La dichiarazione di conformità è un insieme di documenti con cui l’installatore (Costruttore di impianti) dichiara che questo è stato realizzato in conformità alle pertinenti norme e a specifiche tecniche. In particolare, per gli impianti elettrici, il dichiarante afferma che l’impianto è stato realizzato “a regola d’arte”.
L’installatore perciò si assume la responsabilità civile (in caso di danno a cose) e penale (in caso di danno alle persone) dell’impianto da lui realizzato senza limiti di tempo. Per questo motivo è importante per l’installatore saper compilare la dichiarazione di conformità, almeno quanto per il committente saperla leggere.
Il modello di riferimento per la dichiarazione di conformità attuale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 10. Il Decreto 19 maggio 2010 “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, ha aggiornato quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37 ( DM 37/08).
I motivi di tali modifiche vanno ricercati più che altro nel settore gas, in ogni caso è il modello più aggiornato e vale anche per gli impianti elettrici. Il Decreto 9 febbraio 2012 ha annunciato inoltre un nuovo modello unificato, valido anche per gli impianti termici, del quale siamo ancora in attesa.
Requisiti tecnico professionali
L’abilitazione dell’installatore ad operare nel settore impiantistico è subordinata ai requisiti tecnico-professionali indicati dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37. L’accertamento dei requisiti tecnico professionali spetta alla Camera di Commercio (CCIAA), tuttavia non esiste un certificato che attesti tali requisiti.
Per verificare il possesso delle abilitazioni l’installatore deve allegare la propria visura camerale, nella quale sono elencate le tipologie di impianto sulle quali può operare. Scaduta la validità della visura (6 mesi), l’installatore potrà auto-certificare la situazione non variata secondo quanto previsto dall’art. 41 del DPR 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.).
Una dichiarazione di conformità senza copia della visura può costituire un campanello d’allarme per il committente (Anche se può semrare incredibile, esistono installatori che rilasciano dichiarazioni di conformità senza avere accertato i requisiti tecnico-professionali in CCIAA).
Esecutore, committente e descrizione dell’intervento
L’installatore si assume solo la responsabilità relativa al lavoro da lui svolto (ovviamente), per cui conviene specificare nell’incarico e nella descrizione dell’intervento, nel modo più preciso possibile, quali sono i lavori svolti.
Da parte sua il committente dovrà verificare che corrispondano effettivamente al lavoro affidato. Capita molto spesso di leggere dichiarazioni di conformità molto vaghe (Es. Manutenzione straordinaria senza descrizione dell’intervento), che per questo motivo perdono di significato.
Quando l’installatore è chiamato ad intervenire su di un impianto evidentemente non a norma, ad esempio in un ambiente condominiale senza impianto di terra (ne esistono ancora molti, purtroppo), non ha l’obbligo di sistemare tutto l’impianto, ma dovrà proteggere adeguatamente la parte di impianto per cui ha l’incarico (messa a terra + differenziale. Sistema TT).
In questo caso è buona norma per l’installatore informare tramite raccomandata l’amministratore del condominio della pericolosità dell’impianto.
In caso di subappalto, ogni impresa subappaltatrice rilascia una dichiarazione di conformità per la parte di lavoro svolto. Ad esempio, l’impresa edile che ristruttura un edificio e subappalta i lavori sull’impianto elettrico deve ricevere dall’installatore dichiarazione di conformità dove è indicato:
– Campo “di proprietà di”: il proprietario dei muri;
– Campo “Commissionato da”: l’impresa appaltatrice.
E’ un errore frequente, da parte dell’installatore, quello di rilasciare dichiarazione di conformità come commissionata dal proprietario dei locali, anche quando l’incarico deriva da altra impresa.
Alcuni installatori temono la casella “nuovo impianto“. Molte volte capita di rifare completamente un impianto, riutilizzando l’impianto di terra esistente. Molto spesso in questi casi è barrata la casella “Manutenzione straordinaria” o “Trasformazione“. Anche se in realtà l’unica cosa rimasta è una corda di rame nel terreno. In queste circostanze è possibile intendere nuovo impianto, verificando che l’impianto di terra assolva alla sua funzione (verificandone il coordinamento con i dispositivi differenziali – Sistema TT, o il coordinamenti con i dati del guasto della linea – Sistema TN).
“Dichiara di aver rispettato il progetto”
La realizzazione o la modifica di un impianto è soggetta ad obbligo di progetto da parte di un professionista (ingegnere iscritto all’ordine o perito iscritto al collegio) nei seguenti casi (Articolo 5 del Decreto 22 gennaio 2008, n.37):
Riferimenti legislativi
Il consiglio per l’installatore è di aggiornarsi almeno alla Nuova Norma CEI 64-8 (7a edizione) e al DLgs 81/08 e successivi (per ambienti di lavoro).