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~DBuongiorno, mi interessava sapere se nel Vostro Paese per omologazione di un impianto elettrico per avvio di un attività produttiva è obbligatorio chiamare un ispettore di parte terza (pubblico? privato?). In caso affermativo l’ispezione è onerosa per l’imprenditore? Quali sono i documenti di legge?

Samuel Grant via Form

~RBuongiorno. In italia non esistono ispezioni di parte terza per l’omologazione: per gli impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini “La dichiarazione di conformità (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37) equivale a tutti gli effetti ad omologazione” come prescritto dal DPR 462/01:

DPR 462/01 – Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può’ essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

Solo per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, è prevista una omologazione/prima verifica da parte di ASL/ARPA ai sensi dell’art. 5 dello stesso DPR 462/01.

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
DPR 462/01 – Art. 5. – Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e’ effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
4. L’omologazione e’ effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e’ stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e’ presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.