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~DVorrei sapere se è possibile far valere ai fini del dm 37/08 periodi non continuativi come elettricista, per aprire una ditta di impianti elettrici (superiori ai fatidici tre anni).

Salvatore via form

~RDirei di sì. Sicuramente in Camera di Commercio si dovrà discutere, tuttavia questo è quanto previsto dal decreto 37/08 in materia:

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

 

E questo  quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico:

Parere a CCIAA di Nuoro del 6 maggio 2009
Oggetto: “Esperienza professionale non consecutiva maturata presso diverse imprese in differenti periodi temporali”

In merito alla possibilità che possa essere presa validamente in considerazione – ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera c – l’esperienza professionale conseguita da un soggetto (in possesso di attestato di qualifica professionale) che abbia lavorato per più imprese (esattamente n.10 imprese) per un periodo complessivo cumulato pari a 61 mesi e 12 giorni, in un arco temporale di 10 (dieci) anni, il Mi.S.E. ha rappresentato che, vista l’evoluzione della situazione socio-economica avvenuta negli ultimi 10-15 anni, che ha manifestato una costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale, per motivi di equità sostanziale (al fine di non penalizzare il soggetto che, per vari motivi, non abbia lavorato consecutivamente per quattro anni di fila per la stessa impresa, come previsto dall’art.4, comma 1, lettera c del d.m. in parola), si possano prendere in considerazione tutti i suddetti periodi lavorativi, esprimendo, pertanto, parere favorevole al relativo cumulo.

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