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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e
definizione di termini, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) all’articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
3. All’articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n.
150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro dodici mesi».
4. All’articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto
mesi».
5. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le
parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 27 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.
304 del 30 dicembre 2016.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questo stesso S.O.

Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 21,
comma 1, della legge 28 luglio 2016 , n. 154 (Deleghe al
Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei
settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in
materia di pesca illegale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti,
societa’ e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per il riassetto del
settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica
agli allevatori e la revisione della disciplina della
riproduzione animale). – 1. Al fine di razionalizzare e
contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18
della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei
relativi decreti attuativi, il Governo e’ delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi
finalizzati al riordino degli enti, societa’ ed agenzie
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, al riassetto delle modalita’ di finanziamento
e gestione delle attivita’ di sviluppo e promozione del
settore ippico nazionale, nonche’ al riordino
dell’assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso
la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia
di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di
rendere maggiormente efficienti i servizi offerti
nell’ambito del settore agroalimentare.».
«Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli
strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la
regolazione dei mercati). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attivando gli istituti di
concertazione con le organizzazioni di rappresentanza
agricola, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa
dell’Unione europea per la politica agricola comune, uno o
piu’ decreti legislativi per sostenere le imprese agricole
nella gestione dei rischi e delle crisi e per la
regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei
rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti
assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle
strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualita’ per la copertura
dei danni da avversita’ atmosferiche, epizoozie, fitopatie
e per la tutela del reddito degli agricoltori nonche’ per
compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da
fauna selvatica;
c) revisione della normativa in materia di regolazione
dei mercati con particolare riferimento alle forme di
organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di
organizzazione e vendita.».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, della legge
13 luglio 2016, n. 150 (Delega al Governo per la riforma
del sistema dei confidi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 2016, n. 182, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. – Al fine di favorire un migliore accesso al
credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi
professionisti, di cui all’art. 13, commi 1 e 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del
ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e
il contenimento dei costi a loro carico, il Governo e’
delegato ad adottare, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’
decreti legislativi per la riforma della normativa in
materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e
favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del
terzo settore, di capitale e di provvista, anche
individuando strumenti e modalita’ che le rendano esigibili
secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti
patrimoniali delle banche e di accesso all’attivita’
creditizia;
b) disciplinare le modalita’ di contribuzione degli
enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei
confidi anche nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato, stabilendo altresi’ il divieto
di previsione di vincoli territoriali che possano
pregiudicare l’accesso di confidi nuovi o attivi in altri
territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attivita’ svolte dai
soggetti operanti nella filiera della garanzia e della
controgaranzia, al fine di rendere piu’ efficiente
l’utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia
tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell’ambito delle finalita’ tipiche,
strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati
e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e
servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle
mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di
cui all’art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e
per i liberi professionisti, di cui all’art. 13, commi 1 e
8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, anche attraverso la
semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei
costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalita’ e
specificita’ di cui all’art. 108, comma 6, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
g) estendere l’applicazione dei criteri di cui alla
lettera f) all’intera normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere
accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto
all’operazione di finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi
eliminando le duplicazioni di attivita’ gia’ svolte da
banche o da altri intermediari finanziari nonche’ quelle
relative alle procedure di accesso di cui all’art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti
della garanzia sui sistemi economici locali anche
attraverso la rete delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le
stesse dispongono.».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 7, della legge
23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche’
per l’adozione di un testo unico in materia di contabilita’
di Stato e di tesoreria), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143, legge 23 giugno 2014, n.
89, come modificato dalla presente legge:
«7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le medesime modalita’ previsti dai commi 5
e 6.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell’art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016,
n. 127, decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di entrata). – Con
regolamento da adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base
degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici
dell’amministrazione economico-finanziaria in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri
e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati gli interventi da realizzare e le modalita’ da
seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili
e per il miglioramento della rappresentazione delle
risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale
dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle
variazioni dei residui attivi, nell’ottica del
potenziamento del bilancio di cassa e dell’avvicinamento
del concetto di accertamento a quello di riscossione.».

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