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Alcuni chiarimenti, a seguito dei numerosi quesiti giunti in redazione, circa la qualificazione degli installatori per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, apporta infatti importanti modifiche alla disciplina in materia di qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili.
In particolare, il decreto sostituisce i commi 1 e 2 dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 28/2011.
Rispetto alla precedente disciplina sulla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, il decreto aggiunge, ai già vigenti requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ovvero:
d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Ecco il vecchio articolo 15 del  Decreto Legislativo n. 28/2011:

Art. 15 – Sistemi di qualificazione degli installatori
1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ecco il nuovo Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

Articolo 17 – Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
« 1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a) , b) , c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Articolo 18 – 
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati […] il punto 4 dell’allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Inoltre viene posticipato l’obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione entro il 31 ottobre 2013, ovvero viene dato un po’ più di tempo per l’organizzazione dei corsi, che con buona probabilità saranno organizzati con criteri simili al sistema della formazione continua (crediti formativi). Maggiori informazioni in particolare su questo punto sono attese per la fine dell’estate.