A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il GSE – Gestore dei Servizi Energetici comunica l’aggiornamento delle condizioni per l’accesso ai prezzi minimi garantiti per gli impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, come stabilito dall’ art.1, comma 2 della legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. “Destinazione Italia”), i prezzi minimi garantiti (PMG), definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico per l’applicazione del servizio di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche, sono pari:
– al prezzo minimo garantito, come definito dall’Autorità, per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale fino a 500 kW;
– al prezzo zonale orario per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale maggiore di 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale maggiore di 500 kW;
– al prezzo zonale orario per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e dall’idrico di potenza attiva nominale fino a 1.000 kW.
Si segnala inoltre che, al fine di consentire i necessari aggiornamenti sul portale informatico del Ritiro Dedicato, la pubblicazione delle partite economiche relative all’energia ritirata nel mese di gennaio 2014 verrà effettuata entro la prima settimana del mese di marzo.