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~DBuongiorno redazione. Sono *** (l’utente ha chiesto di rimanere anonimo) un artigiano, ho installato un nuovo impianto per la ditta *** (stampaggio materie plastiche N.d.R.) in un nuovo capannone. Il lavoro, finito da oltre due mesi, non mi è ancora stato pagato (solo un anticipo del 20% che non copre nemmeno i costi, ora sto aspettando il saldo dell’80%). Io ora non voglio rilasciare la dichiarazione di conformità fino al pagamento, dato che è l’unica “arma” che ho a disposizione per garantirmi il pagamento dato che il documento serve a loro per l’agibilità e la denuncia dell’impianto. Ovviamente finiremo per avvocati. Posso tutelarmi in qualche modo? 

Anonimo via form

~RNon è possibile entrar nel merito della Sua particolare situazione, tuttavia possiamo dare alcuni consigli in sintesi, generalmente validi:
Posticipare il rilascio della dichiarazione di conformità in attesa del pagamento non è mai una buona mossa. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al termine dei lavori, dopo le verifiche:

Art. 7. Dichiarazione di conformita’
1.Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita’ dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita’ degli impianti realizzati.

Il DM 37/08 quindi è chiaro: la dichiarazione va rilasciata “al termine dei lavori, dopo le verifiche iniziali” e non “al saldo della fattura”. Inoltre non solo l’installatore può essere sanzionato ai sensi dell’art. 15 dello stesso Decreto, ma potrebbe anche dover risarcire il danno causato al committente (ad esempio per la ritardata apertura dell’attività).

Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Un metodo per tutelarsi (o meglio, per limitare i danni), spesso utilizzato nel nostro settore, è quello di stipulare un contratto che preveda più pagamenti (ad avanzamento lavori) e una clausola risolutiva espressa (secondo gli art. 1456 e 1457 del codice civile) che risolva il contratto in caso di mancato pagamento, ad esempio (riportiamo il modello fornitoci dalla ditta LB impianti che ringraziamo):

Modalità di pagamento
Il corrispettivo per la prestazione verrà così corrisposta:
. primo pagamento: 30% all’ordine;
. secondo pagamento: 60% una volta installati i componenti;
. terzo pagamento: 10% una volta completato l’impianto ed eseguito le verifiche iniziali previste dall’articolo 7 comma 1 del DM 37/08.

Clausola risolutiva espressa
Il mancato pagamento, anche parziale, di una sola fattura emessa dall’impresa, nei termini previsti dal presente contratto, sarà considerato grave inadempimento del committente, e determinerà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato.

In caso di mancato pagamento (primo o secondo) – comunicando con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno – di avvalersi della clausola di risoluzione, l’installatore si può tutelare senza violare la legge (il 37/08): interrompe legittimamente i lavori e risolve il contratto senza essere tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità, in quanto impossibilitato a farlo: non ha potuto eseguire le verifiche previste dalla legge.

In bocca al lupo!