo da circa 15 anni) ho fatto la manutenzione global service anche sotto tensione su impianti a tensione maggiore di 1000 V con personale PEI, posso continuare a svolgere tale attività, ho bisogno di avere ulteriori abilitazioni?
Carmina Spine via form
Premetto che nella maggioranza dei casi (salvo per esigenze di continuità di servizio o particolari soluzioni impiantistiche) la manutenzione di una cabina di trasformazione MT/BT utente può essere effettuata secondo i criteri indicati dalle Norme CEI 0-15 e 78-17 rimanendo nell’ambito di applicazione della Norma CEI 11-27 (ovvero senza lavori sotto tensione sul sistema di II categoria). Detto questo, i lavori sotto tensione sono oggetto dell’articolo 82 del Dlgs 81/08, in particolare l’articolo 82 prevede quanto segue:
Art. 82 Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche’ quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purche’:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione e’ affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Se proprio non si può fare a meno di eseguire lavori sotto tensione sulla parte MT, per quanto riguarda la qualificazione delle imprese il documento di riferimento, che contiene tutte le informazioni del caso, è il Decreto 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni“. Lo può trovare QUI.