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~DE’ obbligatorio il rilascio della certificazione di conformità dell’impianto elettrico, relativo alla sola stanza da bagno, a seguito ristrutturazione?

Maurizio Ferraro via form

~RSe la ristrutturazione non comporta modifiche all’impianto (ovvero non vengono modificate le caratteristiche dei componenti presenti come cavi, interruttori di manovra ecc.), ma solo sostituzione dei componenti con altri aventi pari caratteristiche si ricade nella manutenzione ordinaria secondo la definizione del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37:

Articolo 2 comma 1
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’ di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

In questi casi non è necessario rilasciare dichiarazione di conformità.

Per lo spostamento o l’aggiunta di componenti è richiesta la dichiarazione di conformità come manutenzione straordinaria o ampliamento (e il progetto, eventualmente firmato da professionista iscritto ad ordine o albo, se l’ambiente lo richiede – art.5 comma 2 del 37/08).

 

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