Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
(GAZZETTA UFFICIALE n. 192 del 18 agosto 2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) – (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) che abroga la direttiva 2004/40/CE;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 16 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato nella riunione del 26 maggio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunione del 28 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 206 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 206 (Campo di applicazione). – 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attivita’ militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/35/UE e’ costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei criteri ivi previsti.»;
b) l’articolo 207 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 207 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:
1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali puo’ comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacita’ cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacita’ di un lavoratore di operare in modo sicuro;
3) correnti negli arti;
c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5) correnti di contatto;
d) “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;
e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;
g) “valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformita’ ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell’allegato XXXVI, parte II:
1) per i campi elettrici, per “VA inferiori” e “VA superiori” s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2) per i campi magnetici, per “VA inferiori” s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “VA superiori” i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;
c) l’articolo 208 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione). – 1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.
2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformita’ dell’articolo 210, comma 7.
3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformita’ dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformita’ dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione puo’ superare:
a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purche’ siano verificate le seguenti condizioni:
1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5;
3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b);
b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purche’ siano verificate le seguenti condizioni:
1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
3) siano adottate misure in conformita’ all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;
4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione puo’ superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purche’ siano verificate le seguenti condizioni:
a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;
c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformita’ all’articolo 210, comma 6;
d) siano adottate misure in conformita’ all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;
e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:
a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo e’ necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;
b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entita’ del superamento;
c) il numero di lavoratori interessati;
d) le tecniche di valutazione utilizzate;
e) le specifiche misure di protezione adottate in conformita’ all’articolo 210;
f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;
g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).»;
d) l’articolo 209 e’ sostituito dal seguente: «Art. 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione). – 1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformita’ alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione e’ effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprieta’ elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia gia’ proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu’ rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.
5. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
c) effetti biofisici diretti;
d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilita’ di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28, le misure adottate, previste dall’articolo 210.
7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210-bis del presente decreto, il datore di lavoro privato puo’ consentire l’accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformita’ alle disposizioni vigenti e lo puo’ negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprieta’ intellettuale e in conformita’ alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l’accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
e) l’articolo 210 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi). – 1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensita’ inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensita’ dell’esposizione;
g) della disponibilita’ di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 207.
3. Il datore di lavoro, in conformita’ all’articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.
4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato in maniera opportuna.
5. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonche’, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.
6. Nel caso di cui all’articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.
7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4 e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalita’ di cui all’articolo 53.
8. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonche’ nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:
a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;
b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.»;
f) dopo l’articolo 210 e’ inserito il seguente:
«Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). – 1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
b) alla possibilita’ di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
c) alla possibilita’ di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.»;
g) l’articolo 211 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Sorveglianza sanitaria). – La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicita’ inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo’ disporre contenuti e periodicita’ diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformita’ all’articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma e’ garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.
3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.»;
h) l’articolo 212 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 212 (Deroghe). – 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, puo’ autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalita’ da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.
2. L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 e’ subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d) si e’ tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, piu’ specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.”;
i) all’articolo 219 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole: “209, commi 1 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “209, commi 1 e 6”;
2) al comma 1, lettera b), le parole: “e 209, commi 2 e 4.” sono sostituite dalle seguenti: “e 209, comma 5.”;
3) al comma 2, lettera a), le parole: “, 210, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “, 210, commi 1 e 2,”;
4) al comma 2, lettera b), le parole: “, 210, commi 2 e 3,” sono sostituite dalle seguenti: “, 210, commi da 3 a 8.”;
l) l’allegato XXXVI e’ sostituito dall’allegato al presente decreto.».
Allegato 1
(articolo 1, comma 1, lettera l)
«Allegato XXXVI
Parte I – Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici.
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici:
l’intensita’ di campo elettrico (E) e’ una quantita’ vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E’ espressa in volt per metro (Vm-1 ). E’ necessario distinguere il campo elettrico ambientale rispetto al campo elettrico presente all’interno del corpo (in situ) a seguito dell’esposizione al campo elettrico ambientale;
la corrente attraverso gli arti (IL ) e’ la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. E’ espressa in ampere (A);
la corrente di contatto (IC ) e’ una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico all’interno di un campo elettromagnetico. E’ espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si verifica quando la persona e’ in contatto continuo con un oggetto all’interno di un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, puo’ verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate;
la carica elettrica (Q) e’ la grandezza impiegata per le scariche elettriche ed e’ espressa in coulomb (C);
l’intensita’ di campo magnetico (H) e’ una grandezza vettoriale che, insieme all’induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. E’ espressa in ampere per metro (Am-1 );
l’induzione magnetica (B) e’ una grandezza vettoriale che determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. E’ espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensita’ del campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensita’ di campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4 Π 10-7 T (circa 1,25 microtesla);
densita’ di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondita’ di penetrazione nel corpo e’ piccola. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in questione; e’ espressa in watt per metro quadrato (Wm-2);
assorbimento specifico di energia (SA). E’ l’energia assorbita per unita’ di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (Jkg-1 ). Nel presente decreto, questa grandezza e’ utilizzata per la definizione dei limiti per gli effetti sensoriali derivanti da esposizioni a microonde pulsate;
tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unita’ di massa di tessuto corporeo, ed e’ espresso in watt per chilogrammo (Wkg-1 ). Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo intero) e’ una grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) all’esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR medio a corpo intero, sono necessari anche valori del SAR locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un’antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l’induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC ), la corrente attraverso gli arti (IL ), l’intensita’ di campo elettrico (E), l’intensita’ di campo magnetico (H) e la densita’ di potenza (S).
Parte II – Effetti non termici.
Valori limite di esposizione e valori di azione nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz.
A. Valori limite di esposizione (VLE).
I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) sono limiti per il campo magnetico statico, la cui misurazione non e’ influenzata dalla presenza del soggetto esposto.
I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti all’interno del corpo (in situ) a seguito dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo.
VLE per l’induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz.
Il VLE relativo agli effetti sensoriali e’ il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed e’ correlato alla prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi sull’organo dell’equilibrio, e di altri effetti fisiologici, conseguenti principalmente al movimento del soggetto esposto all’interno di un campo magnetico statico. Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) e’ applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purche’ siano state adottate le misure di prevenzione di cui all’articolo 208, comma 4.