Gli articoli 32 e 35 del Decreto del Fare, approvato definitivamente con voto alla camera il 9 agosto scorso, recano disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro. Più specificamente:
– l’articolo 32 reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro, attraverso una serie di novelle al D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, al D.Lgs. 136/2006, in materia di pubblici appalti, ed al D.P.R. 1124/1965, concernente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– l’articolo 35 individua di apposite procedure al fine di semplificare gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di una anno solare.
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 prevede alcune semplificazioni inerenti alla documentazione relativa agli adempimenti per quanto concerne il DUVRI, di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
IL DUVRI deve essere elaborato qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. L’onere della redazione spetta all’azienda committente, sia pubblica sia privata. Il DUVRI, che deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, ha lo scopo di:
– valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività;
– indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
– indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
– verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
– accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
– individuare i costi della sicurezza.
In particolare, i commi 3 e 3-bis dell’articolo 26 del D:Lgs. 81/2008 prevedevano, nel testo previgente alle disposizioni in esame, che il datore di lavoro committente promuovesse la cooperazione ed il coordinamento con appaltatori e subappaltatori elaborando appunto un unico documento di valutazione dei rischi (comma 3) che indicasse le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le richiamate disposizioni non trovano applicazione per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, il documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Il successivo comma 3-bis prevedeva che l’obbligo richiamato non si applicasse ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non fosse superiore ai 2 giorni, sempre che essi non comportassero rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’ allegato XI (come, ad esempio, lavori con esposizione a sostanze chimiche, biologiche, radiazioni ionizzanti, ecc.).
A seguito delle modifiche apportate, si prevede che la cooperazione e coordinamento tra il committente, appaltatori e subappaltatori per la prevenzione dei rischi da interferenze si possano attuare, limitatamente ai settori di attività con basso rischio infortunistico, con l’individuazione di un incaricato, in possesso dei requisiti tipici di un preposto, nonché di aggiornamento e conoscenza dell’ambiente di lavoro, al fine di sovrintendere alle attività di cooperazione e di coordinamento. La figura dell’incaricato (o del suo sostituto) deve essere obbligatoriamente ed immediatamente individuata nel contratto di appalto o d’opera. Inoltre, l’obbligo di redazione del DUVRI non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature nonché peri lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 10 uomini-giorno, dove per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Individuazione delle attività a basso rischio
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 32 apporta alcune modifiche all’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Oltre a modifiche meramente formali di coordinamento , vengono introdotti i nuovi commi 6-ter e 6-quater.
Più specificamente, con il nuovo comma 6-ter viene demandata ad uno specifico decreto l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Nello stesso decreto viene altresì allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi (effettuazione della valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento). Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26 (concernenti, rispettivamente, la valutazione dei rischi da interferenze e quella valutare dell’adeguatezza e sufficienza del valore economico dell’appalto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza). Il nuovo comma 6-quater dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto richiamato per le aziende a basso rischio infortunistico continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis del medesimo articolo 29 (concernenti le procedure per la valutazione dei rischi da effettuare per i datori di lavoro che occupino rispettivamente, fino a 10 e fino a 50 lavoratori).
Ai sensi del successivo comma 2, il richiamato decreto deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Corsi di formazione dei soggetti deputati alla sicurezza adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 32 inserendo, rispettivamente, il comma 5-bis all’articolo 32 e il comma 14-bis all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, hanno lo scopo di evitare ogni duplicazione dei corsi di formazione e aggiornamento per determinati soggetti (responsabili e addetti ai servizi di protezione e sicurezza, dirigenti, preposti, lavoratori, rappresentati dei lavoratori per la sicurezza). In particolare, si prevede che nelle ipotesi di sovrapposizione (totale o parziale) dei contenuti dei richiamati corsi, venga riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Comunicazioni obbligatorie agli organi di vigilanza
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 32 sostituisce interamente il contenuto dell’articolo 67 del D.Lgs. 81/2008, relativo all’obbligo di comunicazione all’organo di vigilanza competente di informazioni relative a nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti.
Nel testo previgente del richiamato articolo 67, la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, dovevano essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.
La richiamata notifica doveva indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, nonché alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Entro 30 giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza poteva chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. La richiamata notifica si applicava ai luoghi di lavoro ove fosse prevista la presenza di più di 3 lavoratori, ed era valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5 (comunicazione effettuata attraverso reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermi restando determinati parametri di sicurezza).
Il nuovo teso dell’articolo 67 prevede:
– la conferma dell’obbligo di descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, nonché delle caratteristiche dei locali e degli impianti (comma 1);
– che la comunicazione possa essere effettuata dal datore di lavoro nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 160/2010. L’individuazione delle informazioni da trasmettere e l’approvazione dei modelli uniformi da utilizzare per i fini indicati è demandata ad un apposito decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 2);
– l’obbligo, per le amministrazioni riceventi la comunicazione, di trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate in precedenza (comma 3);
– la conferma che l’obbligo di comunicazione operi nei luoghi di lavoro con più di 3 lavoratori (comma 4)
– che fino all’entrata in vigore del decreto suddetto interministeriale, trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 1 (comma 5).
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
La lettera f) del comma 1 dell’articolo 32 sostituisce i commi 11 e 12 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, disciplinante le verifiche sulle attrezzature di lavoro disposte dagli organismi a ciò deputati.
Il richiamato comma 11 stabiliva che, oltre a quanto previsto per le varie tipologie di controllo sulle attrezzature, il datore di lavoro sottoponesse le attrezzature di lavoro individuate dall’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 a verifiche periodiche, allo scopo di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche era effettuata dall’ISPESL nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro poteva avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con specifiche modalità.
Le successive verifiche erano effettuate dai soggetti indicati, che vi provvedevano nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro poteva avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, sempre con specifiche modalità. Le verifiche erano onerose, con spese di effettuazione a carico del datore di lavoro.
Il successivo comma 12 prevedeva che per le richiamate verifiche le ASL e l’ISPESL potessero avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, con questi ultimi che acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
Rispetto al testo previgente:
– si dispone che l’Istituto deputato alle verifiche sia l’INAIL (in virtù della soppressione dell’ISPESL disposta dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010 con conseguente passaggio di funzioni appunto all’INAIL) e si diminuisce il termine da 60 a 45 giorni entro il quale l’Istituto deve effettuare la prima verifica;
– si introduce l’obbligo, per l’INAIL, le ASL e l’ARPA, di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. In questo caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche E’ altresì previsto che l’INAIL, le ASL o l’ARPA possano avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, con questi ultimi che acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
Dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3). E’ obbligatorio, per le Amministrazioni interessate, adempiere ai compiti derivanti dalla disposizione medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Adempimenti nei cantieri
Le lettere g) ed h) del comma 1 dell’articolo 32 prevedono alcune semplificazioni di adempimenti connessi alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare:
– aggiungendo un periodo all’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), si dispone la disapplicazione della disciplina del D.Lgs. 81/2008, oltre che ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile, anche ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi;
– inserendo il nuovo articolo 104-bis, si demanda ad un decreto interministeriale l’individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (quali il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento, nonché il fascicolo dell’opera).
Ai sensi del successivo comma 2, il richiamato decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Invio di specifiche comunicazioni in via telematica
Le lettere i), l), m) ed n) del comma 1 dell’articolo 32 prevedono l’invio telematico di specifiche comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Si tratta, nello specifico:
– della comunicazione all’organo di vigilanza inviata dal datore di lavoro dopo che lo stesso abbia informato i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate, di cui all’articolo 225, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 (lettera i));
– della comunicazione all’organo di vigilanza con la quale il datore di lavoro comunica il verificarsi degli eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose, di cui all’articolo 240, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (lettera l));
– della comunicazione che il datore di lavoro invia all’organo di vigilanza prima dei lavori che possano comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, di cui all’articolo 250, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 (lettera m));
– della comunicazione inviata dal datore di lavoro all’organo di vigilanza (nonché ai lavoratori ed al rappresentante per la sicurezza) competente nel caso di incidenti che possano provocare la dispersione nell’ambiente di specifici agenti biologici, di cui all’articolo 277, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (lettera n)).
Semplificazione di prestazioni lavorative di breve durata
L’articolo 35, aggiungendo il comma 13-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, relativo al campo di applicazione del provvedimento stesso, demanda ad un apposito decreto interministeriale, nel rispetto dei livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 (sull’informazione e formazione dei lavoratori) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, la definizione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/2008 applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso.
Si segnala, al riguardo, che il testo, pur subordinando la procedura di semplificazione all’adozione di uno specifico decreto, non indica il termine entro il quale lo stesso debba essere adottato.
Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 concernono l’informazione e la formazione dei lavoratori, prevedendo in particolare, il principio della facile comprensione del contenuto della informazione da parte dei lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze. Lo stesso articolo dispone altresì l’obbligo di informare i lavoratori immigrati previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Il successivo articolo 37 ha disciplinato la formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, potenziandola rispetto alle disposizioni contenute nella normativa previgente. L’articolo 41, in materia di sorveglianza sanitaria, ha in particolare stabilito, innovando la disciplina previgente, che la stessa sorveglianza includa la visita medica preventiva intesa a valutare l’idoneità alla mansione specifica, la visita medica periodica, la visita medica richiesta dal lavoratore alle condizioni sopraindicate, la visita medica svolta in occasione del cambio della mansione e la visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Piano di sicurezza sostitutivo negli contratti di appalto pubblici
Il comma 4 dell’articolo 32 inserisce il nuovo comma 2-bis all’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il quale demanda ad un decreto interministeriale, da adottarsi ai sensi del comma 5 entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, l’individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, fermi restando i relativi obblighi.
Si ricorda che il richiamato articolo 131, nell’ambito della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ha disposto, tra l’altro, l’obbligo, per l’appaltatore od il concessionario, di redigere e consegnare entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, e comunque prima della consegna dei lavori, alle Amministrazioni aggiudicatrici o agli altri soggetti aggiudicatori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Allegato XV).
Ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza indicati al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
Semplificazione delle denunce di infortuni sul lavoro
Il comma 6 dell’articolo 32 apporta alcune modifiche al D.P.R. 1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), allo scopo di semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.
In particolare:
– viene abrogato l’articolo 54, che dispone l’obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni. L’abrogazione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro (lettera a));
– Si segnala, al riguardo, che il richiamato decreto, che doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, non risulta essere stato emanato alla data di pubblicazione del dossier in esame.
– modificando l’articolo 56:
– si prevede l’obbligo, per le autorità competenti, di acquisire dall’I.N.A.I.L., mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni (lettera b), n. 1));
– si prevede che l’attivazione dell’inchiesta, da parte dei servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente ai fini dell’accertamento relativo alla situazione del soggetto infortunato non sia più d’ufficio, bensì, mediante accesso alla banca dati I.N.A.I.L. dei dati relativi alle denunce di infortuni, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’I.N.A.I.L. (lettera b), n. 2));
Nella disciplina previgente, infatti (secondo comma dell’articolo 56 del D.P.R. 1124/1965), la direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro – competente doveva procedere, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro 4 giorni dal ricevimento della denuncia, ad un’inchiesta al fine di accertare: la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato; le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; l’identità dell’infortunato e il luogo dove esso si trova; la natura e l’entità delle lesioni; lo stato dell’infortunato; la retribuzione; in caso di morte, le condizioni di famiglia dell’infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.
– che agli adempimenti previsti dall’articolo 56 debba provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (lettera b), n. 3)).
Ai sensi del comma 7, infine, le modalità di comunicazione delle disposizioni richiamate trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, in precedenza richiamato.