“Si fa riferimento alla lettera datata 27 marzo 2009 con la quale la S.V. ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.
In particolare con il quesito proposto è stato affermato che la S.V. è titolare di un impresa impiantistica (operante nei settori a-b-c-d-e-f-g di cui all’art. 1, comma 2 del d.m. in parola) avente come responsabile tecnico un architetto nominato in sede di nascita dell’impresa (febbraio 2002), secondo la normativa allora vigente (L. 46/90).
Ha altresì chiarito che ha richiesto alla Camera di commercio di Napoli presso la quale è iscritta l’impresa, il riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali (ai sensi dell’art. 4, comma 2) per gli impianti di cui alle lettere c-d-eg dell’art. 1, comma 2, producendo apposita documentazione a testimonianza delle lavorazioni eseguite (dalle quali non risulta il versamento dei contributi INAIL) , ricevendo dalla Camera medesima risposta negativa in quanto, a parere della stessa, non costituiva materiale sufficiente a suffragare la tesi sostenuta sulla maturazione dei requisiti richiesti. .
Peraltro la Camera avrebbe affermato che non poteva essere riconosciuto alla S,V. il requisito professionale di cui alla lettera g) sopramenzionata, poiché non ha mai partecipato ad un apposito corso di prevenzione incendi.
La S.V, ha inoltre fatto presente che, avendo l’impresa propri dipendenti, non ha mai eseguito i lavori in prima persona, ma ha delegato ai propri dipendenti la relativa realizzazione, limitandosi a progettare gli impianti (in quanto abilitato, cioè iscritto all’apposito Albo dei Periti Industriali della Provincia di Napoli abilitato alla progettazione di impianti) e a impartire direttive ai dipendenti per la loro realizzazione. Pertanto la S.V. ha richiesto a questo Ministero se:
1. sia possibile considerare valido, ai fini della maturazione dei requisiti, il periodo di sei anni svolto come titolare dell’impresa, avendo prestato la propria collaborazione con le modalità sopra riportate e senza aver mai pagato i contributi INAIL;
2. possano essere considerati sufficienti il titolo di studio e l’esperienza professionale acquisita, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali di cui alla lettera g) sopramenzionata. Al riguardo si rappresenta preliminarmente che la valutazione dei requisiti di cui sopra non è di competenza di questa Amministrazione; rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (o della Commissione Provinciale Artigianato, se artigiano).
Pertanto questa Amministrazione non può sostituirsi o surrogare la Camera di commercio nello svolgimento dell’attività di verifica, essendo la medesima di esclusiva competenza camerale (o della Commissione Provinciale Artigianato, se artigiano), Ad ogni modo si rappresenta che l’art. 4, comma 2 del d.m. in parola così recita: “I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma l possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali ai sensi dell’ articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attività di cui alla lettera d) dell’ articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni”. Dalla lettura dell’articolo ne discende che l’esperienza professionale maturi necessariamente effettuando direttamente insieme a collaboratori o singolarmente – i lavori di impiantistica disciplinati dalla normativa in esame, e non delegando sempre ad altri (in questo caso, i propri dipendenti) l’effettuazione dei medesimi.
Pertanto si esprimono perplessità in ordine alla possibilità che la cosiffatta collaborazione tecnica continuativa possa essere utile ai fini del riconoscimento dei requisiti medesimi.
Circa l’eventuale omesso versamento dei contributi INAIL da parte della S.V. si ritiene utile sottolineare come la S,V, possa rivolgersi, per il caso in questione, direttamente all’Istituto assicurativo medesimo, al fine di ottenere utili suggerimenti al riguardo.