Definizione del valore dei prezzi minimi garantiti, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07.
1. L’articolo 7, comma 7.5, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07 è sostituito dai seguenti:
“7.5 I prezzi minimi garantiti riconosciuti per l’anno 2012, per le diverse fonti e per i diversi scaglioni progressivi di energia elettrica immessa, sono pari a quelli evidenziati nella Tabella 1 aggiornati applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. A decorrere dall’anno 2013, fino a successive ridefinizioni sulla base dell’analisi dei costi di gestione e dei combustibili, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell’anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
7.6 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non ricomprese nella Tabella 1, in via transitoria e fino alla definizione di appositi prezzi minimi garantiti, si continuano ad applicare i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011, riportati in Tabella 2, aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell’anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.”
2. Nel caso di impianti idroelettrici per i quali sono stati riconosciuti i prezzi minimi garantiti, il GSE, per ogni anno solare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 7.3, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07, riconosce a conguaglio, per i primi 2.000.000 di kWh ritirati annualmente nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, il massimo tra:
– il prodotto tra i prezzi minimi garantiti indifferenziati per fonte vigenti fino al 2011 ai sensi dell’articolo 7, comma 7.5, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07 e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
– il prodotto tra il valore dei prezzi minimi garantiti di cui alla Tabella 3 e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
il prodotto tra i prezzi zonali orari e la stessa quantità di energia elettrica di cui ai
precedenti alinea.
3. L’articolo 4, comma 4.2, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07 è abrogato.
4. Il punto 1 del presente provvedimento entra in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2012.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).