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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno e sarà in vigore dal 25 il DPR 54/09 il primo dei tre decreti attuativi previsti dal Dlgs 192/05 sul rendimento energetico degli edifici.
Mancano ancora due decreti:
un DPR per fissare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza della certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti di climatizzazione;
un decreto interministeriale che dovrà stabilire le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Gli “interventi elettrici” del DPR 59/09 riguardano suprattutto il sistema di termoregolazione e l’obbligo di installare impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione (ma non è specificata la potenza minima richiesta).
Ecco i punti, nell’art.4 del D.P.R. 59/09, ai quali facciamo riferimento.

Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 Giugno 2009 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia

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Art. 4.
Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti

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2. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell’allegato C al decreto legislativo.

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8. Nei casi previsti al comma 2, per tutte le categorie degli edifici così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell’edificio e la sua superficie utile e’ inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:

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c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;

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22. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, e’ obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e’ ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.

23. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica conl’utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d’uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25.
In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

IN ATTESA DEGLI ALTRI DUE DECRETI
Il nuovo DPR 59/09 attua quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 192/05. Un altro DPR attuativo è previsto dalla lettera c) del già citato art. 4, comma 1, mentre un decreto interministeriale (Sviluppo Economico, Ambiente e Infrastrutture) è previsto dall’ art. 5 e dal comma 9 dell’art. 6, semprre del Dlgs 192/05.
Riportiamo i punti in cui vengono richiamati i tre decreti attuativi.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 158

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Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato “B” e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche’ per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato “B” e della destinazione d’uso degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

Art. 5.
Meccanismi di cooperazione

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell’ENEA e del CNR, finalizzati a:

a) favorire l’integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;

b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;

c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno degli edifici, minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;

d) sviluppare un sistema per un’applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;

e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l’occupazione.

Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione

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9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

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