Buongiorno, a chi denunciare/segnalare un installatore che rilascia una dichiarazione di conformità senza allegati obbligatori e copia dei requisiti tecnico e malgrado solleciti faccia “orecchie da mercante”?
In attesa di risposta, porgo cordiali saluti.
Aurelio Gavazzi E.G.A. via form
Premesso che non è sempre detto che ad una dichiarazione redatta in modo pessimo e con significative carenze corrisponda un impianto realizzato male; vi sono casi di regolare e cospicua documentazione in presenza di marchiani errori nella progettazione e/o realizzazione degli impianti elettrici.
In ogni caso se l’impresa è in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 3 del DM 37/08 e il responsabile tecnico è in possesso dei regolari requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del medesimo decreto, le violazioni agli obblighi indicati nel DM 37/08 e le relative sanzioni sono disciplinate dall’art 15 del decreto di cui riportiamo di seguito il testo:
Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare gravita’, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita’ disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Avendone titolo in quanto cliente del suddetto installatore può segnalare, a mezzo raccomandata a.r. o email PEC, agli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio le violazioni alle prescrizioni indicate nei vari articoli del DM 37/08.
Qualora sussistano nell’esecuzione o nella gestione/manutenzione degli impianti violazioni alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 è possibile segnalare i fatti al competente ufficio della ASL (o AST)/ARPA competente per territorio.
Nulla osta, a fronte del risultato degli accertamenti sopraindicati e delle violazioni accertate, al ricorso verso la magistratura civile o penale secondo il caso.