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Il 17 agosto scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico in materia di sicurezza degli ascensori.
Il Decreto avvia un processo di progressivo allineamento dei livelli di sicurezza degli impianti ascensori ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute introdotti in Italia e in Europa con l’avvento della Direttiva Ascensori.
Alla base del dispositivo è l’assunzione che il livello di sicurezza garantito da un impianto moderno sia comunque superiore a quello garantito da un ascensore di epoca pregressa. Il processo innescato comporterà un progressivo svecchiamento del parco impianti nazionale non prima di una accurata campagna di informazione che ne accompagni il cammino; tale campagna d’informazione dovrà essere compiuta tanto dalle Associazioni di Amministratori e Proprietari, quanto dalle Ditte di Manutenzione e dai Costruttori di ascensori nonché dai soggetti istituzionali preposti alle ispezioni periodiche.

ESTREMI
La presente nota informativa trae spunto dal testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 agosto 2009 in materia di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ascensori.

OBIETTIVI
Rilanciare l’edilizia ed aumentare il livello di sicurezza degli ascensori presenti su tutto il territorio nazionale, data l’effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi.

A CHI SI RIVOLGE
Il Decreto si rivolge espressamente a: ü Proprietari / Amministratori / Associazioni di Piccoli Proprietari immobiliari / Imprese che effettuano manutenzione/ riparazione / ammodernamento di ascensori, ü Organismi Notificati / ASL / ARPA / Ispettorato del Lavoro.

CAMPO D APPLICAZIONE
Il Decreto si applica a tutti gli ascensori installati sul territorio nazionale in epoca anteriore al 24 giugno 1999.

PRINCIPI GENERALI DEL DECRETO
Effettuazione dell’analisi dei rischi, ü Individuazione di una serie di interventi di adeguamento per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione del decreto, ü Gradualità nell’applicazione degli interventi.

ANALISI DEI RISCHI
Il proprietario o il suo legale rappresentante chiede una verifica straordinaria, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni dì rischio presenti nell’impianto. Detta verifica viene eseguita dal soggetto incaricato in occasione della prima verifica periodica sull’impianto.

NORMA DI RIFERIMENTO
Il riferimento tecnico normativo è costituito dalle norme di buona tecnica, in particolare dalla norma europea UNI EN 8I.80.

TEMPISTICHE
Gli Organismi/Enti incaricati programmano l’analisi dei rischi secondo le seguenti scansioni temporali: entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979 entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 09 aprile 91 entro 5 anni dalla data dì entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

CASI PARTICOLARI
Eventuali situazioni particolari che coinvolgano parti di impianto sottoposte a vincolo da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti devono essere certificate da un Professionista abilitato (Ingegnere o Architetto). In tal caso l’Ente incaricato delle verifiche indica le misure di compensazione da mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
Gli interventi di adeguamento devono scaturire da una’analisi eseguita sulla base dell’Appendice Nazionale della Norma EN 81:80. Le prescrizioni che risultano dall’analisi dei rischi devono essere attuate secondo le seguenti tempistiche: ü entro 5 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella Tabella A dell’Appendice; ü entro 10 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella Tabella B; ü in occasione di successivi interventi di modernizzazione per le situazioni di rischio riportate nella tabella C.

CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PRESCRITTI
Gli Enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l’esecuzione dei lavori prescritti e, in caso di mancato adeguamento, comunicare l’esito negativo della verifica al competente ufficio comunale informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il Proprietario dello stabile e/o l’Amministratore del Condominio e la Ditta di manutenzione.

RESPONSABILITA’ DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PRESCRITTI
Il proprietario dell’impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal Decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall’analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.

ADEGUAMENTI SPECIFICI
Per quanto riguarda:
Le misure per assicurare l’accessibilità ai disabili;
Le misure contro gli atti vandalici;
Le misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio, non comprese nelle Tabelle di riferimento della Norma EN 81:80, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.

ONERI
L’attività di analisi e valutazione dei rischi è onerosa a carico del proprietario o legale rappresentante dell’ascensore.

Ing. Piero Costadura

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