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Art. 9 Dichiarazione unica di conformita’ degli impianti termici
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ approvato il modello di dichiarazione unica di conformita’ che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita’ e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato Dichiarazione unica di conformita’ degli impianti termici
di agibilita’ da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.