Come previsto il nuovo Decreto che andrà a modificare l’81/08 cercherà di semplificare le procedure che hanno dato maggiori problemi a livello operativo fin dalla prima applicazione del Testo Unico. Il Governo, con una serie di norme, risponde alle numerose sollecitazioni da parte degli addetti ai lavori.
L’obiettivo è di rendere più semplice e agevole l’applicazione delle disposizioni previste.
Il Governo ha annunciato una serie di modifiche formali: Per ciò che riguarda, ad esempio, il documento di valutazione dei rischi sarà sufficiente l’apposizione di una data da parte di coloro che sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla elaborazione ed al costante aggiornamento e miglioramento dei contenuti di questo importante documento.
L’apparato sanzionatorio verrà ristudiato, al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi delle varie figure (datore di lavoro, dirigenti, preposti, ecc.) sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.
Gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo verranno puniti con maggiore peso.
Viene mantenuto il solo arresto per l’omessa valutazione dei rischi in aziende a rischio incidente alto, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
Mentre la prescrizione obbligatoria, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda .
La rivisitazione delle sanzioni è stata effettuata in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dell’indice ISTAT dal 1994 ad oggi.
L’aumento ha preso come riferimento oggettivo l’impianto sanzionatorio previsto dalla vecchia 626/1994 e ha previsto un sistema di rimodulazione che consentirà un successivo aggiornamento in funzione degli aumenti ISTAT.
Importanti novità anche per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento, il piano che il coordinatore per la progettazione deve redigere, su mandato del committente, quando vendono progettati lavori in cantieri edili o di genio civile.
Il PSC si applica esclusivamente ai cantieri temporanei e mobili disciplinati dal Titolo IV del Dlgs 81/2008. Nella versione attuale del testo unico, l’esenzione alla redazione del PSC è prevista solo in caso di lavori privati non soggetti a permesso a costruire (e quindi con d.i.a.).
L’art. 58 del correttivo modifica l’art. 90 del testo unico, prevedendo l’esclusione alla redazione del PSC nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportando rischi specifici.
In questi casi, il coordinatore per la progettazione predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Un’ulteriore chiarimento viene dato in relazione al rapporto tra PSC e DUVRI. Di fatto, il piano di sicurezza e coordinamento e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze sono sovrapponibili e nel caso in cui viene redatto il primo, la stazione appaltante è sollevata dal compito di realizzare anche il secondo, previsto nella parte generale del Testo unico e non specifico per le costruzioni.