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Il legislatore nazionale, statale o regionale non può introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in quanto un tale limite si porrebbe in contrasto con la normativa europea. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4768 del 10 settembre 2012, ha disposto la disapplicazione dell’art. 3 della legge regionale della Regione Basilicata n. 9/2007, laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica da fonte eolica.

La vicenda riguarda una società che nel 2004 ha chiesto alla Regione Basilicata l’autorizzazione unica (ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/03) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica da 28 MW. La Giunta negò l’autorizzazione, richiamando quanto disposto all’art. 3 della legge regionale n. 9/2007, in base al quale è previsto il diniego di autorizzazione per gli impianti che non rientrano nei limiti stabiliti dal Piano energetico regionale del 2001, limiti fissati per l’energia di fonte eolica in 128 MW complessivi per il periodo 2001-2010.

I giudici di Palazzo Spada richiamano la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto) e comunitaria (art. 3 della direttiva 2001/77/CE) per dimostrare che la normativa della Regione Basilicata “porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica”, ledendo “importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo e italiano”.
Le direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE
In particolare, la direttiva 2001/77/CE prevede che la produzione di energia da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, senza la previsione di limiti alla produzione. Inoltre, sottolinea il Consiglio di Stato, la successiva direttiva 2009/28/CE (che ha sostituito la 2001/77/CE) “ pur successiva alla legge regionale di cui il provvedimento impugnato costituisce applicazione, ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza nemmeno una perentoria scadenza ed oggetto di nuovi ed ulteriori rinvii, di seguito posti nel nulla dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 3 marzo 2011 n. 67)”.
Dunque, secondo i giudici di Palazzo Spada “si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.