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Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell’8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo al regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva ascensori 95/16/CE;
Vista la norma UNI EN 81-80 ‘Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti’, approvata dall’Ente nazionale italiano di unificazione nel maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive;
Vista l’importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto piu’ utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica occorre assicurare al presente decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive;
Considerato l’obiettivo del Governo di rilanciare l’edilizia e pertanto di perseguire anche l’obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici , tra questi l’ascensore indispensabile mezzo di trasporto;
Considerando che il presente decreto e’ rivolto espressamente a:
* proprietari/amministratori/associazioni di piccoli proprietari immobiliari;
* imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento di ascensori;
* organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro; considerata la necessita’ di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano data l’effettiva vetusta’ di una parte rilevante degli stessi;

Decreta:
Art. 1.

Scopo

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall’art. 1 e dall’art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato ”regolamento”, si dispone l’adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.

Art. 2.

Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall’entrata in vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica sull’impianto gia’ programmata dall’Organismo notificato/dalla ASL/dall’Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l’ascensore contestualmente richiede e concorda l’effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto per la quale puo’ essere utilizzata la norma di buona tecnica piu’ recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80 ).
2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di:
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell’ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno o piu’ degli interventi di adeguamento previsti dall’analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante puo’ fare certificare la speciale situazione del componente dell’impianto di ascensore da un ingegnere o architetto iscritto all’albo. In questo caso particolare l’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, da’ il suo parere sull’impossibilita’ della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.

Art. 3.

Interventi di adeguamento

1. L’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l’analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull’impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
entro cinque anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A;
entro dieci anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B.
2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita’.
3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell’appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare.

Art. 4.

Controllo della esecuzione degli interventi prescritti

1. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento previsto dal presente decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l’esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilita’, il proprietario dello stabile e/o l’amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.

Art. 5.

Responsabilita’ dell’esecuzione degli interventi prescritti

1. Il proprietario dell’impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, e’ responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall’analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.
2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall’Organismo notificato o dalla ASL o dall’Ispettorato del lavoro, l’impianto ascensore non potra’ essere tenuto in esercizio.

Art. 6.

Adeguamenti specifici

1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all’art. 3, comma 3:
misure per assicurare l’accessibilita’ ai disabili;
misure contro gli atti vandalici;
misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio, non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell’ambiente in cui l’impianto ascensore e’ inserito. Pertanto, e’ responsabilita’ del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.

Art. 7.

Oneri

1. Gli oneri per l’esecuzione dell’analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell’impianto elevatore.

Art. 8.

Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B e C con l’elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento.

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti 31 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 105